Lettere Agenzia delle entrate in arrivo: a chi e cosa fare

Rosaria Imparato

26/03/2022

25/10/2022 - 11:55

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Lettere da parte del Fisco per irregolarità tra quanto dichiarato e i dati in mano all’Agenzia delle entrate: ecco a chi stanno per arrivare e cosa fare per pagare meno sanzioni.

Lettere Agenzia delle entrate in arrivo: a chi e cosa fare

Lettere da parte dell’Agenzia delle entrate, in arrivo una nuova tornata di comunicazioni da parte del Fisco: chi sono i destinatari e a cosa si riferiscono questi avvisi? E, soprattutto, cosa fare quando si riceve una lettera dall’Amministrazione finanziaria?

I dettagli di questa nuova ondata di avvisi si trovano nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle entrate il 25 marzo 2022. Nel documento ci sono sia i dati contenuti nelle comunicazioni in arrivo, le modalità con cui queste informazioni vengono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza e la procedura con cui i cittadini possono comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali correzioni o giustificazioni.

Vediamo a chi sta per arrivare una lettera dal Fisco e cosa fare per pagare meno sanzioni.

A chi sta per arrivare una lettera dall’Agenzia delle entrate

I destinatari di questa tornata di lettere dell’Agenzia delle entrate sono i soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono differenze tra il volume d’affari dichiarato relativo al 2018 e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti al Fisco. Le discrepanze, quindi, riguardano le dichiarazioni dei redditi 2019 e i dati in possesso dell’Agenzia.

Il provvedimento del 25 marzo 2022 specifica che si tratta di omissioni parziali o totali emerse dalle fatture trasmesse o da comunicazioni pervenute al Fisco da soggetti passivi Iva.

Provvedimento AdE del 25 marzo 2022
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle fatture elettroniche inviate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Gli avvisi inviati dalle Entrate sono lettere di compliance, ovvero comunicazioni con cui si segnala al contribuente la presenza di determinate anomalie e si favorisce l’adempimento spontaneo da parte del cittadino.

La lettera arriva domicilio digitale dell’interessato (l’indirizzo pec) o, se non comunicato, per posta ordinaria. La stessa comunicazione e gli stessi dati saranno anche consultabili sia all’interno del cassetto fiscale del contribuente che tramite l’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Quali dati contengono gli avvisi bonari del Fisco

Nella lettera che arriva al contribuente titolare di partita Iva sono specificati i dati che seguono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
  • totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

Cosa fare quando arriva una lettera dall’Agenzia delle entrate?

Le informazioni fornite all’interno della comunicazione consentono al titolare di partita Iva di regolarizzare la propria situazione usufruendo del ravvedimento operoso, e quindi pagando le sanzioni con un importo ridotto.

Se, invece, il contribuente ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all’Agenzia, inviando eventuali elementi e documenti di cui l’Amministrazione Finanziaria non era a conoscenza.

Il ravvedimento operoso si può applicare anche se la violazione è stata già constatata in caso di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo in corso, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o di comunicazioni di irregolarità emerse dai controlli formali o automatici delle dichiarazioni.

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