Ecobonus 110% anche per demolizione e ricostruzione: novità, tra DL Semplificazioni e Rilancio

Anna Maria D’Andrea

26 Agosto 2020 - 17:33

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Ecobonus 110% anche per demolizione e ricostruzione grazie alle novità dei decreti Rilancio e Semplificazione. Le porte del superbonus si aprono anche per l’estensione della volumetria degli edifici.

Ecobonus 110% anche per demolizione e ricostruzione: novità, tra DL Semplificazioni e Rilancio

Ecobonus 110% per i lavori di demolizione e ricostruzione, tante le novità grazie al testo della legge di conversione del decreto Rilancio, e al decreto Semplificazioni 2020.

Non solo quindi riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, ma anche demolizione e ricostruzione degli edifici.

La demolizione e ricostruzione rientrano nelle ristrutturazioni edilizie anche in caso di “diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”, senza vincoli in caso di effettuazione di lavori volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.

Rispetto alla precedente definizione, i lavori di demolizione e ricostruzione - anche se con diversa volumetria e con innovazioni volte a migliorare l’efficienza energetica - sono considerati ristrutturazione edilizia, e non nuova costruzione (che, in quanto tale, resta fuori dai bonus fiscali).

La possibilità di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi di demolizione e ricostruzione, accanto alla cessione del credito e allo sconto in fattura, contribuisce a far crescere l’interesse sul superbonus. Facciamo quindi il punto sulle novità e sull’ipotesi di applicare il super bonus anche in caso di aumento della volumetria dell’edificio.

Ecobonus 110% anche per demolizione e ricostruzione: le novità, tra DL Semplificazioni e Rilancio

I correttivi previsti prima dalla legge di conversione del decreto Rilancio e poi dal decreto Semplificazioni puntano a migliorare il superbonus del 110%, in vigore dal 1° luglio 2020.

Le novità principali riguardano i limiti di spesa, l’estensione alle seconde case non in condominio, e la possibilità di accedere all’ecobonus del 110% anche per i lavori di demolizione e ricostruzione.

Nel dettaglio, per quel che riguarda i lavori di demolizione dell’edificio, viene fissato il requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche a seguito della ricostruzione. Un obiettivo da documentare, tramite il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE).

Ecobonus 110%, demolizione e ricostruzione anche con diversa volumetria. Le novità del decreto Semplificazioni

I lavori di riqualificazione energetica, ai fini di fruire del superbonus del 110%, dovranno rispettare i requisiti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e, nel loro complesso dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Dovrà esservi una “riqualificazione tangibile”, ed è questo il parametro che apre le porte anche al superbonus per i lavori di demolizione e ricostruzione.

Per dimostrare di aver raggiunto il miglioramento di due classi energetiche bisognerà quindi predisporre un APE prima e dopo aver effettuato i lavori. Il compito spetterà ai tecnici abilitati, chiamati a rilasciare una dichiarazione asseverata circa la classe energetica dell’edificio ricostruito.

Come anticipato in precedenza, la demolizione e ricostruzione perde alcuni “paletti” che, negli anni, hanno di fatto bloccato i lavori di rifacimento totale degli edifici. Il decreto Semplificazioni 2020 include la demolizione e ricostruzione nelle opere di ristrutturazione edilizia, anche nel caso di:

“diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.”

Ecobonus 110%, demolizione e costruzione anche con aumento della volumetria?

Sì anche all’aumento della volumetria dell’edificio, ma nei soli casi previsti per legge o dagli strumenti urbanistici comunali.

Come abbiamo visto, il Dl Semplificazioni ha facilitato l’effettuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, vista l’equiparazione alla ristrutturazione anche in presenza di differenze di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

Come osservato dal Sole 24 Ore del 26 agosto, però, la circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata l’8 agosto non ha acquisito questa apertura, visto che viene ribadito che le agevolazioni (nella fattispecie la detrazione al 110%) siano fruibili solo “in assenza di incremento volumetrico”.

Visto però che la circolare fa un rimando esplicito alla definizione di “ristrutturazione edilizia” all’articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001 su cui è intervenuto il Dl Semplificazioni, si tratta probabilmente di un errore, una svista da parte delle Entrate, che non hanno adeguato il contenuto della circolare alle ultime novità del provvedimento.

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