Licenziamento in apprendistato, come fare, preavviso e conseguenze

Simone Micocci

26 Agosto 2026 - 17:49

Come funziona il licenziamento dell’apprendista? Ecco una guida completa rispetto a quali sono i diritti del lavoratore e i doveri del datore di lavoro.

Licenziamento in apprendistato, come fare, preavviso e conseguenze

Anche durante l’apprendistato puoi essere licenziato, come d’altronde può accadere con qualsiasi altra forma di contratto, compreso quello a tempo indeterminato.

Non esistono infatti rapporti di lavoro nei quali il dipendente sia completamente al riparo dal licenziamento: quando sussiste una giusta causa oppure un giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, il datore di lavoro può interrompere il rapporto anche prima della conclusione del percorso formativo.

Le tutele riconosciute all’apprendista sono però le stesse previste per gli altri dipendenti. D’altronde, bisogna considerare l’apprendistato come un vero e proprio contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, caratterizzato da una prima fase nella quale il datore di lavoro deve garantire anche la formazione necessaria per conseguire la qualifica prevista.

Alla scadenza del periodo formativo, se né il datore di lavoro né l’apprendista comunicano la volontà di recedere, il rapporto prosegue come un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza bisogno di firmare un nuovo accordo. Al termine della formazione, infatti, entrambe le parti possono decidere di interrompere il rapporto senza dover indicare una specifica motivazione: si parla, in questo caso, di recesso ad nutum. Resta comunque obbligatorio rispettare il periodo di preavviso previsto dal Ccnl applicato, che comincia a decorrere dalla conclusione del periodo di apprendistato.

Se, invece, il datore di lavoro vuole procedere con il licenziamento prima della fine della formazione, deve necessariamente dimostrare l’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Per capire come licenziare un apprendista bisogna quindi distinguere tra l’interruzione durante il periodo di formazione e il recesso esercitato alla sua conclusione. Cambiano infatti le motivazioni richieste, mentre in entrambi i casi resta necessario rispettare le procedure previste.

A tal proposito, in questa guida aggiornata al 2026 vediamo quando si può licenziare un apprendista, quali regole deve rispettare il datore di lavoro, quanto dura il preavviso e quali sono i diritti del lavoratore, compreso l’eventuale accesso alla Naspi.

Perché licenziare un apprendista durante il periodo di formazione

Come anticipato, durante il periodo di formazione l’apprendista può essere licenziato alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, quindi, non può interrompere liberamente il rapporto, ma deve dimostrare l’esistenza di una delle seguenti motivazioni:

  • licenziamento per giusta causa, quando l’apprendista commette un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro. In questo caso il licenziamento è immediato e non è dovuto il preavviso;
  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo, dovuto a un inadempimento degli obblighi contrattuali meno grave rispetto alla giusta causa. In questo caso deve essere rispettato il periodo di preavviso;
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo, legato a effettive esigenze economiche, produttive oppure organizzative dell’azienda. Anche in questo caso è dovuto il preavviso.

Per gli apprendisti assunti con un contratto di primo livello, inoltre, anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi può costituire un giustificato motivo di licenziamento.

Come licenziare un apprendista durante il periodo di formazione

Quando il licenziamento dipende da un comportamento dell’apprendista, l’azienda deve rispettare la normale procedura disciplinare. In particolare, deve:

  • contestare per iscritto e in maniera precisa il comportamento addebitato;
  • concedere all’apprendista almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, salvo un termine più favorevole previsto dal Ccnl;
  • valutare le difese del lavoratore e, soltanto successivamente, comunicare l’eventuale licenziamento.

Questa procedura non si applica al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che non dipende dalla condotta dell’apprendista ma da ragioni economiche oppure organizzative.

Il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta, indicando le ragioni che hanno determinato la decisione. Il datore di lavoro deve inoltre:

  • comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l’impiego attraverso il modello Unilav;
  • versare all’Inps il ticket di licenziamento, quando dovuto;
  • rispettare il periodo di preavviso oppure riconoscere in busta paga la relativa indennità sostitutiva, fatta eccezione per il licenziamento per giusta causa;
  • liquidare il Tfr e le altre competenze maturate alla data di cessazione del rapporto.

