Il DdL di bilancio 2026 porta il limite da 100.000 a 50.000 euro, verifica soglia con regole precise
Il DdL di bilancio 2026 interviene in materia di divieto all’utilizzo di crediti d’imposta in F24 in presenza di «cartelle scadute».
Si tratta del divieto che è stato introdotto con la L.n°213/2023, Legge di bilancio 2024 e che poi è stato rafforzato con il DL 39/2024.
In sostanza se all’Agenzia delle entrate-riscossione risultano debiti scaduti oltre una certa soglia, il debitore anche se ha a disposizione dei crediti d’imposta Irpef, Ires o crediti di natura agevolativa non può utilizzarli in compensazione.
Tuttavia può abbassare le violazioni sotto la soglia limite che fa scattare il divieto effettuando dei versamenti anche tramite compensazione con il codice tributo ruol. }
Il DdL di bilancio però dimezza la soglia limite oltre la quale scatta il blocco alle compensazioni.
Vediamo come funziona il divieto e in che modo il contribuente può regolarizzare la propria posizione o comunque riprendere le compensazioni anche se non paga tutto il debito.
Il Blocco alle compensazioni in F24
La norma sul blocco alle compensazioni è inserita all’art.37 del DL 223/2006, c.49-quinquiescon effetti dal 1° luglio 2024.
In
deroga all’ articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché’ iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’ articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e dell’ articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, e’ esclusa la facoltà’ di avvalersi della compensazione (..).
Ai fini della verifica della soglia di 100.000 euro rilevano:
- iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
- nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti,
- ivi compresi quelli per atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti.
Dunque si deve trattare di ruoli/carichi scaduti ossia per i quali è spirato il termine di pagamento (60gg+30gg per gli accertamenti esecutivi).
Non concorrono alla verifica del limite di 100.000 euro le somme oggetto di piani di rateazione, ex art.19 del DPR 602/73 per i quali non sia intervenuta decadenza. Ovvero oggetto di sospensione legale o amministrativa.
Il divieto che riguardale sole compensazioni orizzontali non opera rispetto ai crediti relativi:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In tali casi, nonostante gli importi a debito scaduti oltre 100.000 euro il contribuente potrà utilizzare i suddetti crediti.
I crediti oggetto di divieto, al contrario di quanto previsto per il blocco ex art.31 del DL 78/2010 (presenza di cartelle scadute over 1.500 euro), comprendono anche i crediti di natura agevolativa, anche i bonus edilizi.
L’inibizione riguarda la compensazione di
- crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, Iva, imposta di registro, ecc);
- credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
- dei crediti relativi a bonus edilizi;
- gli altri crediti di natura agevolativa.
DdL di bilancio 2026. Soglia divieto compensazioni con limite a 50.000 euro
L’art.26, c.2 del DdL di bilancio 2026 porta la soglia limite oltre la quale scatta il blocco alle compensazioni da 100.000 a 50.000 euro.
Nei fatti, tale soglia viene dimezzata.
La norma giustifica l’intervento come misura di contrasto alle indebite compensazioni.
Si ponga attenzione al fatto che, in base alle indicazioni di cui alla circolare n°16/e 2024:
Il
limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro, fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dall’articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 (circolare n°16).
Tali indicazioni dovranno essere rapportate al nuovo limite di 50.000 euro. Limite che diventerà operativo con effetti dal 1° gennaio 2026.
Ciò laddove la norma fosse confermata nel testo finale della Manovra.
Permane altresì il blocco ex art.31 del DL 78/2010 che fa scattare il divieto di compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e scaduti over 1.500 euro. Questa norma fa riferimento solo alle iscrizioni a ruolo, quella oggetto di intervento del DdL di bilancio comprende invece anche acc.ti esecutivi, atti di recupero.
Naturalmente si deve sempre trattare di carichi già affidati per il recupero all’ADER.
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