Andare in pensione 2 anni, come fare? Con questo strumento puoi farlo, ma solo soddisfando alcune condizioni.
Andare in pensione in anticipo con la legge 104 è possibile? Sì, anche se è più corretto parlare di uscita anticipata dal mercato del lavoro piuttosto che di vero e proprio pensionamento. In questa guida vedremo infatti come uno degli strumenti previsti dal nostro ordinamento a favore di chi assiste familiari con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, consenta di smettere di lavorare in anticipo, fino a 2 anni prima rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
A supporto di queste persone interviene il cosiddetto congedo straordinario, disciplinato dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, che rappresenta una valida alternativa per chi desidera lasciare il lavoro pur non avendo ancora maturato i requisiti per la pensione.
È bene sottolineare, però, che affinché questa soluzione sia effettivamente percorribile è necessario non aver già fruito in passato del periodo massimo di congedo straordinario, nemmeno per assistere un altro familiare: il limite previsto, infatti, è unico e vale per l’intera vita lavorativa.
Vediamo quindi nel dettaglio come funziona questa opzione, chi ne ha diritto e come utilizzarla al meglio per anticipare l’uscita dal lavoro.
Chi può richiedere il congedo straordinario (e andare in pensione prima)
Come anticipato, il congedo straordinario retribuito spetta ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104.
Ma attenzione, perché la normativa prevede un preciso ordine di priorità tra i familiari che possono beneficiarne. Nel dettaglio, in primo luogo possono richiederlo il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona con disabilità. In loro assenza, o qualora siano deceduti o affetti da patologie invalidanti, il diritto passa ai genitori (anche adottivi o affidatari).
Successivamente, possono subentrare i figli conviventi e, in mancanza anche di questi, i fratelli o le sorelle conviventi. Solo in ultima istanza, il congedo può essere richiesto da un parente o affine entro il terzo grado convivente, sempre a condizione che tutti i soggetti precedenti non possano prestare assistenza.
Un requisito fondamentale, anticipato nel suddetto elenco, è proprio la convivenza con il familiare disabile, condizione che deve essere già attiva al momento della richiesta e va mantenuta per tutta la durata del congedo.
È importante sottolineare inoltre come il beneficio sia riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche part-time. Restano quindi esclusi i lavoratori autonomi, i parasubordinati, i lavoratori domestici, quelli a domicilio e gli agricoli giornalieri.
Infine, per accedere al congedo è necessario che la persona assistita non sia ricoverata a tempo pieno in strutture sanitarie, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.
La durata del congedo
Come si intuisce dall’oggetto dell’articolo, la durata massima del congedo straordinario è di 2 anni. Questo limite va calcolato sia in funzione di chi assiste che dell’assistito: ciò significa che i 2 anni rappresentano un tetto complessivo riferito alla singola persona con disabilità grave e non possono essere superati, anche se a usufruirne sono più familiari nel corso del tempo.
In altre parole, per ogni soggetto assistito il congedo straordinario non può eccedere i 24 mesi complessivi nell’arco della vita lavorativa. Non è quindi previsto alcun “raddoppio” del beneficio, neppure nel caso in cui più familiari abbiano diritto a richiederlo.
Allo stesso modo, il limite dei 2 anni è unico per l’intera vita lavorativa del richiedente: una volta esaurito, non sarà più possibile accedere nuovamente al congedo straordinario, nemmeno per assistere un altro familiare.
Va ricordato poi che il periodo può essere fruito anche in modo frazionato, a giorni o a periodi, fino al raggiungimento del limite massimo. Tuttavia, affinché non vengano conteggiati automaticamente anche i giorni festivi o i weekend, è necessario che tra un periodo e l’altro ci sia un’effettiva ripresa dell’attività lavorativa.
Va ricordato, infine, che il congedo non può essere utilizzato contemporaneamente da più lavoratori per assistere la stessa persona con disabilità, fatta eccezione per i genitori che possono alternarsi nell’assistenza al figlio, purché non negli stessi giorni.
Congedo straordinario per smettere di lavorare in anticipo
Quindi, coloro che non hanno ancora fruito dei 2 anni a disposizione possono utilizzarli in prossimità del raggiungimento dei requisiti pensionistici, di fatto anticipando l’uscita dal lavoro fino a 24 mesi. Durante questo periodo, il lavoratore continua a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione, calcolata sulle voci fisse e continuative, entro i limiti massimi stabiliti annualmente dall’Inps.
Il vero vantaggio, però, è un altro: per tutta la durata del congedo viene accreditata contribuzione figurativa, valida sia ai fini del diritto (ma con dei limiti) sia della misura della pensione. In questo modo, pur non lavorando, si continua a “maturare” contributi utili per raggiungere la pensione, senza penalizzazioni dirette sull’assegno.
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