Come licenziare un apprendista al termine del periodo di formazione

Una volta conclusa la formazione, sia il datore di lavoro che l’apprendista possono decidere di interrompere il rapporto senza dover fornire una specifica motivazione.

In questo caso però non ci troviamo di fronte a una forma di licenziamento, ma della facoltà concessa a entrambe le parti di non proseguire il rapporto oltre il periodo formativo. Se invece nessuno comunica il recesso il contratto continua automaticamente come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza alcun bisogno di sottoscrivere un nuovo accordo.

Nel dettaglio, per recedere, il datore di lavoro deve:

  • comunicare la decisione all’apprendista in forma scritta;
  • rispettare il periodo di preavviso stabilito dal Ccnl;
  • indicare la data in cui terminerà effettivamente il rapporto;
  • trasmettere il modello Unilav;
  • versare all’Inps il ticket di licenziamento;
  • corrispondere l’indennità sostitutiva se non viene rispettato il preavviso.

Questa forma di recesso non si applica, invece, all’apprendistato professionalizzante stipulato, senza limiti di età, con lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione o dell’indennità di mobilità, poiché per interrompere questi rapporti è sempre necessaria una giusta causa o un giustificato motivo.

Preavviso per il licenziamento dell’apprendista

Anche nel contratto di apprendistato occorre rispettare il periodo di preavviso, ma bisogna comunque distinguere il licenziamento durante la formazione dal recesso esercitato alla sua conclusione.

Se l’apprendista viene licenziato durante il percorso formativo per giustificato motivo, il preavviso segue le normali regole previste dal Ccnl. Non è invece dovuto in caso di licenziamento per giusta causa.

Nel caso di recesso al termine dell’apprendistato, il datore di lavoro può comunicare la propria decisione prima della conclusione della formazione, ma il periodo di preavviso comincia a decorrere soltanto dalla data in cui il periodo formativo termina. Durante il preavviso il rapporto prosegue e continua a essere regolato dalla disciplina dell’apprendistato.

La durata del preavviso non è uguale per tutti: bisogna consultare il Ccnl applicato e verificare quanto previsto per la qualifica e il livello attribuiti all’apprendista. Se il preavviso non viene lavorato, la parte che recede deve riconoscere all’altra la relativa indennità sostitutiva.

Anche l’eventuale sospensione del preavviso per ferie, malattia o altre assenze deve essere valutata sulla base delle regole generali e delle disposizioni contenute nel Ccnl applicato.

Licenziamento illegittimo durante l’apprendistato

Durante il periodo formativo il licenziamento dell’apprendista è illegittimo se manca una giusta causa o un giustificato motivo oppure se il datore di lavoro non rispetta la procedura prevista.

In questi casi trovano applicazione le stesse tutele previste per gli altri lavoratori subordinati. A seconda dei singoli casi, quindi, l’apprendista può avere diritto a un’indennità risarcitoria oppure, nei casi previsti dalla legge, alla reintegrazione sul posto di lavoro.

Il recesso comunicato al termine della formazione, invece, non è illegittimo per il solo fatto di essere privo di motivazione. Può comunque essere contestato quando, ad esempio, è discriminatorio, ritorsivo, comunicato oralmente oppure adottato in violazione dei divieti di licenziamento previsti dalla legge.

L’apprendista che vuole contestare il provvedimento deve impugnare il licenziamento entro i termini previsti dalla normativa.

Diritto alla Naspi con l’interruzione dell’apprendistato

L’apprendista può avere diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, dal momento che è un lavoratore subordinato e versa la relativa contribuzione.

La Naspi può essere richiesta quando la perdita del lavoro è involontaria e risultano soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa. Spetta quindi, ad esempio, quando:

  • il datore di lavoro licenzia l’apprendista durante il periodo formativo;
  • il datore di lavoro esercita il recesso al termine della formazione;
  • l’apprendista presenta le dimissioni per giusta causa.

La Naspi non spetta, invece, quando è l’apprendista a dimettersi volontariamente durante il rapporto oppure a esercitare personalmente il recesso alla fine del periodo formativo, salvo le eccezioni previste dalla legge.