Dichiarazione Iva 2023: presentazione, compensazione, dichiarazione tardiva e sanzioni

Caterina Gastaldi

26 Gennaio 2023 - 14:16

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L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le istruzioni relative alla dichiarazione Iva 2023: ecco come presentarla e tutte le altre informazioni.

Dichiarazione Iva 2023: presentazione, compensazione, dichiarazione tardiva e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni per la dichiarazione Iva 2023, relativa al periodo d’imposta 2022.

La novità più importante riguarda l’inclusione del nuovo quadro CS, riservato ai soggetti tenuti a corrispondere il contributo straordinario contro il caro bollette, ovvero la tassa sugli extra profitti.

Vediamo in questo articolo le scadenze, modalità di presentazione, le regole per la compensazione, e tutte le informazioni importanti riguardanti la dichiarazione Iva 2023.

Chi deve presentare la dichiarazione

La dichiarazione Iva è un documento fiscale. I proprietari di partita Iva sono tenuti a compilarlo e inviarlo entro i termini richiesti, inserendo al suo interno tutte le operazioni attive e passive svolte nel corso dell’anno precedente (il 2022 in questo caso).

Modello Iva 2023
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Istruzioni dichiarazione Iva 2023
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A doverla compilare e inviare sono tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, compresi anche coloro a cui è stato esteso l’obbligo con il provvedimento n.9652 del 13 gennaio 2023, ovvero:

  • chi utilizza specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, come i produttori agricoli;
  • coloro che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestrale;
  • i soggetti che nell’anno di riferimento (2022) per cui è stato effettuato il fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Dichiarazione Iva 2023: chi può usare il modello base

Oltre al modello dichiarazione Iva 2023 è stato pubblicato anche il modello dichiarazione Iva base 2023, versione semplificata alternativa a quella precedente.

Il modello base può essere utilizzato dai soggetti Iva che nel corso dell’anno:

  • non hanno effettuato operazioni con l’estero;
  • non si sono avvalsi dell’istituto del plafond e quindi non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta;
  • non hanno partecipato né a operazioni straordinarie, né a trasformazioni sostanziali soggettive;
  • hanno determinato l’Iva dovuta o in detrazione secondo le regole generali della disciplina, senza applicare criteri specifici dettati dai regimi speciali Iva;
  • hanno effettuato, occasionalmente, cessioni di operazioni o di beni usati per cui è stato applicato il regime per le attività agricole connesse.
Modello Iva Base 2023
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Istruzioni Iva Base 2023
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Scadenze e modalità di presentazione

La dichiarazione Iva 2023, che sia base o normale, si può presentare a partire da febbraio, fino al 2 maggio 2023.

In teoria la scadenza sarebbe il 30 aprile, che però è domenica. Siccome il 1° maggio è festa, la scadenza ultima di invio slitta appunto al 2 maggio.

L’invio è solo telematico, da questa pagina, ed è richiesto il possesso di un’identità digitale (come lo Spid). A poter trasmettere la dichiarazione Iva 2023 sono:

  • il diretto interessato (intestatario della partita Iva);
  • un intermediario abilitato;
  • attraverso altri soggetti incaricati, tramite le Amministrazioni dello Stato;
  • tramite società appartenenti al gruppo.

Compensazione orizzontale e verticale dell’Iva

La compensazione del credito della dichiarazione Iva è fruibile sia in modalità verticale, sia orizzontale, da utilizzare per il pagamento delle imposte. Si può così andare a generare un F24 a importo zero, se necessario.

Per compensazione verticale si intende la situazione in cui un credito viene utilizzato per compensare un debito uguale, come Iva su Iva. Quella orizzontale, invece, permette di compensare debiti diversi dal credito, come Iva su Inps.

Per quel che riguarda la compensazione orizzontale, sussistono alcune regole.
Fino ai 5.000 euro di compensazione si possono utilizzare i crediti Iva sia in verticale, sia in orizzontale. Superata questa cifra la compensazione orizzontale è concessa solo a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva e solo tramite i soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità. Per le startup innovative iscritte al registro speciale, la soglia sale a 50.000 euro.

Non solo, per la compensazione orizzontale è sempre obbligatorio presentare il modello F24 in modalità telematica e ha un limite generale pari a 2.000.000 euro, cosa che non avviene per la compensazione verticale.

Compilazione del quadro VJ e reverse charge

Da qualche anno è stato inserito all’interno della dichiarazione Iva il quadro VJ, riservato alle operazioni in cui l’Iva è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte.

