La ritenuta d’acconto è una trattenuta sulle imposte molto usata nei rapporti di collaborazione di prestazione occasionale: ecco come funziona e come si calcola
La ritenuta d’acconto è un anticipo fiscale che il datore di lavoro applica nei confronti del collaboratore. Si tratta di una trattenuta sul compenso dovuto al fornitore e vale come acconto, appunto, sulle imposte che quest’ultimo dovrà versare.
Uno dei meccanismi fiscali più utilizzati in Italia, ma anche tra i più fraintesi: in pratica, una parte del compenso non viene pagata al collaboratore ma direttamente allo Stato come acconto sull’IRPEF da saldare in relazione a quel reddito da parte del collaboratore stesso.
Capire come funziona davvero è fondamentale per evitare errori nei pagamenti, sanzioni e brutte sorprese in dichiarazione dei redditi. A partire dal 2026 sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina della ritenuta d’acconto, in particolare per quanto riguarda le provvigioni e alcuni rapporti tra imprese. Ulteriori cambiamenti entreranno in vigore dal 2028, con nuove forme di ritenuta anche nei rapporti B2B.
Scopriamo insieme tutte le regole per calcolarla, le tempistiche di pagamento e come farla nel concreto.
Cos’è la ritenuta d’acconto (e chi la paga)
La ritenuta d’acconto è una pratica fiscale mediante la quale un soggetto, solitamente un datore di lavoro o un committente, trattiene anticipatamente una percentuale dell’importo dovuto al beneficiario del pagamento.
Questa ritenuta viene poi versata dallo stesso committente direttamente all’Agenzia delle Entrate come acconto delle imposte che il beneficiario dovrà successivamente regolare in sede di dichiarazione dei redditi.
La ritenuta d’acconto si applica su varie tipologie di pagamenti, come compensi per prestazioni di lavoro autonomo o per servizi professionali, con limiti e aliquote differenti a seconda delle molteplici situazioni giuridico-commerciali. Questo sistema della ritenuta d’acconto trova il suo riferimento normativo fondamentale nell’articolo 64 comma 1 del d.p.r. 600/1973.
Il contribuente che si trova obbligato a versare la ritenuta d’acconto è definito dalla normativa fiscale come “sostituto d’imposta”, ovvero:
“colui che, in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto. Deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.
Il vantaggio del sistema della ritenuta d’acconto per l’amministrazione finanziaria è la garanzia di una sicura e integrale riscossione delle imposte. In questi casi, infatti, l’evasione fiscale viene evitata, anticipando il momento in cui il soggetto passivo subisce il prelievo fiscale (a titolo di acconto o di imposta definitiva).
Possiamo quindi affermare che la ritenuta d’acconto è lo strumento per mezzo del quale può avvenire la cosiddetta sostituzione tributaria.
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Quando si applica la ritenuta d’acconto?
Molto semplicemente, con questo strumento il collaboratore esegue un lavoro per il committente come se fosse un professionista (pur non avendo una partita IVA), per un periodo di tempo e un compenso limitati.
La natura del rapporto deve essere appunto «occasionale» e non c’è nel rapporto lavorativo la natura di subordinazione.
Come funziona la ritenuta d’acconto
Il termine «ritenuta d’acconto» è ormai entrato nel gergo comune come sinonimo della «collaborazione occasionale» - anche se in realtà indica un meccanismo fiscale che si applica a diverse tipologie di reddito. Si tratta di una forma di collaborazione lavorativa sempre molto diffusa; soprattutto per quelle categorie per le quali lavorare significa collaborare con più soggetti durante l’anno, per piccole mansioni limitate nel tempo e nell’impegno richiesto, spesso legate a specifici compiti e obiettivi. In realtà indica un meccanismo fiscale che si applica a diverse tipologie di reddito (non solo alle prestazioni occasionali)
In questi casi, spesso i datori di lavoro propongono ai collaboratori sprovvisti di partita IVA - per collaborazioni che non superino i 5.000€ di compenso lordo nell’anno (soglia rilevante ai fini previdenziali INPS, non fiscali) - la formula della collaborazione occasionale, comunemente chiamata collaborazione a ritenuta d’acconto, che prevede una ritenuta del 20%.
La ritenuta d’acconto è, quindi, una trattenuta del 20% che il datore di lavoro trattiene, appunto, dal compenso del lavoratore che opera come professionista o come collaboratore occasionale. Il calcolo della ritenuta è pertanto essenziale per stabilire quanto la trattenuta incida sul compenso di una prestazione.
