Genitori separati, chi paga le vacanze e come cambia il mantenimento

Ilena D’Errico

9 Settembre 2025 - 00:19

Organizzare le vacanze può essere complesso, ancora di più per i genitori separati. Questo momento si complica con la gestione delle spese e dell’assegno di mantenimento. Ecco cosa serve sapere.

Genitori separati, chi paga le vacanze e come cambia il mantenimento

Tra i tanti momenti complessi per i genitori separati c’è quello delle vacanze estive e non soltanto per la gestione dei tempi. La maggior parte delle discussioni, però, potrebbe essere evitata semplicemente conoscendo cosa prevede la legge, almeno quando non c’è una sentenza del tribunale che specifica le regole in proposito. Il dubbio principale riguarda il pagamento dell’assegno di mantenimento, che il genitore non collocatario spesso vorrebbe sospendere o ridurre nei momenti in cui i figli sono in vacanza.

Ciò accade principalmente nel periodo delle vacanze estive che i figli trascorrono con il genitore non collocatario, che si trova così per diversi giorni consecutivi a sostenere direttamente le spese per la prole. Si pensa così di poter ridurre l’assegno, ma questo ragionamento di fatto corretto si basa su presupposti errati. Talvolta, il dubbio occorre anche quando i figli sono in vacanza con il genitore collocatario, colui o colei che riceve l’assegno di mantenimento destinato alla prole. Pagando, l’altro genitore spesso sente di star contribuendo così alla vacanza in sé indebitamente. Ciò ci porta anche a un’altra questione dibattuta: chi paga le vacanze dei figli? Proviamo a fare chiarezza una volta per tutte.

Bisogna pagare il mantenimento durante le vacanze estive?

Per i motivi, anche facilmente intuibili, sopracitati molti genitori ritengono di dover applicare una riduzione all’assegno di mantenimento durante le vacanze estive. In realtà, questo ragionamento non è corretto perché non considera in modo adeguato la vera finalità dell’assegno di mantenimento. Quest’ultimo serve a garantire ai figli che anche il genitore non collocatario provveda alle loro esigenze di vita, almeno fino alla maggiore età ed eventualmente anche dopo.

Il fatto che venga corrisposto su base mensile è una semplice questione pratica, che rende le cose più semplici per tutte le parti. Il genitore obbligato riesce a dilazionare la spesa e ai figli viene assicurato un sostentamento costante con conseguenze ridotte in caso di mancato pagamento e migliori possibilità d’azione. Un eventuale pignoramento, ad esempio, è più fattibile di solito con una piccola somma mensile.

Se non fosse per questo, l’assegno di mantenimento potrebbe benissimo essere calcolato in un versamento una tantum atto a coprire le spese attese. Di fatto, la stima viene effettuata dal giudice tenendo conto delle possibilità economiche del genitore e delle esigenze dei figli su base annuale, poi suddivisa nelle varie scadenze mensili.

L’assegno di mantenimento che il genitore è tenuto a pagare un certo mese, dunque, non attiene in modo specifico e pertinente alle spese necessarie per i figli nello stesso periodo. Si dovrebbe guardare all’adempimento come una rata di una certa somma unica dovuta alla prole, utilizzata poi a mano a mano per i suoi bisogni.

Il genitore presso cui i minori sono collocati in modo prevalente non corrisponde il mantenimento perché personalmente gestisce il denaro anche proprio in modo da assicurare il sostentamento dei figli tutto l’anno. Per questo motivo, anche se il genitore non collocatario porta i figli in vacanza con sé deve comunque pagare l’assegno di mantenimento quel mese, posto che l’altro genitore è tenuto a utilizzarlo esclusivamente per i figli stessi. Non è un caso se in ipotesi di mancato mantenimento l’altro genitore è tenuto a provvedere da sé alla cura del figlio al meglio delle proprie possibilità, a prescindere dalle possibilità di rivalsa sull’altro.

Quanto alla seconda ipotesi, ossia le vacanze che i figli trascorrono con il genitore collocatario, il mantenimento deve comunque essere corrisposto, ma difficilmente l’altro genitore dovrà contribuire ulteriormente alla vacanza. Questo perché le ferie non vengono considerate delle spese straordinarie, a meno che attengano a specifiche esigenze dei minori del tutto impronosticabili. Anche in questa eventualità, peraltro assai remota, il mantenimento andrebbe comunque corrisposto.

I genitori possono mettersi d’accordo?

Alcune coppie di genitori riescono a gestire l’educazione dei figli in modo condiviso e cordiale, trovando di volta in volta gli accordi più congeniali per tutti. Contrariamente a quanto si pensa, non è raro che il genitore collocatario accetti di rinunciare al mantenimento perché l’altro porta con sé i figli durante le vacanze. Un atto apparentemente segno di educazione e sensibilità, che tuttavia non è lecito.

Il mantenimento dei figli è dei figli e di nessun altro, il genitore lo riceve semplicemente come tramite ma non può disporne come crede. Si è di fronte a un cosiddetto diritto indisponibile, su cui i genitori non possono prendere accordi diversi da quelli stabiliti in sede legale. L’interesse preminente è quello dei minori, quindi non è possibile nemmeno sostituire l’assegno con il provvedimento diretto (fare la spesa, comprare abiti e azioni di questo genere). Lo stesso genitore potrebbe cambiare idea e citare l’altro in giudizio, azione che spetta ai figli se sono maggiorenni.

Chi paga le vacanze?

Le vacanze estive come comunemente intese non rientrano nelle spese straordinarie e non devono quindi essere divise fra i genitori separati. Paga chi porta il figlio in vacanza, posto l’obbligo condiviso di mantenimento. Per i motivi detti, pagare l’assegno di mantenimento durante le vacanze non implica il contributo alle stesse ed è comunque dovuto. La divisione della spesa per le vacanze, per esempio al mare o in montagna, avviene raramente e in questi pochi casi quasi sempre per un accordo tra i genitori o la libera volontà di uno dei due. Altrimenti, l’unica ipotesi in cui è obbligatorio dividere la spesa sarebbero le vacanze condivise.

Davvero molto raramente le vacanze per i figli rientrano nelle spese straordinarie, che comunque devono essere concordate se non urgenti, per esempio quando servono a fini di salute o i figli sono grandi e partono da soli (con l’accordo dei genitori). In ogni caso, non è dovuto mai alcun pagamento per le vacanze dell’altro genitore, indipendentemente dal fatto che porti con sè la prole o meno. Resta comunque dovuto il mantenimento, non solo quello dei figli ma anche dell’ex coniuge, se determinato dal tribunale.

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