Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali nel 730/2026 precompilato

Nadia Pascale

3 Aprile 2026 - 08:57

Le donazioni o erogazioni liberali in favore degli Enti del terzo settore possono beneficiare di una detrazione o deduzione fiscale, ma quali sono i limiti e le differenze? Ecco la guida.

Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali nel 730/2026 precompilato

Le erogazioni liberali, o semplicemente donazioni, in favore degli Enti del terzo settore sono particolarmente tutelate dal legislatore e godono di un particolare regime di agevolazione fiscale sotto forma di detrazione e, talvolta, deduzione. Vediamo come sono disciplinate deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali, donazioni, in favore degli Enti del Terzo Settore e in quali casi i dati sono già presenti nel modello 730/2026 precompilato.

Le erogazioni liberali, o donazioni, a Enti del Terzo Settore sono viste con particolare attenzione dal legislatore per le finalità sociali che generalmente hanno tali soggetti, proprio per questo hanno una disciplina di particolare vantaggio. La conseguenza immediata di tale regime di favore è che effettuando elargizioni a tali soggetti è possibile avere un notevole risparmio di imposta che può generare un rimborso fiscale.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere su deduzioni e detrazioni per le donazioni in favore di Enti del Terzo Settore.

Definizione e differenze tra detrazioni e deduzioni e beneficiari delle donazioni

Prima di approfondire le caratteristiche delle detrazioni e deduzioni per le donazioni in favore di Enti del Terzo Settore, vediamo sommariamente la differenza tra deduzione e detrazione:

  • gli oneri detraibili sono quelli che incidono direttamente sull’imposta da versare, diminuendola in base alla percentuale di detrazione spettante al contribuente. Il procedimento prevede diversi passi: si calcola la base imponibile, si applicano le aliquote fiscali del tributo, ricavando così l’imposta lorda, e si sottrae l’importo spettante per la detrazione. Ciò che resta è l’imposta netta);
  • gli oneri deducibili riducono la base imponibile sulla quale viene poi calcolata l’imposta: prima si calcola il reddito, successivamente si sottrae il valore delle deduzioni e si ottiene la base imponibile netta a cui applicare l’aliquota di imposta.

A questo punto è bene anche definire quali sono le Onlus e associazioni non lucrative nei cui confronti le donazioni determinano l’applicazione di questo particolare regime agevolativo.

In base al decreto legislativo n. 460 del 1997 in materia di “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, per onlus si intendono le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti prevedono espressamente obblighi come “l’esclusivo perseguimento della solidarietà” o la promozione di attività dall’impatto positivo sulla società come la beneficenza, l’assistenza sociale, l’educazione e l’istruzione, la cultura, lo sport e così via.

Ne consegue che effettuando donazioni a tali soggetti si possono ottenere i benefici fiscali che a breve descriviamo.

Normativa sulle erogazioni liberali

Per le erogazioni liberali (donazioni) effettuate nei confronti di Onlus e degli altri enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) è applicabile una detrazione d’imposta pari al 30% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. In dichiarazione dei redditi con modello 730/2026 si indicano dai righi da E8 a E10.

L’importo della detrazione è elevato al 35% per le erogazioni liberali nei confronti di organizzazioni di volontariato per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Nel modello 730/2026 rigo E36.

Naturalmente, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità con la detraibilità delle stesse, ma l’una è alternativa all’altra. Spetta al contribuente scegliere se avvalersi dell’una o dell’altra agevolazione.

Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il relativo versamento.

Erogazioni liberali in favore di Enti del terzo settore in dichiarazione precompilata

Le erogazioni liberali in favore degli Enti del terzo settore, organizzazioni non lucrative, sono tra le voci di spesa nella maggior parte dei casi già presenti nella dichiarazione precompilata.

I contribuenti si chiedono, quindi, in tal caso come viene esercitata l’opzione tra detrazione e deduzione? L’Agenzia delle Entrate chiarisce che questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione, secondo il risultato più favorevole al contribuente in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia. In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Può capitare che le erogazioni liberali non risultino nella dichiarazione pre-compilata. Questo avviene perché non tutti gli Enti del Terzo Settore hanno l’obbligo di trasmettere i dati sulle donazioni ricevute all’Agenzia delle Entrate. In questo caso spetta al contribuente indicare gli importi donati e scegliere tra detrazione e deduzione, naturalmente cercando la soluzione che porta a un maggiore risparmio di imposta.

Le Onlus, gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono, in via facoltativa, all’Agenzia i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs.241/1997.

Sono, invece, obbligati alla trasmissione dei dati delle donazioni ricevute i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

In ogni caso, affinché si possa ottenere l’agevolazione fiscale, sotto forma di detrazione o deduzione, è necessario che la stessa sia effettuata attraverso l’uso di strumenti di pagamento tracciabili, quindi bonifico, carta di debito o di credito.

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