Dichiarazione Iva 2017: fallimento e cessazione attività, ecco le istruzioni

Anna Maria D’Andrea

24/01/2017

27/03/2017 - 13:26

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Dichiarazione Iva 2017: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate in caso di fallimento e cessazione attività. Ecco cosa fare.

Dichiarazione Iva 2017: fallimento e cessazione attività, ecco le istruzioni

Dichiarazione Iva 2017 fallimento e cessazione attività. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con il modello Iva 2017 e Iva base 74-bis le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Ricordiamo che per quanto riguarda il periodo d’imposta 2016 e la dichiarazione Iva 2017 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la dichiarazione non potrà più essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi modello Unico - Redditi 2017, ovvero entro il 30 settembre. La nuova scadenza è fissata al 28 febbraio 2017.

Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva 2017 anche soggetti sottoposti a procedure di fallimento e cessazione attività. Infatti, nelle istruzioni si legge chiaramente che in questi casi è necessario procedere con la presentazione ordinaria della dichiarazione Iva 2017, secondo le regole e scadenze previste.

Si tratta di due dei casi particolari della presentazione dichiarazione Iva 2017. Nel ribadire che in questi casi vige l’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva 2017 vi forniamo alcune indicazioni utili al rispetto dell’adempimento obbligatorio in caso di fallimento e cessazione attività.

Ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate a come compilare la dichiarazione Iva 2017 per fallimento o cessazione attività.

Dichiarazione Iva 2017: fallimento e cessazione attività, ecco le istruzioni

Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva 2017 entro la scadenza del 28 febbraio 2017 anche i casi particolari di fallimento o liquidazione coatta amministrativa e cessazione attività.

In queste situazioni bisogna prestare particolare attenzione a compilazione e istruzioni della dichiarazione Iva 2017 e di seguito vi illustriamo gli accorgimenti necessari da adottare in caso di fallimento o cessazione attività.

Le istruzioni sono quelle pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in concomitanza con la pubblicazione del modello definitivo di dichiarazione Iva 2017 e Iva base 2017. Potete scaricarle e prenderne visione nel seguente articolo: Modello Iva 2017: scadenza, novità e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Dichiarazione Iva 2017: fallimento o liquidazione coatta amministrativa

Per compilare la dichiarazione Iva 2017 in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa è necessario, innanzitutto, identificare la data di decorrenza della procedura. Nelle istruzioni si legge infatti che la procedura di compilazione della dichiarazione Iva è differente nel caso di fallimento o liquidazione coatta dichiarata nel corso del 2016 o dopo il 2016, ovvero con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2017.

Nel caso di fallimento o liquidazione dichiarata nel corso del periodo d’imposta 2016, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono presentare la dichiarazione Iva 2017 in due moduli:

  • modulo 1, operazioni registrate nella perte di anno solare precedente alla dichiarazione di fallimento o liquidazione, barrando la casella del rigo VA3;
  • modulo relativo alle operazioni registrate dopo la dichiarazione di fallimento o liquidazione.

I quadri VT e VX dovranno essere compilati soltanto nel modulo 1, ovvero relativamente alle operazioni registrate prima di fallimento o liquidazione mentre in entrambi i moduli dovranno essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL.

Per quanto riguarda il quadro VX possono verificarsi le seguenti ipotesi:

  • debito Iva relativo al 1° periodo, ovvero prima del fallimento o liquidazione. Nel quadro VX bisognerà indicare solo il debito o credito relativo al quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o liquidazione poiché i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere sommati o compensati;
  • credito Iva relativo al 1° periodo, nel quadro VX bisognerà inserire i saldi sommati o compensati relativi alla sezione 3 del quadro VL del modulo relativo a primo e secondo periodo.

Per le operazioni registrate nella parte dell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento o liquidazione, i curatori o i commissari liquidatori devono presentare, entro 4 mesi e in modalità telematica, la dichiarazione con modello Iva 74-bis, utile a determinare l’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa successiva al periodo d’imposta 2016, ovvero tra 1 gennaio 2017 e termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva 2017 e nel caso in cui la dichiarazione non sia ancora stata presentata, sarà il curatore o il commissario liquidatore a presentare la dichiarazione Iva nei termini ordinari o entro 4 mesi dalla nomina se successiva alla scadenza della presentazione della dichiarazione Iva 2017. La presentazione della dichiarazione Iva 74-bis è obbligatoria anche in questo caso.

Nel frontespizio, il commissario liquidatore o curatore dovrà compilare il riquadro dichiarante diverso dal contribuente, inserendo:

  • codice fiscale del curatore fallimentare (o del commissario liquidatore);
  • dati anagrafici del curatore fallimentare (o del commissario liquidatore;
  • codice carica “3” in caso di curatore fallimentare o “4” in caso di commissario liquidatore.

Se la dichiarazione è relativa all’anno in cui si è aperto il fallimento deve essere barrata l’apposita casella articolo 74-bis, deve essere indicata la data di nomina del curatore, la data di inizio della procedura e deve essere barrata la casella procedura non ancora terminata.

La scadenza della dichiarazione Iva 2017 è quella ordinaria, ovvero il 28 febbraio 2017.

Dichiarazione Iva 2017: cessazione attività

Nel caso di cessazione attività è fatto obbligo di presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello in cui si è conclusa l’attività, seguendo le ordinarie scadenze.

Per le imprese l’attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.

Nell’ipotesi in cui un contribuente nel corso dell’anno 2016 abbia cessato l’attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita IVA), la dichiarazione Iva 2017 dovrà essere così composta:

  • frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno 2016;
  • modulo 01, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata compilando (esclusivamente in questo modulo) i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
  • modulo in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.

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