Pensione Forze Armate e di Polizia: requisiti fino al 2024, finestre mobili e ultime novità

Simone Micocci

21/02/2022

02/12/2022 - 15:05

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Forze Armate e di Polizia: nessuna variazione dei requisiti previdenziali fino al 31 dicembre 2024. Ecco quando va in pensione il personale in divisa.

 Pensione Forze Armate e di Polizia: requisiti fino al 2024, finestre mobili e ultime novità

I requisiti per l’accesso alla pensione per il personale delle Forze Armate e di Polizia non cambieranno ancora per qualche anno, riforma permettendo. Ne ha dato conferma l’Inps con la circolare 28/2022, con la quale viene confermato che neppure nel prossimo biennio ci saranno variazioni per i requisiti di accesso alla pensione.

Ricordiamo, infatti, che ogni biennio anche le opzioni di pensionamento per le Forze Armate e di Polizia sono oggetto di aggiornamento tenendo conto della variazione delle speranze di vita rilevata dall’Istat. L’ultima modifica c’è stata il 1° gennaio 2019, mentre nel successivo biennio - 2021/2022 - non ci sono state variazioni. E così sarà pure nel prossimo, in quanto - complice la pandemia - le speranze di vita nell’ultimo biennio sono persino calate, ragion per cui i requisiti di accesso alla pensione resteranno i seguenti anche nel biennio 2023-2024.

Vediamo, dunque, a che età vanno in pensione militari, carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco, regole che visto quanto detto sopra saranno valide almeno fino al 31 dicembre 2024.

Le differenze tra le pensioni ordinarie e le pensioni militari

Il personale delle Forze dell’Ordine non è stato incluso nella riforma Fornero del 2011. Per questi, dunque, si applicano dei requisiti di accesso diversi da quelli previsti oggi per pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) e pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne).

Tuttavia, come specificato nella circolare Inps 62/2018, l’adeguamento dei requisiti con le aspettative di vita si applica anche nei confronti del personale de:

  • le Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
  • l’Arma dei Carabinieri;
  • il Corpo della Guardia di Finanza;
  • le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Penitenziaria);
  • il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Va detto però che gli adeguamenti con le aspettative di vita non valgono per tutto il personale. Come vedremo di seguito, infatti, ci sono delle eccezioni.

Pensione di vecchiaia per le Forze Armate

È il decreto legislativo 165/1997in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” a dettare i criteri di accesso alla pensione per il personale delle Forze Armate e di Polizia.

L’articolo 2 del suddetto decreto stabilisce che per la cessazione dal servizio bisogna avere almeno 60 anni. Nel dettaglio, questo è il limite ordinamentale previsto per coloro che ricoprono il ruolo di:

  • Forze Armate: truppa, maresciallo, sergente, ufficiale, colonnello, generale di brigata;
  • Guardia di Finanza: truppa, maresciallo, sergente, ufficiale, colonnello;
  • Polizia di Stato e Penitenziaria: agente, ispettore, sovrintendente, vice questore aggiunto, commissario, primo dirigente;
  • Vigili del Fuoco: vigile, caporeparto.

Vi è poi l’età ordinamentale pari a 61 anni che vale per i seguenti ruoli:

  • Forze Armate: generale di divisione.

Abbiamo poi l’età per le pensione di vecchiaia fissata a 63 anni per:

  • Forze Armate: generale di corpo d’armata;
  • Guardia di finanza: generale di brigata;
  • Polizia di Stato e Penitenziaria: dirigente superiore.

Infine, vanno in pensione a 65 anni:

  • Guardia di Finanza: generale di divisione e generale di corpo d’armata;
  • Polizia di Stato e Penitenziaria: dirigente generale;
  • Vigili del Fuoco: direttore, primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.

Oltre al raggiungimento del suddetto limite ordinamentale, per accedere alla pensione di vecchiaia bisogna aver maturato 20 anni di contributi.

Inoltre i “colonnelli del ruolo unico delle Armi dell’Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica” una volta compiuti i 58 anni possono essere collocati per 2 anni in “soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell’Amministrazione della difesa per l’impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa”.

Tuttavia a causa dell’avvenuto adeguamento con l’incremento della speranza di vita i limiti di età suddetti - in relazione alla qualifica e al grado di appartenenza - sono differenti da quelli applicati oggi. Bisogna, infatti, considerare l’incremento di 5 mesi scattato il 1° gennaio 2019, al quale si aggiungono gli incrementi di 3 e 4 mesi applicati con gli adeguamenti del 2013 e 2016: ne risulta, quindi, che il limite di età ordinamentale è stato aumentato di 12 mesi.

Dunque, per l’accesso alla pensione bisognerà aver compiuto 61, 62, 64 e 66 anni a seconda del grado e della qualifica di appartenenza, mentre i colonnelli potranno essere collocati in soprannumero al compimento dei 59 anni.

Pensione di anzianità

Complici gli adeguamenti con le speranze di vita, anche i requisiti di accesso alla pensione di anzianità delle Forze Armate e di Polizia sono differenti da quelli disciplinati dall’articolo 6 del suddetto decreto. Nel dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2019 per andare in pensione in anticipo bisognerà soddisfare una delle seguenti condizioni:

  • 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica;
  • età anagrafica 58 anni e aver maturato almeno 35 anni di contributi;
  • età anagrafica 54 anni se entro il 31 dicembre del 2011 è stata raggiunta la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%.

In caso di accesso alla pensione anticipata, però, dalla maturazione dei requisiti alla decorrenza della pensione passano diversi mesi: è prevista, infatti, una finestra mobile di 12 mesi. Nel caso di raggiungimento dei 41 anni di contributi, invece, la finestra mobile è di 15 mesi.

Questi requisiti dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre 2024; utilizziamo il condizionale perché nel frattempo sono in corso delle discussioni sulla riforma delle pensioni, nelle quali si sta riflettendo sulla possibilità di cancellare le suddette opzioni di pensionamento anticipato.

Pensione di vecchiaia senza adeguamenti con le aspettative di vita

Come anticipato sopra, esiste un caso però in cui al personale delle Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco, non si applicano gli adeguamenti con le aspettative di vita per la pensione di vecchiaia. In tal caso, quindi, l’età ordinamentale resta pari a 60, 61, 63 e 65 anni a seconda del grado e della qualifica di appartenenza.

Ciò, però, avviene solamente nei confronti di coloro che al raggiungimento dell’età ordinamentale hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni previsto per la pensione anticipata (anziché 20). In tal caso, inoltre, è necessario che siano trascorsi i 12 mesi della finestra mobile.

Per capire meglio questo aspetto facciamo alcuni esempi:

  • ispettore Polizia di Stato che compie i 60 anni a marzo 2022 e che ha raggiunto i 35 anni di contribuzione a febbraio 2021: questo andrà in pensione ad aprile 2022, ossia il mese successivo dal raggiungimento dei requisiti previsti (al netto dell’adeguamento con le aspettative di vita) visto che la finestra mobile si è già aperta;
  • ispettore Polizia di Stato che compie 60 anni a marzo 2022 e che ha raggiunto i 35 di contribuzione a giugno 2021: questo andrà in pensione a giugno 2022, ossia una volta trascorsi i 12 mesi della finestra mobile;
  • ispettore Polizia di Stato che compie 60 anni a marzo 2022 e raggiunge i 35 anni di contributi nel 2023: questo andrà in pensione ad aprile del 2023, ossia un mese dopo dal compimento del 61° anno di età. Per i motivi suddetti, infatti, a questo si applicano i requisiti per la pensione di vecchiaia adeguati con le aspettative di vita.

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