Pensioni invalidi: quando l’importo aumenta fino ad arrivare a 651 euro

Antonio Cosenza

16/04/2021

16/04/2021 - 12:08

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Anche sulle pensioni riconosciute agli invalidi civili spetta la maggiorazione sociale dell’incremento al milione. Guida al calcolo e ai requisiti per godere dell’aumento fino a 651,52 euro.

Pensioni invalidi: quando l’importo aumenta fino ad arrivare a 651 euro

Tutte le pensioni, comprese quelle erogate agli invalidi, possono godere della cosiddetta maggiorazione sociale dell’incremento al milione, con l’importo mensile dell’assegno che può arrivare fino a 651,52 euro. È stata introdotta dal 1° gennaio 2002, come previsto dall’articolo 38 della legge 448/2001, in favore di quei pensionati con assegno il cui importo risulti inferiore al milione di vecchie lire (quindi 651,52 euro).

Di incremento al milione se ne è parlato molto ultimamente: lo scorso giugno, infatti, la Corte Costituzionale ha riconosciuto come incostituzionale la norma che limitava il godimento della maggiorazione sociale ai soli invalidi Over 60. Una sentenza poi recepita dal cosiddetto Decreto Agosto, con il quale è stato stabilito che l’incremento al milione spetta a tutti gli invalidi (con percentuale del 100%) che rispettano i requisiti reddituali previsti dalla normativa, indipendentemente dall’età anagrafica. Ciò vale sia per le prestazioni assistenziali riconosciute agli invalidi al 100%, come pure a ciechi assoluti e sordi, che per la pensione d’inabilità di tipo previdenziale.

Resiste invece il limite di età per tutte le altre pensioni: per gli invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99%, quindi, l’incremento non spetta prima dei 60 anni, come pure per chi prende l’assegno ordinario d’invalidità.

Invalidi: quando spetta l’aumento fino a 651,52 euro

Non ci sono differenze, se non per quanto riguarda la procedura di riconoscimento della maggiorazione, tra chi percepisce una misura di tipo assistenziale per la propria invalidità e chi invece prende una vera e propria pensione di tipo previdenziale (riconosciuta a chi ha subito una riduzione della capacità lavorativa di almeno 2/3 e ha maturato almeno 5 anni di contributi): entrambe le prestazioni hanno diritto all’incremento al milione, potendo così arrivare ad un importo di 651,52€. Non è così, invece, per l’integrazione al trattamento minimo (fino a 515,58€), riconosciuta ai soli trattamenti previdenziali e quindi non agli invalidi civili.

Ricordiamo però la differenza che c’è tra pensione d’inabilità (di tipo previdenziale) e assegno ordinario d’invalidità. Entrambe sono due misure di tipo previdenziale, in quanto richiedono il versamento di almeno 5 anni di contribuzione, ma la prima è riconosciuta agli invalidi al 100% mentre per la seconda basta avere una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3.

Nel primo caso l’incremento spetta già al compimento dei 18 anni (ma solo se si rispettano gli altri requisiti di cui vi parleremo di seguito), mentre per l’assegno d’invalidità civile bisogna attendere il compimento dei 60 anni.

Questo perché da novembre 2020 l’Inps procede con il riconoscimento della maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari della pensione d’inabilità di tipo previdenziale indipendentemente dall’età del titolare dell’assegno.

Per gli invalidi civili non al 100%, dunque, l’incremento al milione continua ad essere riconosciuto al compimento dei 60 anni.

Guida al calcolo per l’aumento della pensione per gli invalidi fino a 651,52 euro

La maggiorazione sociale è riconosciuta su tutti i tredici ratei mensili, ma solo a coloro che sono in possesso dei requisiti di legge.

Nel dettaglio, esistono dei limiti per avere diritto alla maggiorazione piena e altri che invece consentono un incremento parziale, in quanto l’articolo 39 - comma 4 - della legge 289/2002 ha precisato che l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può comunque superare l’importo mensile determinato dalla differenza che c’è tra 652,02 euro e il trattamento minimo (per le pensioni di tipo previdenziale) o dell’assegno percepito (per i percettori delle prestazioni per invalidi civili).

Detto questo, i limiti di reddito per godere dell’aumento nel 2021 sono pari - e uguali per tutti - a:

  • per i beneficiari non coniugati: 8.476,26 euro
  • per i beneficiari coniugati: 14.459,9 euro.

Tenendo conto di quanto detto sopra, però, il limite di reddito per godere della maggiorazione piena sulle pensioni d’invalidità di tipo previdenziale (quindi per l’assegno ordinario d’invalidità e per la pensione di inabilità totale) è di 6.702,54€ per il pensionato solo, e di 12.686,18€ per il pensionato coniugato. Considerando il valore annuo del trattamento minimo, quindi, il valore massimo riconoscibile a titolo di maggiorazione sociale è di 136,44€. Per chi nel contempo è anche titolare di quattordicesima, però, l’importo mensile sarà ridotto di altri 12,00€ al mese.

Per le prestazioni assistenziali riconosciute agli invalidi civili, sordi e ciechi assoluti, invece, visto l’importo mensile erogato nel 2021 (287,09€), l’integrazione massima è di 364,93€.

Va detto anche che in ogni caso l’importo dell’aumento deve essere determinato in modo tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti della concessione del beneficio. Per questo motivo, qualora i redditi dei soggetti titolari siano tali che qualora si applicasse per intero l’aumento dovuto ne risultasse un superamento delle soglie, allora l’importo della maggiorazione verrà calcolato effettuando la differenza tra l’ammontare del limite di reddito e il reddito percepito, suddiviso per tredici mensilità.

Invalidi: quando è necessaria la domanda per l’aumento fino a 651,52 euro

Come anticipato, vi è una differenza tra pensioni per invalidi civili e pensione d’invalidità di tipo previdenziale: nel primo caso, infatti, l’incremento spetta in automatico mentre nel secondo l’adeguamento viene attribuito solamente a seguito di domanda dell’interessato, la quale va presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, o avvalendosi del supporto dei patronati.

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