Maternità in busta paga, quanto spetta di stipendio prima e dopo la gravidanza

Simone Micocci

14 Luglio 2026 - 14:55

Maternità, quanto si prende in busta paga? Lo stipendio rischia di essere più basso con l’indennità Inps. Ecco di quanto.

Maternità in busta paga, quanto spetta di stipendio prima e dopo la gravidanza

Durante la maternità obbligatoria lo stipendio è garantito, ma in alcune circostanze la busta paga può risultare più bassa rispetto al solito.

Siamo nell’ambito del congedo di maternità, ossia quel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della durata di 5 mesi, il cui inizio - e, di conseguenza, la fine - dipende dalla decisione della lavoratrice, che può scegliere di farlo partire, come previsto dalla normativa, due mesi prima della data presunta del parto oppure godere della flessibilità prevista, rinviandolo fino alla nascita del figlio.

Quanto viene pagata la maternità e chi paga lo stipendio in questo periodo, se l’Inps o il datore di lavoro, rappresentano dubbi frequenti tra le lavoratrici, sulle quali aleggia l’incertezza rispetto a come cambia la busta paga nel corso della gravidanza.

D’altronde, proprio nel periodo in cui le famiglie sono chiamate a far fronte a maggiori spese per la nascita del figlio o della figlia, può scattare una riduzione dello stipendio, visto che l’indennità sostitutiva di maternità - che, vi anticipiamo, è a carico dell’Inps - non copre tutto lo stipendio, ma solamente una parte. Questa, in alcuni casi, può essere compensata dal datore di lavoro, mentre in altri no.

Ecco quindi tutto quello che serve sapere sulla maternità in busta paga, così da rispondere a chi, in attesa del lieto evento, vuole capire se e di quanto si ridurrà lo stipendio.

Quanto spetta d’indennità di maternità Inps

Nei 5 mesi di maternità obbligatoria, come pure negli eventuali periodi d’interdizione anticipata per gravidanza a rischio, l’Inps riconosce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Questa viene calcolata sulla base del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

Nel dettaglio, per “retribuzione media globale giornaliera” si intende l’importo che si ottiene dividendo per 30 la retribuzione complessiva del mese precedente a quello in cui è iniziato il congedo. Alla somma così ottenuta va aggiunto anche il rateo giornaliero della tredicesima, oltre a quello relativo ad altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente riconosciuti alla lavoratrice.

Concorrono infatti alla formazione della retribuzione gli stessi elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni economiche previste dall’assicurazione obbligatoria contro la malattia.

Prendiamo come esempio una lavoratrice in maternità da febbraio 2026, con una retribuzione lorda di 2.000 euro nel mese di gennaio. Senza considerare, per semplicità, i ratei della tredicesima e degli altri eventuali trattamenti accessori, la retribuzione media globale giornaliera è pari a 66,67 euro. Di conseguenza, per ogni giornata coperta dall’indennità di maternità le spettano circa 53,33 euro, ossia l’80% dell’importo giornaliero. Considerando, in via esemplificativa, 150 giornate di congedo, l’indennità complessivamente riconosciuta sarebbe pari a circa 8.000 euro lordi.

L’importo effettivo può tuttavia variare in base ai ratei aggiuntivi e agli elementi retributivi percepiti dalla lavoratrice, come pure se, come vedremo di seguito, il contratto collettivo prevede o meno un pagamento anche a carico del datore di lavoro.

Cosa prevedono i singoli Ccnl

Come anticipato, però, non è detto che durante l’astensione per maternità spetti solamente la relativa indennità a carico dell’Inps. A questa, infatti, potrebbe aggiungersi un’integrazione a carico dell’azienda che andrebbe così ad aumentare lo stipendio.

Tale possibilità è rimandata alla contrattazione collettiva: è negli accordi nazionali, infatti, che si parla d’integrazione dello stipendio durante la maternità. Ad esempio, nel Ccnl commercio si legge che per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, come pure nel periodo che intercorre tra la data presunta del parto e il parto stesso, il datore deve farsi carico dell’integrazione dell’indennità Inps fino al 100% della retribuzione mensile netta. Non viene riconosciuta alcuna integrazione, invece nei 3 mesi successivi al parto.

Nel Ccnl Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi sottoscritto da Conflavoro e Confsal, invece, viene lasciata al datore di lavoro la possibilità di decidere se integrare la busta paga fino a riconoscere il 100% di stipendio nel periodo di maternità.

E ancora, il Ccnl Studi professionali, centri elaborazione dati, consulenti tributari e tributaristi, sempre sottoscritto da Confsal, stabilisce che per le sole festività cadenti nel periodo di assegna obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a un’indennità integrativa a carico del datore di lavoro, così da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera, comprensiva di eventuali superminimi.

Nel Ccnl metalmeccanici, invece, alla lavoratrice assente nei 5 mesi di congedo va sempre riconosciuta l’intera retribuzione globale, quindi il restante 20% è a carico del datore di lavoro.

Come viene pagata la maternità

Per quanto riguarda le modalità, e tempistiche, di pagamento dello stipendio, durante la maternità non ci sono cambiamenti per la dipendente. Generalmente, infatti, è comunque il datore di lavoro ad anticipare l’indennità Inps in busta paga, eccetto per:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex Ipsema dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio Ca2g.

A queste l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps, con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale.

In tutti gli altri casi, invece, la lavoratrice riceverà lo stipendio con le stesse modalità, e scadenze, del mese immediatamente precedente all’inizio del congedo. L’unica differenza, eccetto laddove ne risulti un’integrazione fino al 100% a carico dell’azienda, riguarderà appunto l’importo, più basso rispetto ai mesi lavorati.