Delega corrispettivi telematici: stesso modulo e modalità della fattura elettronica

Anna Maria D’Andrea

27 Giugno 2019 - 15:57

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Delega per i corrispettivi telematici con lo stesso modulo e con le tre modalità di attivazione previste già per i servizi legati alla fattura elettronica. Le novità nella risoluzione n. 62/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 26 giugno 2019.

Delega corrispettivi telematici: stesso modulo e modalità della fattura elettronica

Delega per i corrispettivi telematici da fare con lo stesso modulo e con le stesse modalità previste per i servizi di fatturazione elettronica.

È con la risoluzione n. 62/E del 26 giugno 2019 che l’Agenzia delle Entrate illustra le istruzioni, ad ormai pochi giorni dall’avvio dello scontrino elettronico.

Anche per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sarà possibile delegare l’intermediario per l’accesso all’area dedicata all’accreditamento e alla gestione dei dispositivi (registratore telematico e distributori automatici).

Delega corrispettivi telematici: stesso modulo e modalità della fattura elettronica

Sono state pubblicate il 26 giugno 2016, con la risoluzione n. 62/E, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il conferimento della delega per i servizi dei corrispettivi telematici, il nuovo obbligo di scontrino elettronico.

Si parte dal 1° luglio 2019, quando ad essere interessati dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno i soggetti il cui volume d’affari supera i 400.000 euro.

Per tutti gli altri ci saranno sei mesi in più di tempo, e si partirà dal 1° gennaio 2020 ma in ogni caso, sia per chi dovrà adeguarsi ormai a giorni che per i commercianti con volume d’affari inferiore ci saranno sei mesi di moratoria.

A fronte dell’imminente avvio per molti negozianti, imprese e professionisti, l’Agenzia delle Entrate spiega che sempre tramite il portale Fatture e Corrispettivi si potrà accedere ai servizi relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch’essi delegabili agli intermediari.

Il modello di delega da utilizzare è quello allegato al provvedimento del 5 novembre 2018.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019
Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Delega corrispettivi telematici per accreditamento e censimento dispositivi

Il conferimento della delega per l’accesso ai servizi dei corrispettivi telematici sarà necessario per consentire all’intermediario di accedere anche all’area Corrispettivi del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un passaggio importante che consentirà all’intermediario di utilizzare le funzionalità di accreditamento e gestione dei dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici) dei singoli clienti.

In una prima fase di avvio tuttavia l’Agenzia delle Entrate si mostra più flessibile: al fine di agevolare l’avvio del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, dal 11 giugno è possibile effettuare l’attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici, indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell’esercente.

Attivazione delega con invio in modalità massiva, puntuale o a mezzo PEC per l’intermediario

Per l’attivazione della delega è necessario che l’intermediario le trasmetta all’Agenzia delle Entrate in una delle tre modalità già previste per i servizi di fatturazione elettronica: puntuale, massiva o a mezzo PEC.

L’invio delle deleghe in modalità massiva o puntuale deve essere effettuato tramite l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate, la quale verificherà gli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.

Solo nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un file firmato digitalmente contenente:

  • le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;
  • un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
  • una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l’intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia.

Il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario

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