È possibile ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile per depressione. Ecco come e quali sono le percentuali.
La depressione può avere conseguenze devastanti sulla vita quotidiana di chi ne soffre, nelle forme più gravi e non episodiche anche diventare a tutti gli effetti una malattia invalidante. Di fatto, bisogna ancora ricordare che i disturbi mentali possono dar luogo a un’invalidità riconosciuta dalla legge, senza contare che la depressione è considerata al tempo stesso una patologia clinica. Soffrire di depressione vuol dire fare i conti con disfunzioni cognitive, psicologiche e motorie che compromettono inevitabilmente la vita sociale, personale, scolastica e lavorativa. Il riconoscimento dell’invalidità civile è fondamentale per avere accesso agli strumenti predisposti dalla legge per compensare la riduzione di capacità lavorativa e di autonomia dovuta a problemi di salute, che dipendono dalla percentuale. Ecco come funziona.
Invalidità civile per la depressione, regole e percentuali
Gli episodi depressivi, circoscritti e limitati nel tempo, sono estremamente deleteri per chi ne soffre ma non permettono il riconoscimento dell’invalidità, proprio per la temporaneità da cui sono caratterizzati. Se però questi episodi sono dovuti a disturbi e patologie permanenti e quindi si manifestano in maniera ricorrente le cose cambiano, ma bisogna far riferimento alle ragioni del problema. La patologia depressiva può invece essere qualificata come malattia invalidante, con un punteggio variabile a seconda della diagnosi e della gravità. In particolare le tabelle ministeriali prevedono i seguenti intervalli percentuali legati alle differenti diagnosi.
- Sindrome depressiva endoreattiva lieve : invalidità del 10%;
- Sindrome depressiva endoreattiva media: invalidità del 25%;
- Sindrome depressiva endoreattiva grave: invalidità dal 31 al 40%;
- Sindrome depressiva endogena lieve: invalidità del 30%;
- Sindrome depressiva endogena media: invalidità dal 41 al 50%;
- Sindrome depressiva endogena grave: invalidità dal 71 all’80%;
- Nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca di media entità: invalidità dal 21% al 30%;
- Nevrosi fobico ossessiva lieve: invalidità del 15%;
- Nevrosi fobico ossessiva grave: invalidità dal 41% al 50%;
- Nevrosi ansiosa: invalidità del 15%;
- Psicosi ossessiva: invalidità dal 71% all’80%.
La percentuale di invalidità è fondamentale per avere accesso alle tutele. In particolare, con un punteggio superiore al 45%, un’età compresa tra 15 e 65 anni, chi è disoccupato e non ha raggiunto l’età per il pensionamento può iscriversi nelle categorie protette al centro di collocamento. Una percentuale compresa tra il 33% e il 66% corrisponde a un’invalidità civile lieve, fino al 99% l’invalidità diventa medio-grave, mentre con il 100% si parla di non autosufficienza. Nel concreto, però, si ha diritto ai seguenti benefici principali:
- assistenza sanitaria, agevolazioni fiscali e fornitura di ausili e protesi dal 34%;
- congedo straordinario per cure se previsto dal Ccnl dal 50%;
- esenzione parziale del ticket sanitario dal 67%;
- prestazioni economiche dal 74% per chi è in possesso dei requisiti;
- dal 100% pensione di inabilità (per chi ne ha i requisiti) e indennità di accompagnamento, se ne è prevista la necessità.
Fino al 33% il cittadino non è considerato invalido civile.
Riconoscimento dell’invalidità per depressione
Il riconoscimento dell’invalidità civile per depressione è il medesimo che per ogni altra causa di invalidità. La domanda deve essere presentata attraverso il servizio online dell’Inps oppure rivolgendosi a un ente di patronato. È inoltre richiesto l’invio del certificato medico introduttivo finalizzato al riconoscimento dell’invalidità civile, che può essere rilasciato anche da un libero professionista o medico in quiescenza iscritto all’Albo se accompagnato da un’apposita dichiarazione di responsabilità e dalla firma digitale. La diagnosi di depressione deve però essere formulata da uno psichiatra o psicologo, che individua le modalità migliori del caso.
Generalmente, vengono utilizzati il colloquio clinico e la verifica di criteri standardizzati, anche attraverso test psicometrici, ma possono essere aggiunti anche degli esami clinici di esclusione o approfondimento. La domanda di invalidità segue una visita presso la Commissione medica locale, che determinerà l’eventuale punteggio di invalidità. Se il verbale risulta insoddisfacente è possibile presentare un ricorso amministrativo attraverso un avvocato, per dati economici o amministrativi. Per motivi sanitari si presenta invece un ricorso giurisdizionale, che prevede la nomina di un consulente tecnico per la revisione del fascicolo clinico e della documentazione.