È bene chiarire che in molti casi può essere utile aprire una partita IVA anche se non si è certi di raggiungere in 5.000€ di reddito annuo; questo è valido soprattutto se si sta entrando nel mondo del lavoro e si vuole avviare un percorso di aumento nel tempo del numero di clienti e collaborazioni: la partita IVA può risultare fiscalmente più vantaggiosa e aiutare a negoziare condizioni e tariffe con maggior leva negoziale data dalla maggiore professionalità con cui ci si presenta sul mercato.
Come si calcola la ritenuta d’acconto?
Il calcolo della ritenuta di acconto è piuttosto semplice, anche se in certi casi in cui concorrono altri elementi come IVA, decurtazioni forfettarie (è il caso delle cessioni di diritto d’autore), marche da bollo o rivalse per casse pensionistiche una ricevuta o una fattura possono diventare abbastanza cervellotiche da produrre e interpretare, con conseguenti possibilità di errore.
Come abbiamo accennato, le aliquote considerate sono del 20% o, in alcuni casi, del 30%. In particolare, l’aliquota al 30% si applica ai compensi per non residenti per l’uso economico di opere dell’ingegno, invenzioni industriali, brevetti e similari. Se suddetti compensi sono versati a organizzazioni stabili in Italia di soggetti non residenti, viene applicata la ritenuta del 20% a titolo di acconto.
La base imponibile è il primo step per calcolare la giusta percentuale della ritenuta d’acconto, oltre che per ciò che riguarda compenso netto e lordo. Rientrano nella base imponibile:
- compensi professionali;
- rimborsi spese non documentati o forfettari per viaggio, vitto e alloggio;
- spese anticipate dal professionista e rimborsate dal committente (se non sostenute in nome e per conto del cliente).
Non concorrono alla base imponibile:
- contributi previdenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale;
- compensi ricevuti a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a patto che non rappresentino spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano analiticamente documentate.
Le aliquote della ritenuta d’acconto: la tabella completa
| Tipo di reddito | Aliquota | Base imponibile | Codice tributo F24 |
|---|---|---|---|
| Compensi per prestazioni di lavoro autonomo da parte di esercenti arti e professioni | 20% | 100% | 1040 |
| Compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale | 20% | 100% | 1040 |
| Compensi per prestazioni di amministratore di condominio | 20% | 100% | 1040 |
| Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% | 100% | 1040 |
| Compensi all’autore o inventore per la cessione di diritti d’autore e di diritti per opere dell’ingegno | 20% | 75% | 1040 |
| Compensi all’autore o inventore per la cessione di diritti d’autore e di diritti per opere dell’ingegno (di età inferiore a 35 anni) | 20% | 60% | 1040 |
| Utili derivanti da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro | 20% | 100% | 1040 |
| Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone | 20% | 100% | 1040 |
| Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 20% | 100% | 1040 |
| Compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale (non residenti) | 30% | 100% | 1040 |
| Compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato (non residenti) | 30% | 100% | 1040 |
| Compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (non residenti) | 30% | 100% | 1040 |
| Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari | 23% | 50% | 1040 |
| Provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (con l’ausilio in via continuativa di personale) | 23% | 20% | 1040 |
| Incaricati alle vendite a domicilio | 23% | 78% | 1040 |
| Corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore soggetto IRPEF | 4% | 100% | 1019 |
| Corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore soggetto IRES | 4% | 100% | 1020 |
Novità 2026 per calcolo e aliquote sulla ritenuta d’acconto
Dal 1° marzo 2026 entrano in vigore nuove regole che ampliano i casi in cui è obbligatorio applicare la ritenuta d’acconto, in particolare nel settore delle provvigioni.
In dettaglio, l’obbligo riguarda anche compensi corrisposti a:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere.
In questi casi, è il committente (ad esempio tour operator o fornitore) che deve trattenere la ritenuta e versarla allo Stato.
Aliquote e base imponibile per le provvigioni
L’aliquota applicata resta pari al 23%, ma la base imponibile varia:
- 50% della provvigione, se il percipiente non ha dipendenti o collaboratori;
- 20% della provvigione, se si avvale in modo continuativo di dipendenti o collaboratori.
