Job Act, il calcolo del TFR dopo il licenziamento è incostituzionale: ecco perché

Isabella Policarpio

25/06/2020

27/07/2020 - 10:38

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La Consulta boccia (ancora una volta) le modalità di calcolo del Trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento. Il criterio dell’anzianità di servizio è da rivedere.

Job Act, il calcolo del TFR dopo il licenziamento è incostituzionale: ecco perché

Importante pronuncia della Corte costituzionale per tutti i lavoratori dipendenti: il calcolo dell’indennità di licenziamento (il TFR) non può basarsi esclusivamente sul criterio dell’anzianità di servizio, come prevede il Job Act voluto da Renzi nel 2015.

Una stangata, l’ennesima, alla riforma renziana che ha modificato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970).

I giudici della Corte hanno accolto la questione di costituzionalità sollevata dai tribunali di Bari e Roma sulle modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento illegittimo per vizi meramente formali e procedurali. Così si è stabilito che il il criterio dell’anzianità di servizio da solo non basta.

Ora la palla passa al Parlamento che dovrà adeguare la disciplina del TFR alle indicazioni della Corte.

Una pronuncia che farà discutere e che arriva dopo un’altra importante decisione - avvenuta appena ieri - in cui è stata sancita l’incostituzionalità della pensione per gli invalidi civili al 100%, troppo bassa per vivere dignitosamente.

Job act, il calcolo del TFR è da rivedere: perché è incostituzionale

La pronuncia della Corte costituzionale non è stata ancora depositata (lo sarà nelle prossime settimane), ma la Consulta fa sapere che:

“L’importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” non risponde ai criteri costituzionali, e quindi tale impianto deve essere modificato.

I giudici rilevano che questo criterio di calcolo è eccessivamente rigido e fissa un automatismo illegittimo nel calcolo del TFR legato unicamente al fattore “anzianità”, senza prendere in considerazioni altri elementi. Le altre motivazioni e le rispettive argomentazioni sono contenute della decisione che a breve sarà depositata.

La pronuncia della Consulta va a toccare l’articolo 4 del D.Lgs n. 23/2015 (meglio noto come Job Act) che disciplina le modalità di determinazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto quando il licenziamento del dipendente risulta viziato solo per aspetti procedurali e formali.

L’indennità di licenziamento (anche detto TFR) non è altro che una parte della retribuzione del dipendente che viene accantonata mensilmente per poi essere erogata alla fine del rapporto lavorativo. Calcolo, determinazione e modalità di erogazione sono stati oggetto di revisione della riforma di Matteo Renzi che ha introdotto il contratto a tutele crescenti.

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