Pace fiscale, si parte il 13 novembre con il “condono” degli atti di accertamento

Martina Cancellieri

8 Novembre 2018 - 16:30

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Pace fiscale: l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni utili a definire gli atti di accertamento come previsto dal DL n. 119/2018. Ecco come funziona la definizione agevolata, come effettuare il versamento dell’importo dovuto e quali sono le scadenze.

Pace fiscale, si parte il 13 novembre con il “condono” degli atti di accertamento

Pace fiscale: sono disponibili le prime istruzioni sulla definizione agevolata degli atti di accertamento non ancora definiti all’entrata in vigore del DL n. 119/2018, in data 24 ottobre 2018.

Il 7 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative sulla definizione agevolata degli atti di accertamento prevista dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 in materia di pace fiscale.

Come funziona la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, come effettuare il versamento ed entro quale termine di scadenza si deve pagare l’importo dovuto.

Tutte le istruzioni sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e rese disponibili ai contribuenti che intendono fruire dei benefici della pace fiscale.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: come funziona

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento è prevista dall’art. 2 del DL n. 119/2018 in tema di pace fiscale e consiste nel versamento dell’importo totale delle imposte ad esclusione degli interessi, delle sanzioni e degli eventuali accessori.

Tale definizione agevolata è ammessa per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e per gli atti di recupero dei crediti notificati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto fiscale 2019.

Per beneficiare della definizione agevolata del procedimento degli atti di accertamento è necessario effettuare il pagamento in capitale di tutti i tributi ed eventuali contributi degli avvisi in questione, esclusi gli interessi e le sanzioni.

Ecco quali sono gli atti definibili in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ammessi alla definizione agevolata in oggetto prevista dalla normativa in tema di pace fiscale:

  • inviti al contraddittorio;
  • avvisi di accertamento;
  • avvisi di rettifica e di liquidazione;
  • accertamenti con adesione;
  • atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati;
  • provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Requisito fondamentale per ogni atto di accertamento è che quest’ultimo non sia stato definito e che i termini di impugnazione risultino ancora pendenti al 24 ottobre 2018. Pertanto sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti definiti o impugnati precedentemente alla data citata.

Definizione agevolata degli atti di accertamento: le scadenze per il pagamento

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni utili al pagamento per il perfezionamento della definizione agevolata degli atti di accertamento, comunicando le scadenze e le modalità per effettuare di versamento dell’importo dovuto.

Il pagamento deve essere effettuato a seconda del termine previsto per il tipo di atto entro i seguenti termini di scadenza:

  • il 13 novembre 2018 è la scadenza per l’accertamento con adesione;
  • il 23 novembre 2018 è l’ultimo giorno utile per l’invito al contraddittorio, l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito.

Il pagamento dell’importo dovuto può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo secondo il calendario seguente:

  • la prima rata ovviamente deve essere versata entro le date di scadenza sopracitate a seconda del tipo di accertamento;
  • le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Definizione agevolata degli atti di accertamento: pagamento con modello F24 o F23

Quanto al pagamento per il perfezionamento della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento contro l’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha fornito le istruzioni sulla modalità necessaria al versamento dell’importo dovuto, comunicando che il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 o F23.

Nei modelli citati i contribuenti devono indicare gli appositi codici tributo forniti dall’Agenzia delle Entrate e versare l’importo pari al valore della controversia.

Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello di pagamento F24 o F23, a seconda dei casi. Inoltre l’Agenzia precisa che il versamento dell’importo dovuto va effettuato senza avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DL n. 241/1997.

Entro dieci giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

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