Per beneficiare della base ridotta al 20%, il percipiente deve comunicare formalmente tale condizione al committente:
- entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
- oppure entro 15 giorni dal momento in cui si verificano i requisiti.
In assenza di comunicazione, si applica automaticamente la base imponibile del 50%.
E gli obblighi del sostituto? Il soggetto che applica la ritenuta deve:
- versare l’importo trattenuto allo Stato;
- rilasciare la Certificazione Unica sia al percipiente sia all’Amministrazione finanziaria nei termini previsti.
Novità annunciate per i prossimi anni
La Legge di Bilancio 2026 introduce inoltre una nuova ritenuta d’acconto nei rapporti tra imprese (B2B), che entrerà in vigore gradualmente:
- 0,5% nel 2028;
- 1% dal 2029.
Questa misura rappresenta un’estensione del meccanismo della ritenuta anche ai rapporti tra soggetti titolari di attività d’impresa.
Esempio di ritenuta d’acconto: ecco come eseguire il calcolo
Non è difficile calcolare la ritenuta d’acconto. Una volta definita la percentuale imponibile, a seconda della tipologia di compenso, e l’aliquota di riferimento, il calcolo dell’importo è meccanico. Ad esempio, consideriamo un pagamento di 1000 euro soggetto a una ritenuta d’acconto con un’aliquota del 20%.
In questo caso, l’imponibile - se non vi è presenza di rimborsi e spese documentate - che rappresenta l’importo totale soggetto a tassazione, è di 1000 euro. Per il nostro esempio, non prendiamo in considerazione la cessione dei diritti d’autore, che prevede una base imponibile inferiore al 100% - come da tabella esplicativa.
La ritenuta d’acconto è calcolata applicando l’aliquota all’imponibile. Nel nostro esempio, il calcolo sarebbe il seguente:
- Imponibile: 1000 euro
- Aliquota: 20%
- Ritenuta d’acconto = Imponibile x Aliquota = 1000 euro x 0,20 = 200 euro
Quindi, nel pagamento totale di 1000 euro, il beneficiario riceverà effettivamente 800 euro, poiché i restanti 200 euro sono trattenuti come ritenuta d’acconto. Questo importo trattenuto viene successivamente versato all’Agenzia delle Entrate dal committente, nelle dinamiche definite precedentemente.
Al nostro calcolo, se presente, va aggiunta l’IVA, che comunque non incide sul conteggio. Invece, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, il contributo di rivalsa INPS (4%) è soggetto a ritenuta.
Ottenere netto e ritenuta a partire dal lordo
In questo caso il conto è molto semplice: il netto è l’80% del lordo e la ritenuta il 20%.
Il metodo più semplice per ottenere i valori è usare una moltiplicazione: per ottenere l’80% di un numero è infatti sufficiente moltiplicarlo per 0,8 mentre per ottenere il 20% di un numero basta moltiplicarlo per 0,2.
Abbiamo quindi:
- Netto = Lordo x 0,8
- Ritenuta = Lordo x 0,2
Ottenere lordo e ritenuta a partire dal netto
Spesso capita di accordarsi sull’importo netto e dover quindi calcolare il lordo di conseguenza. Un errore comune è quello di aggiungere il 20% al netto, cosa che però non fa tornare i conti, infatti l’importo da aggiungere è il 25%!
Il modo migliore per non sbagliare è utilizzare l’operazione inversa rispetto a quelle sopra descritte, ovvero la divisione: dividere per 0,8 il netto equivale infatti a moltiplicarlo per 1,25. Magie dell’aritmetica :)
Avremo quindi:
- Lordo = Netto : 0,8
- Ritenuta = Netto x 0,25 oppure Lordo - Netto
Come accennato, l’importante per non sbagliare è calcolare la ritenuta dal giusto importo lordo, quindi:
- non bisogna considerare l’IVA, che va aggiunta eventualmente dopo
- non bisogna considerare rivalse INPS e marche da bollo
- bisogna eventualmente defalcare eventuali diminuzioni forfettarie prima di ottenere il lordo su cui applicare la ritenuta (come nel caso delle cessioni diritti).
Come fare una ritenuta d’acconto? Istruzioni e fac-simile da scaricare
Dal punto di vista pratico, al momento del pagamento della prestazione, il collaboratore deve produrre una ricevuta al committente che provvederà a saldarla.
