Scadenza Imu fissata al 18 dicembre 2017: si tratta del termine entro cui dovrà essere effettuato il versamento del saldo. Ecco tutte le novità e come fare il calcolo.
Imu, saldo in scadenza il 18 dicembre 2017: si tratta del termine ultimo per effettuare il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso.
Al saldo Imu dovrà essere sommato anche l’eventuale conguaglio dovuto per il 2017: il calcolo, come già ricordato negli scorsi giorni e come chiarito recentemente dal MEF, dovrà tener conto delle nuove aliquote Imu Tasi deliberate dai Comuni.
Accanto alla scadenza per il pagamento della seconda rata dell’Imu si aggiunge anche il termine entro cui effettuare il versamento della Tasi: le due imposte, che caratterizzano il calendario delle scadenze fiscali di dicembre 2017, formano la IUC e ambedue devono essere versate in due rate normalmente fissate al 16 giugno e al 16 dicembre.
Si ricorda che per effetto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, i Comuni non possono nelle loro delibere stabilire aliquote Imu e Tasi superiori a quella in vigore nel 2015.
Si ricorda inoltre che qualora la delibera del Comune non dovesse risultare approvata in tempo, ovvero entro il 31 marzo e pubblicata entro il 28 ottobre 2017 sul sito delle Finanze il calcolo del saldo Imu dovrà essere effettuato utilizzando l’aliquota stabilita nel 2016.
Di seguito alcune utili istruzioni in vista della scadenza del saldo Imu fissata al 18 dicembre 2017.
Saldo Imu in scadenza il 18 dicembre 2017
La scadenza ordinaria per il versamento della seconda rata Imu, normalmente fissata al 16 dicembre di ogni anno, viene nel 2017 prorogata per legge in quanto cade di sabato.
Il versamento del saldo Imu dovrà essere effettuato, quindi, entro il lunedì immediatamente successivo, ovvero entro il 18 dicembre 2017.
Sono tenuti a pagare l’Imu tutti i contribuenti che possiedono beni immobili e detengono su di essi un diritto reale. Sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’imposta anche i residenti all’estero così come le società con sede legale fuori dai confini nazionali.
Negli ultimi giorni abbiamo dedicato diversi approfondimenti a come si calcola l’Imu, chi deve pagare l’imposta e quali sono le regole previste su esenzioni e riduzioni. Di seguito facciamo un breve ed utile riepilogo in vista della scadenza del saldo.
Non si paga l’Imu sulla prima casa
Nell’elenco delle esenzioni Imu e Tasi 2017 resta immutata la normativa relativa alla prima casa.
In vista della scadenza del saldo Imu 2017 si ricorda che è esente dall’imposta la prima casa, non soltanto per i proprietari ma anche per gli inquilini qualora l’affitto riguardi l’abitazione principale.
Non si paga l’Imu sulla prima casa, ad eccezione che per gli immobili di lusso, ovvero quelli rientranti nelle categorie catastali A/1 (appartamenti signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli).
Non è dovuta inoltre l’Imu sui terreni agricoli.
Rimandando all’apposito approfondimento per quanto riguarda l’elenco delle esenzioni Imu 2017, in vista della scadenza del saldo ricordiamo che, a partire dal 2016, per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli è prevista una riduzione del 50%.
In questo caso, il contratto di comodato dovrà essere regolarmente registrato, non dovrà rientrare tra gli immobili di lusso e il proprietario dell’immobile dovrà risultare proprietario nel medesimo comune di un solo altro immobile, sede della propria abitazione principale.
Inoltre è previsto che l’immobile oggetto di comodato d’uso gratuito sia occupato coma abitazione principale dal comodatario.
Come si calcola l’importo del saldo Imu in scadenza
Nel calcolo del saldo Imu in scadenza il 18 dicembre 2017 si ricorda che un punto chiave consiste nel controllare se il proprio Comune ha approvato una delibera, entro il 31 marzo 2017, contenente la nuova aliquota per l’anno in corso.
Alla base imponibile Imu, calcolata con la formula Rendita catastale * 5% * coefficiente immobile, dovrà essere applicata l’aliquota 2017. Nel caso di delibera pubblicata in ritardo ovvero di mancata approvazione continua ad applicarsi quella in vigore nel 2016.
Nel caso di un aumento dell’aliquota rispetto a quella del 2016, il calcolo dovrà tener conto dell’importo versato in misura minore in sede di acconto e sarà necessario versare il conguaglio insieme alla seconda rata Imu 2017.
Per maggiori dettagli i lettori possono far riferimento alla guida al calcolo saldo Imu 2017
Modalità di pagamento saldo Imu 2017
Per il versamento di acconto e saldo Imu 2017 sono previste più modalità di pagamento e si può versare l’importo dovuto in alternativa con modello F24 o con bollettino postale.
Per chi sceglie di pagare con bollettino postale precompilato, il numero di conto corrente per il versamento è 1008857615, uguale per tutti i comuni, mentre la causale sarà Pagamento IMU.
Per maggiori dettagli leggi l’articolo su come compilare il bollettino postale per il versamento dell’Imu.
Entro la scadenza Imu del 18 dicembre 2017 l’imposta potrà essere versata con modello F24 ordinario o semplificato.
Si riportano di seguito i principali codici tributo da utilizzare per il versamento Imu con modello F24:
| CODICE TRIBUTO | IMMOBILE |
| 3912 | abitazione principale e pertinenze |
| 3913 | fabbricati rurali strumentali ( non appartenenti al gruppo D) |
| 3914 | terreni |
| 3916 | aree fabbricabili |
| 3918 | altri fabbricati |
| 3925 | fabbricati D |
| 3930 | incremento fabbricati D |
Si ricorda che il pagamento con bollettino postale non è possibile per quanto riguarda l’Imu enti non commerciali, che dovranno usare esclusivamente il modello F24.
Con il Decreto Legge 193/2016 è stata introdotta la possibilità di pagamento in contanti con modello F24 anche per importi superiori a 1.000 euro, ma esclusivamente per i contribuenti non titolari di partita Iva.
Ricordiamo tuttavia che è attualmente in vigore il limite per il pagamento in contanti fissato a 2.999,00 euro e che pertanto oltre tale soglia bisognerà pagare l’acconto Imu con sistemi di pagamento tracciabili.
Per maggiori dettagli leggi anche -> Come pagare IMU e TASI 2017: ecco tutte le istruzioni
Sanzioni e ravvedimento operoso Imu
La sanzione ordinaria per Imu e Tasi 2017 nel caso di ritardo nel pagamento di acconto o saldo è fissata nella misura del 30% dell’importo dovuto; per chi paga entro un anno dalla violazione è possibile fruire del ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso sulle sanzioni Imu e Tasi 2017 si calcola secondo le seguenti regole:
- entro 14 giorni dalla scadenza: ravvedimento sprint, sanzione dello 0,1% giornaliero più interessi per ogni giorno di ritardo in caso di pagamento;
- dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza Imu e Tasi: ravvedimento breve, sanzione fissa del 1,5% più interessi giornalieri per pagamento;
- dopo il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza: ravvedimento medio, sanzione fissa dell’1,67% più interessi giornalieri per pagamento;
- dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno: ravvedimento lungo, sanzione fissa del 3,75% dell’importo più interessi giornalieri per pagamento dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l’anno.
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