Licenziamento e sospensione senza stipendio al dipendente che non può lavorare. Ecco la sentenza

Anna Maria D’Andrea

19 Luglio 2017 - 15:30

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Licenziamento legittimo per il lavoratore senza più abilitazione allo svolgimento della propria mansione e nel periodo di sospensione non si ha diritto ad alcuno stipendio. Ecco la sentenza della Cassazione n. 16388 del 4 luglio 2017.

Licenziamento e sospensione senza stipendio al dipendente che non può lavorare. Ecco la sentenza

La sospensione del lavoratore senza più abilitazione non da diritto alla maturazione dello stipendio ed è legittimo il licenziamento da parte del datore di lavoro.

Questo, in estrema sintesi, quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16388 del 4 luglio 2017, con la quale viene sancito che il lavoratore al quale viene revocata l’autorizzazione per lo svolgimento della propria mansione può essere sospeso e in seguito licenziato per impossibilità allo svolgimento della prestazione lavorativa.

La Cassazione ha stabilito che il licenziamento di un lavoratore per il quale vengono meno i requisiti per lo svolgimento della prestazione di lavoro per cui era stato assunto non ha natura disciplinare e la sospensione non da diritto alla maturazione dello stipendio.

La sentenza del 4 luglio 2017 sancisce un importante principio: al lavoratore che non svolge la propria mansione per accertata impossibilità il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere lo stipendio, eccetto che per i casi specifici tutelati dalla legge.

Licenziamento e sospensione senza stipendio al dipendente non può lavorare. Ecco la sentenza

Il lavoratore che non può lavorare per motivi estranei alla volontà del datore di lavoro può essere sospeso senza stipendio e licenziato.

Questa la pronuncia della Cassazione che, con la sentenza del 4 luglio 2017, ha confermato la precedente pronuncia della Corte d’Appello a seguito del ricorso della Air One contro la sentenza n. 6914/2014 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore impossibilitato a svolgere la propria prestazione lavorativa.

Oggetto della sentenza è vicenda tra la Air One e un dipendente colpito prima da sospensione e poi da licenziamento a seguito della revoca da parte della polizia giudiziaria del tesserino aeroportuale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa per la quale era stato assunto.

Il ritiro del tesserino e il venir meno delle condizioni necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa hanno comportato per il lavoratore prima la sospensione senza stipendio nel gennaio 2008 e nell’ottobre 2009 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero per l’impossibilità di svolgere la prestazione pr la quale era stato assunto e per impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni.

La Corte d’Appello ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore richiamando a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 604/1966, ovvero:

“Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.”

Pertanto, con la sentenza prima in sede d’appello e poi con la pronuncia del giudizio di legittimità viene ribaltata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento e condannava il datore di lavoro all’erogazione della retribuzione maturata nei 15 mesi di sospensione, pari a 14.850,00 euro e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sospensione senza retribuzione e licenziamento al lavoratore che non può lavorare. Ecco perché

L’accertata impossibilità di svolgere la propria mansione comporta in capo al datore di lavoro il potere di sospendere senza retribuzione il lavoratore nel periodo precedente al licenziamento.

In questo periodo, secondo la Corte d’Appello e la Cassazione, al lavoratore non spetta alcuno stipendio in quanto viene meno il nesso che aveva originato il rapporto di lavoro e allo stesso modo il licenziamento è da ritenersi legittimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge 604/1966 sopra citata.

In sostanza, la perdita delle condizioni necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa che legano lavoratore e azienda autorizza al licenziamento e questo qualora i fatti non siano dovuti ad una scelta del datore di lavoro ma a motivi esterni.

Il licenziamento per gravi inadempienze è inoltre diverso rispetto all’impossibilità temporanea allo svolgimento della prestazione lavorativa, a cui fa riferimento il Codice Civile all’ex art. 2110 per la tutela di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio. In questi casi, infatti, il lavoratore non può essere licenziato ma conserva il diritto a mantenere il posto di lavoro e ad essere retribuito nel periodo d’assenza.

Fatta eccezione per i casi sopra richiamati per i quali la legge prevede specifiche tutele, il diritto alla retribuzione del lavoratore è direttamente collegato allo svolgimento di una prestazione di lavoro. La perdita dei requisiti richiesti costituisce motivo di licenziamento legittimo del lavoratore.

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