Spesso è il committente che fornisce un modello di ricevuta che il collaboratore firma e consegna: si tratta di un ribaltamento di ruoli dovuto solo al fatto che il collaboratore spesso non sa fattivamente come produrre la ricevuta, ma formalmente è il collaboratore che consegna la ricevuta al committente come se fosse una fattura.
Dal punto di vista fiscale, la ricevuta conterrà:
- la data e il numero della ricevuta;
- i dati del collaboratore (incluso codice fiscale);
- i dati del committente (inclusi codice fiscale e partita IVA);
- la descrizione dell’attività prestata;
- l’importo del compenso lordo;
- l’importo della ritenuta d’acconto;
- l’importo netto (lordo - ritenuta d’acconto).
Per avere un’idea più chiara, vedi e scarica il fac-simile esempio in PDF:
Una volta consegnata la ricevuta al committente, questo provvede a:
- versare l’importo netto al collaboratore (preferibilmente con una forma tracciabile, ex. bonifico bancario);
- versare l’importo della ritenuta d’acconto allo Stato per conto del collaboratore entro il 16 del mese successivo alla data del pagamento. Dal 2024, è possibile rimandare il pagamento se le ritenute complessive effettuate nel mese non superano i 100 euro d’importo.
Quindi:
- la spesa totale del committente è pari al lordo;
- l’incasso del collaboratore è pari al netto;
- lo Stato prende subito il 20% di tasse del collaboratore attraverso il committente.
Al momento della dichiarazione dei redditi, l’anno successivo, a seconda dei redditi totali e di eventuali deduzioni e detrazioni, lo Stato potrà:
- nel caso in cui non fosse dovuta, restituire al collaboratore parte o l’intera percentuale pagata (sotto forma di credito di imposta);
- nel caso in cui le tasse dovute eccedessero il 20% già versato, chiedere un conguaglio.
Non sono sottoposti a ritenuta i compensi dal valore inferiore di 25,82 euro solo in specifici casi riguardanti enti non commerciali, corrisposti da enti pubblici o privati, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Si tratta di una casistica limitata e non applicabile alla generalità dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Versamento della ritenuta d’acconto
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro) deve versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento attraverso il Modello F24, unicamente con modalità telematiche per i datori titolari di partita Iva (codice tributo 1040).
Come detto, però, a decorrere da gennaio 2024, però, vi è la possibilità di ritardare il pagamento se la somma degli importi relativi alle ritenute d’acconto nel mese di riferimento non supera i 100 euro. Ovviamente, tale possibilità non riguarda le ritenute applicate nel mese di dicembre; in questo caso, il versamento va comunque eseguito entro il 16 del gennaio successivo.
La ritenuta d’acconto corrisposta deve essere certificata dai soggetti che le hanno effettuate. La certificazione deve essere consegnata entro il 16 marzo dell’anno successivo (salvo eventuali proroghe) a quello in cui sono state corrisposte le somme e deve indicare:
- l’importo totale delle somme corrisposte;
- l’importo delle ritenute e delle detrazioni di imposta effettuate, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali;
- altre eventuali informazioni non obbligatorie (esempio l’IVA).
Collaborazione occasionale a ritenuta d’acconto o partita IVA? Casistiche a confronto
Avendo una partita IVA, ad esempio con il regime forfettario, il collaboratore può:
- fruire di un’aliquota IRPEF molto vantaggiosa e di una deduzione forfettaria del reddito imponibile;
- pagare solo le tasse dovute (se dovute) l’anno dopo in occasione della dichiarazione dei redditi.
Il reddito netto del professionista con partita IVA sarà assoggettato all’obbligo contributivo che, se da un lato comporta un costo aggiuntivo (compensato in buona parte dal basso costo IRPEF del regime), dall’altro significa accumulare contributi in vista di una futura pensione.
Lavorare in collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto conviene solo quando:
- si ha una sola e breve collaborazione con un soggetto;
- la natura della collaborazione è davvero estemporanea;
- non si prevede di poter ottenere altre collaborazioni nel medio termine con lo stesso committente o con altri committenti dello stesso settore.
Per i sostituti d’imposta (datori di lavoro), la certificazione dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi deve essere allegata al Modello 770 dei sostituti di imposta. Tale regola non vale per i titolari di partita IVA nel regime forfettario, in quanto questa particolare categoria di lavoratori autonomi non è sostituto d’imposta (a differenza di quanto previsto per i contribuenti minimi che, pur non dovendo applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, sono sostituti d’imposta).
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