Il meccanismo utilizzato è quello dell’autofattura o del reverse charge, o inversione contabile, attivo ancora fino al 2026.

I soggetti che nel corso dell’anno hanno utilizzato questa modalità, devono indicare all’interno del quadro VJ le informazioni richieste, ossia l’imponibile e l’imposta, esattamente come avviene per il resto della dichiarazione, quando si tratta di operazioni territorialmente rilevanti in Italia, siano queste interne (nazionali) o esterne (con l’estero).

Nella compilazione bisogna anche tenere conto delle variazioni di cui all’art. 26 e che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel quadro VJ devono anche essere comprese nel quadro VF.

Operazioni soggette a reverse charge

Il meccanismo del reverse charge si applica in una serie di situazioni come:

  • acquisto di beni e servizi intracomunitari territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, da un soggetto passivo d’imposta “stabilito” in un Paese UE che non sia l’Italia;
  • acquisto di oro industriale e/o argento puro, rottami, o altro materiale di recupero;
  • acquisto di oro da investimenti;
  • acquisto di telefoni cellulari;
  • acquisto di fabbricati;
  • acquisto di beni e servizi del settore energetico;
  • acquisto di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’Iva in dogana;
  • provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari;
  • acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti;
  • importazione di beni senza pagamento dell’Iva in dogana.

Dichiarazione Iva tardiva: modalità e sanzioni

Se la dichiarazione Iva non viene inviata entro il 2 maggio è considerata tardiva fino a 90 giorni dalla scadenza. Superata questa data, la dichiarazione è omessa. Il termine dei 90 giorni quest’anno scade il 29 luglio 2023.

Una dichiarazione tardiva è comunque valida e permette di accedere sanzioni ridotte.

L’invio tardivo della dichiarazione ha una sanzione di minimo 250 euro e un massimo di 2.000 euro.

Tuttavia, attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso sempre entro 90 giorni, la sanzione ha un valore di 25 euro, utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Dichiarazione omessa e sanzioni

Quando vengono superati i 90 giorni dal termine ultimo, la dichiarazione è considerata omessa. In questo caso costituisce comunque titolo per la riscossione dell’imposta, sempre dovuta, e non è possibile utilizzare il ravvedimento operoso.

Le sanzioni si modificano a seconda del momento dell’invio:

  • invio della dichiarazione entro il termine per la presentazione della Dichiarazione dell’anno successivo, o prima dell’inizio dell’accertamento da parte dell’Autorità. La sanzione varia dal 60% al 120% delle imposte non pagate, partendo da un minimo di 200 euro. Se non dovute, si applica una sanzione fissa tra i 150 e 1000 euro;
  • invio dopo il termine per la presentazione della Dichiarazione dell’anno successivo: la sanzione varia dal 120% al 240% delle imposte non versate, con un minimo di 250 euro. Nel caso in cui le imposte non siano dovute, o siano state comunque versate, si applica una sanzione fissa tra i 250 e i 2000 euro.

Dichiarazione Iva integrativa: procedura e sanzioni

Nel caso in cui il contribuente debba integrare, rettificare, o modificare quanto inviato nella dichiarazione Iva, dovrà inviare una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti detta dichiarazione Iva integrativa.

Se la dichiarazione integrativa avviene entro i termini, bisognerà segnare nel frontespizio la dicitura “Correttiva nei termini”. Chiaramente, per poter inviare una dichiarazione integrativa, è necessario aver mandato prima quella originaria entro i termini.

Se l’invio della dichiarazione integrativa avviene oltre i termini, bisognerà utilizzare uno dei due codici a disposizione:

  • codice 1, per dichiarazione presentata entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione;
  • codice 2, se la rettifica è avvenuta a seguito di una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni per la dichiarazione integrativa cambiano a seconda di una serie di fattori. Prima di tutto, in caso di errori a favore del contribuente, non ci sono sanzioni. In caso di errori a sfavore invece:

  • per errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato inseriti in una dichiarazione integrativa inviata entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza dell’invio, la sanzione è da 250 euro a 2000 euro, ridotta di 1/9 con il ravvedimento operoso;
  • se gli errori non sono rilevabili con controllo automatizzato o formale, la sanzione del 30% del dovuto per omesso versamento, sempre entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • se gli errori non sono rilevabili in sede di controllo automatizzato, ma le variazioni sono avvenute oltre 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato;
  • se l’errore è rilevabile in sede, allora si versa sanzione per omesso versamento, se dovuto, se avviene oltre i 90 giorni dal termine ultimo.

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