Ecobonus 110%: visto di conformità necessario anche per la detrazione

Rosaria Imparato

23 Luglio 2020 - 11:04

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Ecobonus 110%, il visto di conformità è necessario anche per la detrazione: è l’interpretazione del Direttore delle Entrate Ruffini, sentito in audizione in Parlamento il 22 luglio. Il decreto Rilancio, invece, prevede il documento solo per la cessione del credito e lo sconto in fattura: spunta quindi un nuovo adempimento.

Ecobonus 110%: visto di conformità necessario anche per la detrazione

Ecobonus 110%, il visto di conformità è necessario anche per la detrazione, e non solo per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

È stato il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini a chiarire la novità durante l’audizione alla Camera presso la Commissione di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria del 22 luglio 2020. La norma del decreto Rilancio, però, prevede il documento rilasciato dagli intermediari abilitati e dai CAF solo per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

L’interpretazione delle Entrate però è diversa: vediamo cosa ha detto il Direttore Ruffini, in attesa dei chiarimenti che solo la pubblicazione del provvedimento attuativo può dare.

Ecobonus 110%: visto di conformità necessario anche per la detrazione

Continuano le novità intorno all’ecobonus 110%: in attesa del provvedimento delle Entrate e del decreto attuativo Mise-MEF, i contorni normativi dell’agevolazione potenziata dal decreto Rilancio prende forma.

Vista la particolare conformazione della norma, che permette di effettuare lavori di miglioramento della classe energetica e di riduzione del rischio sismico praticamente a costo zero, il legislatore ha previsto una serie di adempimenti e misure di prevenzione per contrastare i comportamenti non leciti.

I documenti necessari per l’ecobonus 110% sono:

  • Attestato di Prestazione Energetica;
  • asseverazione tecnica;
  • visto di conformità.

Il visto di conformità viene rilasciato da CAF e intermediari abilitati alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, e secondo la norma del decreto Rilancio è previsto solo ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Ricordiamo che l’ecobonus e il sismabonus al 110% si possono utilizzare in tre modi:

Qual è dunque la novità? Il Direttore delle Entrate Ruffini, durante l’audizione del 22 luglio alla Commissione Anagrafe, ha dichiarato che il visto di conformità servirà anche per usufruire della detrazione.

Ecobonus 110%, visto di conformità anche per la detrazione: scatta un altro adempimento

L’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate durante l’audizione del 22 luglio però va in contrasto con la norma del decreto Rilancio, che all’articolo 119 comma 11 specifica:

“Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.”

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini presso la Commissione di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria- 22 luglio 2020
Audizione in merito alle disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici, previste dagli articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”

La conversione in legge del Dl Rilancio ha previsto l’obbligatorietà ai fini della detrazione del 110 per cento solo delle asseverazioni dell’articolo 119, comma 13, ovvero:

  • asseverazione tecnica da inviare anche all’Enea, con la congruità delle spese sostenute;
  • per le asseverazioni relative al sismabonus (e non per le altre) il soggetto che rilascia il visto di conformità deve “verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.

Insomma, nonostante la norma non preveda il visto di conformità per chi volesse usufruire dell’ecobonus come detrazione al 110%, l’Agenzia delle Entrate ha un’interpretazione diversa: non resta che attendere la pubblicazione del provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria per ulteriori chiarimenti.

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