Irpef, il lavoratore non è responsabile se il datore di lavoro non versa le imposte

Nadia Pascale

19 Gennaio 2026 - 11:25

Se il datore di lavoro effettua la ritenuta d’imposta Irpef, ma non la versa all’Erario, il lavoratore è chiamato a versarla nuovamente? Ecco cosa dice la Corte di Cassazione.

Irpef, il lavoratore non è responsabile se il datore di lavoro non versa le imposte

Irpef, storica pronuncia della Corte di Cassazione in favore dei lavoratori/contribuenti nel caso in cui il sostituto/datore di lavoro effettui la trattenuta Irpef, ma non ma versi: salta la responsabilità solidale del lavoratore che nulla deve al Fisco.

Arriva un’ordinanza della Corte di Cassazione a chiarire gli obblighi del lavoratore (e di qualunque altro soggetto abbia “subito” una ritenuta di imposta) nel caso in cui il datore di lavoro pur avendo effettuato le ritenute non abbia versato gli importi. I chiarimenti sono contenuti nell’ordinanza 23 di gennaio 2026.

Ecco in quali casi il lavoratore non è responsabile se il datore di lavoro non versa l’Irpef.

Sostituto di imposta: ambito e responsabilità nel contrasto all’evasione fiscale

Il legislatore italiano per riscuotere le imposte, e in particolare l’Irpef, con una maggiore facilità ha individuato un escamotage: sostituto di imposta. Precisiamo fin da subito che tale sistema di riscossione delle imposte non è prescritto solo nell’ambito del lavoro dipendente.

Il sostituto di imposta è un soggetto che nel momento in cui deve versare a un avente diritto un importo, ad esempio lo stipendio o il compenso per prestazione professionale, prima di effettuare il versamento, trattiene delle somme a titolo di imposta e le versa all’Agenzia delle Entrate al posto del vero soggetto passivo ( colui che “esprime ricchezza”).

Tale meccanismo è stato adottato perché le somme in essere non sono di spettanza del sostituto/datore di lavoro e di conseguenza, il sostituto non ha un particolare interesse a evadere, insomma paga le tasse al posto di altri e non avrebbe alcun arricchimento nel non versarle.

Nonostante questo, possono verificarsi dei casi, e si verificano di frequente, in cui il sostituto di imposta trattiene le somme dalla busta paga del lavoratore, ma poi non le versa all’Agenzia delle Entrate. I motivi possono essere tanti, spesso si tratta di un maggiore bisogno di liquidità.
A questo punto però cosa succede? Il vero soggetto passivo dell’imposta non è il sostituto, ma il sostituito. L’articolo 35 del D.P.R 602 del 1973 prevede

Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.

La norma, in vigore dal I° gennaio 1974 al 31 dicembre 2025, è stata abrogata dall’art. 241, comma 1, lett. c), dell’allegato al D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), con decorrenza dal 1° gennaio 2026, restando applicabile alle sole imposte sui redditi ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 46/1999.

Il lavoratore può essere chiamato due volte a versare le stesse imposte?

Nel caso della norma citata però il sostituto non ha effettuato la ritenuta, cioè il sostituto non ha ricevuto lo stipendio tagliato delle tasse, lo ha ricevuto per intero. Ben diverso il caso in cui le ritenute sono state operate.

Nonostante tale dicitura, più volte l’Amministrazione finanziaria ha applicato la norma in modo “estensivo”, cioè ha ricompreso nella responsabilità solidale anche il caso in cui il sostituto/datore di lavoro ha effettuato la ritenuta e poi non l’ha versata. Con conseguenze pesanti per i sostituiti lavoratori, chiamati, proprio a causa di tale responsabilità solidale, a rispondere nuovamente delle imposte non versate.
L’effetto finale era che il lavoratore/sostituito pagava due volte le tasse. Ed è pur vero che il lavoratore può agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per la restituzione delle somme, ma evidentemente la procedura è farraginosa e non senza risvolti sgradevoli spesso dettati dalla diversa “forza” tra le parti.

L’Ordinanza 23 di gennaio 2026 ribadisce, invece, i principi esposti nell’Ordinanza 10378 del 2019. Questa distingue in modo netto le due ipotesi:

  • ritenute non operate, permane la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito;
  • ritenute operate e non versate: il sostituito è liberato da responsabilità verso l’Erario.

Il caso: ritenute non versate estingiono il credito di imposta?

Nel caso in oggetto un professionista aveva richiesto il riconoscimento di un credito Irpef. L’Agenzia delle Entrate riconosce solo in parte tale credito di imposta proprio perché la ritenuta, benché operata, non era stata versata dal committente.
La Commissione tributaria sposa la tesi dell’Amministrazione finanziaria, mentre la Corte di Cassazione ribalta il verdetto. Stabilisce che l’obbligazione tributaria del sostituito si estingue per effetto della ritenuta operata, indipendentemente dal versamento, il mancato versamento rileva esclusivamente nei confronti del sostituto, unico responsabile dell’inadempimento.

In questi casi spetta al sostituito dimostrare che la ritenuta è stata operata e può fare ciò attraverso la Certificazione Unica, fatture emesse al netto della ritenuta, oppure con la documentazione contabile dello studio associato. Non spetta al sostituito provare che il versamento sia stato effettivamente effettuato in favore dell’Erario.

In questa prospettiva, l’Ordinanza 23 della Corte di Cassazione offre una maggiore tutela al contribuente che non può essere chiamato per due volte a far fronte alla stessa obbligazione tributaria. Inoltre, vi è un maggiore rispetto del principio di proporzionalità delle imposte da versare in base alla capacità contributiva, principio costituzionalmente garantito.

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