Per i professionisti che prestano gratuitamente le prestazioni per ogni operazione deve essere dimostrato di non aver ricevuto compensi. Vediamo la sentenza della Corte di Cassazione.
I liberi professionisti o gli autonomi possono decidere, nel corso dell’anno, di svolgere prestazioni a titolo gratuito per fare favori ad amici e parenti. In questo caso, quindi, non emettono fattura e questo può sembrare, a prima vista, un comportamento virtuoso. Dal punto di vista fiscale, invece, può essere molto pericoloso perché il Fisco potrebbe guardare con sospetto alla cosa e chiedere, in ogni caso, il pagamento delle tasse anche se quel lavoro è stato eseguito a titolo gratuito.
Con l’ordinanza 14338 del 15 maggio 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che il professionista deve poter dimostrare di aver lavorato gratis se lo afferma. L’onere della prova, in questo caso, non ricade sull’Agenzia delle Entrate, ma sul lavoratore.
Lavoro gratis da dimostrare
La sentenza trae origine da un avviso di accertamento che il Fisco ha notificato a un notaio per il 2012 con il quale contestava al professionista un reddito maggiore di lavoro autonomo di circa 33.000 euro. I compensi in questione non risultavano fatturati e dalla contabilità del notaio non risultavano neanche compensi per gli stessi.
Il contribuente ha cercato di trovare un accordo bonario con l’Agenzia delle Entrate, ma giudicando la cifra richiesta (ridotta a 27.000 euro circa) troppo elevata ricorreva in giudizio. In tribunale il notaio sosteneva che un professionista può svolgere prestazioni a titolo gratuito e senza emettere fattura nei confronti di amici e parenti e che proprio in assenza di un corrispettivo è possibile non emettere fattura. La Corte di Giustizia Tributaria della Puglia dava ragione al contribuente ritenendo plausibile che un professionista presti opera gratuita. L’Agenzia delle Entrate, però, impugnava la sentenza per portarla in Cassazione.
Le prestazioni gratuite sono l’eccezione da provare
La Suprema Corte ha invece dato ragione al Fisco italiano. Per i Giudici, infatti, per tutte le forme di lavoro autonomo l’onerosità della prestazione è la regola mentre il lavoro a titolo gratuito è soltanto l’eccezione.
Se un professionista vuole essere pagato per la propria opera non deve dimostrare di avere pattuito un compenso visto che quest’ultimo si presume. Diversa è la posizione di chi lavora a titolo gratuito: essendo la gratuità un’eccezione, chi la invoca deve poterla provare.
Nel caso preso in esame le prestazioni professionali rese a titolo gratuito erano di rilievo e molto complesse e proprio per questo potevano rientrare nelle presunzioni semplici derivanti dall’accertamento analitico – induttivo. In questo caso per dimostrare che la prestazione è stata svolta a titolo gratuito il contribuente deve fornire una prova contraria chiara e documentata: il Fisco presume l’onerosità e spetta al professionista smontare questa presunzione con prove tangibili.
La Corte di Cassazione sostiene che è possibile che il professionista abbia lavorato gratis, ma non ha fornito alcuna prova che supportasse la sua tesi. Per ogni operazione, secondo la Suprema Corte, il notaio avrebbe dovuto fornire la motivazione della mancata fatturazione (rapporti amicali, rapporti di famiglia, legame dell’attività svolta con una precedente già pagata).
Nel caso preso in esame, quindi, la Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che è nel giusto a pretendere il pagamento delle tasse anche sul lavoro che il professionista afferma di aver prestato a titolo gratuito.
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