Fondo perduto per il turismo: a chi spetta, requisiti e come si calcola

Rosaria Imparato

19 Agosto 2021 - 12:21

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A chi spetta e come si calcola il contributo a fondo perduto per il settore Turismo? I dettagli su requisiti e procedure nel decreto firmato da Garavaglia l’11 agosto.

Fondo perduto per il turismo: a chi spetta, requisiti e come si calcola

Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato i decreti che sbloccano oltre 400 milioni di contributi a fondo perduto per le imprese del settore.

Gli aiuti abbracciano un’amplia platea di beneficiari: dalle agenzie di viaggio alle guide turistiche, passando gli autobus scoperti.

Le risorse fanno parte del Fondo istituito con l’articolo 182, comma 1 del Dl 34/2020 (il decreto Rilancio), per gli anni 2020-2021.

Vediamo nel dettaglio a chi spettano i finanziamenti, come vengono ripartite le risorse e come si calcola il fondo perduto spettante.

Fondo perduto per il turismo: a chi spetta e come vengono ripartite le risorse

Le risorse del 2020 – 2021 sono ripartite come segue:

  • alle agenzie di viaggio e i tour operator sono destinati euro 32.000.000 del 2021 più euro 128.710.774 del 2020 per un totale di euro 160.710.774;
  • alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici sono destinati euro 25.760.000 per il 2021 consentendo di presentare istanza anche a chi non aveva partecipato al primo Avviso;
  • alle imprese esercenti, in via primaria e prevalente, attività mediante autobus scoperti, sono destinati 5 milioni per il 2020 e altri 2 milioni per il 2021, per un totale di 7 milioni;
  • alle imprese turistico-ricettive sono destinati euro 200 milioni;
  • alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici sono destinati euro 10 milioni.

Un secondo decreto, firmato sempre dal ministro Garavaglia, si occupa dell’assegnazione e ripartizione delle risorse del Fondo per la valorizzazione delle grotte con ristori per 2 milioni agli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte.

Come si calcola il fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator

L’ammontare del contributo per agenzie di viaggio e tour operator è calcolato applicando in modo proporzionale le percentuali che seguono alla differenza tra il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile, calcolata per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021:

  • 30% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 20% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Guide turistiche e accompagnatori turistici: a quanto ammonta il fondo perduto?

Alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici sono destinati 25.760.000 euro per sopperire alle mancate entrate del 2021. Per fare domanda servirà che le categorie presentino la dichiarazione dei redditi 2020.

Il soggetto che svolge sia attività di guida turistica che di accompagnatore
turistico può presentare una sola istanza, specificando per quale attività richiede il contributo.

Una quota pari a 10.000.000 euro delle suddette risorse è destinata a guide turistiche e accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati assegnatari del contributo di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440.

In questo caso le risorse vengono ripartite in egual misura, fermo restando che il contributo spettante a ciascun beneficiario ammesso non può essere superiore a euro 10.000,00.

Ai soggetti che hanno presentato istanza in base al decreto direttoriale 27 ottobre 2020, rep. 63, è assegnata una quota pari a 15.760.000,00 euro. Il contributo è erogato automaticamente, senza necessità di nuova istanza, fermo restando l’esito positivo dell’istruttoria e fatta salva la verifica di fatti o circostanze, anche sopravvenuti, che abbiano comportato la perdita dei requisiti per l’accesso al contributo.

Fondo perduto per imprese del turismo tramite autobus scoperti: requisiti e calcolo

Il fondo perduto per le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, che si occupano in via esclusiva o prevalente di attività riferite al codice ATECO 49.31.00 mediante autobus scoperti, in possesso dei seguenti requisiti:

  • sede legale in Italia;
  • partita IVA di data anteriore al 23 febbraio 2020 associata al codice ATECO 49.31.00;
  • autorizzazione allo svolgimento dell’attività di trasporto ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione;
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
  • non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, ai sensi dell’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Il calcolo dell’ammontare del contributo si farà seguendo i seguenti parametri:

  • una quota parte, pari a euro 5.000.000 a valere sulle risorse stanziate per il 2020;
  • una quota parte, nella misura di euro 2.000.00, a valere sulle risorse stanziate per il 2021.

Le risorse sono ripartite tra i beneficiari in modo proporzionale alla differenza tra il valore medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, calcolato sul periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, e per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Imprese turistico-ricettive: requisiti e procedura di calcolo del contributo

Le risorse spettanti alle imprese turistico-ricettive, esercenti attività di impresa prevalente, dichiarata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate, sono identificate dai seguenti codici ATECO:

  • 55.10.00;
  • 55.20.10;
  • 55.20.20;
  • 55.20.30;
  • 55.20.40;
  • 55.20.51;
  • 55.20.52;
  • 55.30.00;
  • 55.90.20;
  • 96.04.20.

Il contributo spetta in misura forfettaria ai soggetti beneficiari del fondo perduto del decreto Sostegni 1, che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo, nel limite massimo di 150 milioni, come segue:

  • 1.000 euro per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 non superiori a 100.000 euro;
  • 4.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 5.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 superiori a
    400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 100.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’erogazione dei contributi è gestita dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del Turismo, per la regolamentazione dei processi, degli scambi informativi e finanziari e del rimborso dei costi.

Il pagamento del contributo viene effettuato in automatico tramite accredito sui relativi conti di pagamento, utilizzando i codici IBAN forniti in sede di istanza presentata in base al decreto Sostegni.

Bonus a fondo perduto per agenzie di animazione per feste e villaggi turistici

Le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale in Italia e non avere procedure concorsuali pendenti;
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa;
  • non trovarsi già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
  • assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

L’ammontare del contributo, a valere sulla quota parte delle risorse, è determinato in via proporzionale rispetto alla perdita calcolata come differenza tra il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile, riferibili ad attività in favore di strutture turistiche, per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

Il contributo totale così determinato è calcolato al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato.

In ogni caso, il contributo complessivo non può superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 e non può superare il massimale autorizzato dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Tutti i dettagli si trovano nel decreto del Ministero del Turismo dell’11 agosto, che lasciamo in allegato.

Decreto Ministero del Turismo dell’11 agosto 2021
Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonchè ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

Per quanto riguarda le domande, entro trenta giorni dalla data di registrazione del suddetto decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo
pubblicherà uno o più avvisi aventi sulle modalità di presentazione delle istanze.

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