Dipendente in difficoltà economiche: quali aiuti può dare il datore di lavoro?

Paolo Ballanti

01/03/2024

Che tipo di sostegno può assicurare il datore di lavoro ai dipendenti che faticano ad arrivare alla fine del mese? Analizziamo vantaggi e svantaggi degli strumenti a disposizione dell’azienda

Dipendente in difficoltà economiche: quali aiuti può dare il datore di lavoro?

L’aumento del costo della vita causato dalla ripresa post emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla guerra in Ucraina può portare i lavoratori dipendenti a vivere situazioni di crisi di liquidità, sino a trovarsi in estrema difficoltà nell’affrontare le spese della vita quotidiana in attesa del nuovo stipendio.

In questi momenti di crisi un aiuto potrebbe arrivare dal datore di lavoro. Analizziamo in dettaglio come.

Erogare un anticipo Tfr

All’origine dei problemi di liquidità del lavoratore può esserci una delle motivazioni che giustificano l’anticipo del Tfr maturato.

L’articolo 2120 del Codice civile prevede infatti al comma 6 che il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione del Trattamento di fine rapporto non superiore al 70% della somma cui avrebbe avuto diritto nel caso di cessazione del contratto alla data della richiesta.

Il diritto in parola può essere esercitato dal lavoratore una sola volta nel corso del contratto di lavoro ed esclusivamente al ricorrere delle seguenti motivazioni:

  • Acquisto della prima casa per sé o per i figli;
  • Necessità di sostenere le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL;
  • Sostenere le spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi, come il congedo parentale o quello per formazione.

La richiesta di anticipo dev’essere formalizzata dal lavoratore in forma scritta, precisando:

  • Le motivazioni;
  • L’importo richiesto;
  • La data di pagamento delle spettanze;

oltre ad allegare i documenti giustificativi della spesa, ad esempio:

  • Il contratto preliminare di vendita, nei casi di acquisto della prima casa;
  • L’attestazione rilasciata dalle ASL che certifichi, per le spese sanitarie, l’esistenza della malattia, la necessità della conseguente terapia o intervento nonché l’entità della spesa.

Fanno eccezione i casi di congedo, per i quali è sufficiente che il dipendente indichi nella domanda all’azienda la data di inizio dell’assenza.

L’azienda è comunque tenuta ad accogliere le domande di anticipazione nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Il numero dei lavoratori da prendere a riferimento per il calcolo degli aventi diritto è quello esistente all’inizio dell’anno.

Erogare un acconto della retribuzione

Nel caso in cui non ricorrano gli estremi per l’anticipo Tfr il datore di lavoro può valutare di riconoscere un acconto della futura retribuzione mensile, di norma il primo compenso disponibile.

Il vantaggio dell’acconto è che, a differenza dell’anticipo del Trattamento di fine rapporto, non è soggetto ad alcun requisito in termini di anzianità del dipendente, importo e motivazioni all’origine della richiesta del lavoratore stesso.

Particolare attenzione dev’essere comunque prestata al fatto che, pur trattandosi di un acconto, lo stesso dev’essere versato con strumenti di pagamento tracciabili, nel rispetto del divieto previsto dalla legge (articolo 1, commi 910 - 914, Legge 27 dicembre 2017 numero 205) di corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, in denaro contante direttamente al lavoratore.

La violazione del divieto in parola è infatti punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Per determinare l’importo della sanzione si devono considerare i mesi per i quali si è protratto l’illecito, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione.

Una volta erogato l’acconto, il datore di lavoro è tenuto a recuperare la somma anticipata con una corrispondente trattenuta in busta paga, da effettuarsi sul netto da liquidare al lavoratore.

In ogni caso, la richiesta dell’acconto deve giungere dal dipendente, al quale spetta la decisione finale sul ricorrere o meno a questa forma di sostegno economico da parte dell’azienda. La domanda dell’interessato dev’essere redatta in forma scritta, da indirizzarsi al datore di lavoro o, in alternativa, al responsabile di sede / ufficio / reparto ovvero all’ufficio personale.

Nel documento dev’essere obbligatoriamente indicato l’importo dell’acconto e la retribuzione su cui effettuare la trattenuta.

Il datore di lavoro, da parte sua, firma il documento contenente la richiesta del dipendente per ricevuta e accettazione.

Facciamo l’esempio del datore di lavoro che corrisponde la retribuzione il giorno 10 del mese successivo quello di competenza.

A seguito della richiesta del lavoratore Tizio di ricevere un anticipo di 250,00 euro, l’azienda decide in data 15 febbraio 2024 di concedere l’acconto sul primo stipendio disponibile, nello specifico quello di febbraio, da corrispondere lunedì 11 marzo 2024 (il 10 cade di domenica).

Di conseguenza, sul netto da liquidare a Tizio, risultante dalla busta paga di febbraio e pari a 1.500,00 euro, dovranno essere recuperati i 250,00 euro dell’acconto, portando così la somma da corrispondere all’interessato a 1.250,00 euro.

Erogare una somma una tantum in cedolino

A differenza dell’anticipo Tfr, il cui importo lordo è soggetto alle trattenute fiscali a titolo di Irpef - tassazione separata e dell’acconto, riconosciuto secondo una somma netta, il datore di lavoro può decidere di sostenere economicamente il lavoratore attraverso la liquidazione in busta paga di un importo una tantum, come tale soggetto a:

  • Trattenute per contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore;
  • Contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda;
  • Trattenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche a carico del lavoratore.

Dal momento che l’importo chiesto dal dipendente è netto, il datore di lavoro può operare un calcolo «al contrario» valutando l’importo lordo da erogare sulla base dell’aumento del netto desiderato.

Ipotizziamo che:

  • L’erogazione della somma una tantum avvenga nel cedolino di aprile 2024, il cui netto da pagare è pari ad euro 2.000,00;
  • Il lavoratore necessiti di un aiuto economico di 1.500,00 euro.

A questo punto il datore di lavoro o quanti si occupano dell’elaborazione delle buste paga (ufficio personale, professionisti o altri intermediari incaricati) possono aggiungere un importo lordo in cedolino e modificarne il valore fino quando il netto non raggiunge la somma di 3.500,00 comprensivi di:

  • 2.000,00 euro a titolo di netto originario;
  • 1.500,00 euro come aiuto economico.

In caso di erogazione di una somma una tantum non è necessaria una specifica richiesta da parte del lavoratore, posto che l’azienda può decidere, nell’ambito del suo potere di organizzare l’attività economico - produttiva, di riconoscere somme aggiuntive ai dipendenti.

Attenzione al rischio di creare precedenti

Eccezion fatta per l’erogazione dell’anticipo Tfr, soggetto a specifici requisiti in merito al legittimo esercizio del diritto da parte del lavoratore, tanto l’erogazione dell’acconto quanto l’importo una tantum possono creare un precedente, spingendo altri dipendenti in futuro a pretendere il medesimo trattamento.

In questi casi è importante disciplinare i limiti e le caratteristiche dell’aiuto economico all’interno di un apposito regolamento aziendale, se non addirittura un accordo sindacale.