L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 68 del 4 dicembre 2025 ha esteso i limiti dell’esenzione Irpef per alcune pensioni. Ecco a chi spettano i nuovi privilegi.
Importante svolta dell’Agenzia delle Entrate sulle esenzioni Irpef previste per alcune categorie di pensioni, in particolare le pensioni per le “vittime del dovere”.
Con la Risoluzione 68 del 4 dicembre 2025 è stata esteso l’ambito dei benefici dell’esenzione Irpef anche a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all’evento lesivo, come già avviene per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 68 del 2025 si allinea alle posizioni già espresse dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce. Per le “vittime del dovere” si tratta di un’importante semplificazione perché ora non sarà più necessario esperire vie giudiziarie per vedere riconosciuti questi diritti. Basta lo status di “vittima del dovere”.
Ecco cosa cambia per le vittime del dovere e i termini di applicazione della nuova disciplina.
Chi sono le “vittime del dovere” e perché non pagano l’Irpef
L’articolo 1, comma 211, della Legge n. 232/2016 prevede un’esenzione dall’Irpef per i trattamenti pensionistici erogati alle vittime del dovere e ai loro superstiti. Si tratta di soggetti che, in occasione di eventi legati al servizio, subiscono danni fisici gravi o, purtroppo nella maggior parte dei casi, la morte e che, in conseguenza di questi danni, sono sottoposti a una serie di trattamenti pensionistici o indennitari speciali.
I soggetti interessati sono prevalentemente forze dell’ordine, militari, pompieri, soccorritori e altre categorie che prestano servizio in ambito pubblico e di tutte quelle persone che subiscono lesioni o perdono la vita mentre svolgono il loro lavoro a beneficio della collettività e dello Stato.
Su quali somme non pagheranno più l’Irpef le “vittime del dovere”
Con la Risoluzione del 4 dicembre, l’Agenzia delle Entrate si uniforma all’interpretazione effettuata dai giudici e ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle “vittime del dovere” ed “equiparati” e ai loro “familiari superstiti”, alcuni benefici in materia di esenzione dall’imposta sui redditi già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
L’estensione riguarda i benefici previsti dall’articolo 2 comma 5 e 6 della Legge 407 del 1998 “Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l’indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo.
Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti che siano anche titolari dell’assegno di super-invalidità non concorrono a formare reddito imponibile ai fini Irpef.
L’estensione, inoltre, riguarda i benefici previsti dall’articolo 3 comma 2 della Legge 206 del 2004, si tratta del riconoscimento di un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, anche in questo caso le somme sono esenti da Irpef.
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Entrata in vigore
La Risoluzione ha chiarito che il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della citata norma. Si tratta quindi di un’applicazione retroattiva che legittima i titolari delle pensioni «vittime del dovere» a chiedere il rimborso di somme a titolo di Irpef.
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