Ecobonus 110% seconde case: novità e soggetti esclusi

Rosaria Imparato

12/10/2020

15/04/2021 - 13:09

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Ecobonus 110% anche per le seconde case, ma non per tutte le categorie catastali. Vediamo quali sono i soggetti esclusi e quali sono le ultime novità sul superbonus, in vista della conversione in legge del Dl Agosto.

L’ecobonus 110% è valido anche per le seconde case: il superbonus include anche le villette unifamiliari, inizialmente escluse dall’agevolazione.

Alcune categorie catastali invece rimangono fuori dal superbonus, ma ci sono importanti novità con la legge di conversione del Dl Agosto: anche se si attende ancora il testo ufficiale, il Senato ha approvato l’emendamento che allarga il superbonus anche ai castelli, ma solo in presenza di determinate condizioni.

Il 24 luglio è stata pubblicata la guida riepilogativa dell’Agenzia delle Entrate, mentre il provvedimento sulla cessione del credito è stato pubblicato l’8 agosto. È dunque pronto il quadro normativo del superbonus: l’ultimo tassello è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi sulle asseverazioni e sui requisiti tecnici.

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Ecobonus 110% seconde case: le novità

Una delle novità del decreto Rilancio accolta con particolare entusiamo è quella che riguarda la possibilità di fare i lavori di miglioramento della classe energetica e di riduzione del rischio sismico quasi a costo zero.

Col nuovo ecobonus al 110%, basato sulla possibilità di poter cedere il credito d’imposta all’azienda che ha svolto gli interventi, che a loro volta possono ricederlo alla banca.

Per quanto riguarda le seconde case si sono susseguite novità e smentite, ma con l’approvazione del testo del DL alla Camera la loro inclusione nell’agevolazione è scritta nero su bianco. Si legge infatti nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale al comma 10 dell’articolo 119:

“I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”

La novità è di notevole portata: il bonus è valido sia per le seconde case che per le parti comuni degli edifici.

Quindi, ad esempio, se un contribuente ha un paio di appartamenti in un condominio in cui si fanno lavori di ecobonus, potrebbe applicare il super bonus anche poi in una eventuale villetta al mare e alla casetta in montagna.

Questi limiti, invece, non sono applicati al sismabonus 110%.

Ecobonus 110%, chi sono i soggetti esclusi? Novità Dl Agosto

Il decreto Rilancio specifica anche che ci sono dei soggetti esclusi dalla possibilità di fruire dell’agevolazione.

Si tratta, nel dettaglio, degli immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

L’emendamento al Dl Agosto interviene sull’ultima categoria catastale, quindi sugli immobili accatastati A9, come castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, ma a una sola condizione: devono essere aperti, anche parzialmente, al pubblico.

Escluse anche le imprese e i professionisti, ovvero gli esercenti attività di impresa, arti e professioni.

I professionisti vengono ammessi all’agevolazione sono per gli immobili detenuti a uso privato, e non anche per gli studi in cui esercitano la propria attività, come specifica la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Ecobonus 110%: sanzioni salate per chi rilascia attestazioni false

Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli.

L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito.

Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro.

La sanzione è da intendersi per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante.

Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di verifica.

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