Licenziata per aver spiato l’azienda. Anche il giudice le dà torto

Ilena D’Errico

8 Gennaio 2026 - 01:03

Se spii il datore di lavoro puoi essere licenziato, anche se non gli provochi alcun danno. Ecco cosa insegna la sentenza.

Licenziata per aver spiato l’azienda. Anche il giudice le dà torto

La curiosità può costare caro, perfino far perdere il posto di lavoro, anche quando l’azienda non ha subito un comprovato danno economico. Non si deve sottovalutare l’importanza del vincolo fiduciario tra le parti del contratto di lavoro, la vera base del rapporto subordinato senza la quale mancano le condizioni di prosecuzione, indipendentemente da altri aspetti. Lo ricorda una recente sentenza della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul ricorso di una lavoratrice, licenziata per aver spiato l’azienda.

Un fatto che l’ex dipendente non giudicava di gravità tale da giustificare un licenziamento disciplinare, ma anche il giudice le ha dato torto. La Suprema Corte ha così confermato che una violazione di entità tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro porta al licenziamento, anche perché così il personale viene meno a veri e propri obblighi contrattuali come la fedeltà e la diligenza.

Licenziata per aver spiato l’azienda e il giudice le dà torto

Il caso citato è stato affrontato dalla sentenza n. 2887/2025 della Cassazione, che ha confermato il licenziamento contrariamente alle aspettative della ricorrente. Quest’ultima era stata sorpresa a sfruttare l’accesso ai sistemi informatici aziendali per scopi personali e comunque diversi da quelli previsti, peraltro durante l’orario di lavoro. L’azienda l’ha licenziata, ma l’ex dipendente ha impugnato il provvedimento, ritenendo di aver commesso una violazione di modesta gravità, soprattutto perché l’azienda non aveva provato alcun danno patrimoniale.

Pare in effetti che il datore di lavoro non abbia subito una perdita economica diretta a causa dell’infrazione disciplinare della lavoratrice, ma ciò si è confermato essere poco rilevante agli occhi della Cassazione. I danni sarebbero stati rilevanti per sostenere una richiesta di risarcimento, magari anche per evidenziare la gravità di una violazione complessa da valutare, ma non sono un presupposto per il licenziamento disciplinare.

A tal fine, la violazione del vincolo fiduciario e l’inosservanza degli obblighi (previsti dalla legge e dalla contrattazione sia collettiva che individuale) nei confronti del datore di lavoro sono più che sufficienti per perdere il posto di lavoro. La condizione da ricordare è che la fiducia tra le parti è una base del rapporto di lavoro, perciò se viene a mancare in modo irreparabile il contratto non può proseguire. Correttezza, lealtà e buona fede sono veri e propri doveri del personale (e del datore di lavoro stesso), indispensabili per un rapporto professionale vantaggioso ed equo.

In questo caso specifico, bisogna tenere presente che la lavoratrice è venuta meno ai suoi impegni in più modi. Innanzitutto, svolgendo attività personali e non previste durante l’orario di lavoro, che è dedicato alle mansioni. C’è stato inoltre un uso improprio dei sistemi informatici, cui l’azienda aveva garantito l’accesso esclusivamente per lo svolgimento di determinate operazioni e non in modo generalizzato. In questo modo, l’ex dipendente ha peraltro violato le norme di condotta, tanto da essere licenziata legittimamente pure in assenza di danni economici.

La vicenda ricorda un episodio per certi versi simile e per altri contrapposto, di cui la Cassazione si è occupata da poco. I giudici hanno anche questa volta confermato il licenziamento disciplinare di un lavoratore sorpreso a usare abusivamente il sistema informatico aziendale (insieme a varie altre violazioni). Anche qui, la rottura del vincolo fiduciario ha giustificato il licenziamento, nonostante la contestazione dell’ex dipendente.

Quest’ultimo ha impugnato il licenziamento sostenendo che l’azienda non fosse legittimata a eseguire controlli sul suo conto e in particolare a monitorare l’uso del suo computer aziendale. La Cassazione ha però negato questa tesi, visto che il lavoratore era stato adeguatamente informato dei possibili controlli in caso di anomalie, senza contare che il datore di lavoro può eseguire delle verifiche in caso di ragionevoli sospetti.

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