Mobilità docenti senza vincolo triennale: ecco chi può fare domanda con riserva

Teresa Maddonni

6 Marzo 2023 - 20:00

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Trasferimenti docenti al via: da oggi è attivo il servizio online del ministero e c’è chi può fare domanda di mobilità 2023/2024 con riserva senza rispettare il vincolo triennale.

Mobilità docenti senza vincolo triennale: ecco chi può fare domanda con riserva

La mobilità docenti 2023/2024 è possibile anche senza rispettare il vincolo triennale imposto dal ministero per gli insegnanti che si trovino in determinate condizioni. C’è, infatti, chi può fare domanda con riserva per la mobilità docenti per il prossimo anno scolastico con il servizio online attivato dal ministero dell’Istruzione e del merito.

I docenti, secondo il calendario predisposto dal Mim (quello che un tempo era il Miur di viale Trastevere) hanno tempo da lunedì 6 a martedì 21 marzo 2023 per inoltrare la richiesta di trasferimento per il prossimo anno scolastico, un passaggio che può essere sia professionale, da un grado a un altro di istruzione o su altra classe di concorso per esempio, sia territoriale in altra provincia o comune.

Vediamo allora chi può fare domanda di mobilità con riserva senza l’obbligo di rispettare il tanto discusso vincolo triennale.

Mobilità docenti senza vincolo triennale: domanda con riserva per i neo assunti

Possono inviare la domanda di mobilità con riserva senza rispettare il vincolo triennale i docenti neo assunti. Si tratta degli insegnanti neo immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 per i quali varrebbe il vincolo triennale del decreto n.36/2022. Più di vincolo triennale, infatti, si parlerebbe di vincoli triennali dal momento che sono varie le norme che disciplinano il blocco dei trasferimenti per 3 anni.

Il vincolo triennale previsto dal decreto n. 36/2022 si applicherebbe, infatti, a tutti i docenti immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e dallo stesso sono esclusi, invece, gli insegnanti che hanno preso la cattedra a tempo indeterminato nell’anno scolastico in corso ma con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021. I primi dovrebbero essere coloro che stanno svolgendo l’anno di prova e per i quali la retrodatazione giuridica andrà al 1° settembre 2022.

Questi insegnanti, quindi, fanno domanda di trasferimento senza il vincolo triennale, ma con riserva, dal momento che, come ha annunciato lo stesso ministero nel comunicato che ha accompagnato l’ordinanza sulla mobilità per il prossimo anno scolastico, si è in attesa di un provvedimento normativo che dovrebbe chiarire la questione.

La domanda presentata con riserva, qualora non dovesse essere approvata la norma che sospende il blocco di 3 anni, verrà rigettata.

Mobilità docenti senza vincolo triennale e con riserva: domanda online

Da oggi i docenti possono fare domanda di mobilità 2023/2024 attraverso il servizio di Istanze online del ministero attivo dal 6 marzo, mentre dal 9 marzo tocca al personale educativo e dal 17 marzo al personale Ata.

Per fare domanda bisogna collegarsi alla pagina di Polis-Istanze online del ministero con le credenziali:

Una volta effettuato l’accesso si apre la pagina dedicata alle istanze, e scorrendo verso il basso, si trovano le varie voci dedicate alla mobilità e nel dettaglio:

  • Domanda Mobilità Secondaria II grado;
  • Domanda Mobilità Secondaria I grado;
  • Domanda Mobilità Primaria;
  • Domanda Mobilità Infanzia.

Per ogni voce è disponibile anche la guida del Mim differenziata per categoria di richiedente e quindi docenti, personale educativo o Ata.

Possono fare domanda di trasferimento, oltre alle categorie di neo immessi in ruolo con o senza riserva di cui abbiamo detto, anche:

  • docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che non hanno ottenuto alcun trasferimento per anno scolastico corrente;
  • docenti immessi in ruolo nel 2020/2021 (o precedenti) che non hanno ottenuto alcun trasferimento nei due anni successivi;
  • docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto successivamente il trasferimento provinciale su preferenza sintetica (distretto, comune);
  • docenti in soprannumero nella scuola di titolarità;
  • docenti che usufruiscono della 104 per l’assistenza a una persona con disabilità.

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