Decreto fiscale 2020: testo pubblicato in Gazzetta. Sarà davvero efficace contro l’evasione?

Francesco Oliva

27 Ottobre 2019 - 15:29

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Decreto fiscale 2020: testo ufficiale e definitivo pubblicato in Gazzetta. Il focus è sull’evasione fiscale... ma siamo sicuri che la riforma nel suo complesso sia efficace in questo senso e non rischi invece di penalizzare le aziende ed i contribuenti in generale?

Decreto fiscale 2020: testo pubblicato in Gazzetta. Sarà davvero efficace contro l’evasione?

Il decreto fiscale 2020 - decreto legge numero 124/2019 - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 252/2019.

Il provvedimento consta di 60 articoli, quasi totalmente dedicati alla lotta all’evasione fiscale ed alla modifica di alcune norme fiscali di riferimento in questo senso.

A questo proposito, sono tre i passaggi che appare utile evidenziare, non tanto per elencare le novità o cosa cambia rispetto a prima, ma per provare a ragionare insieme sulle reali capacità di queste misure di contrastare l’evasione fiscale:

1) le compensazioni fiscali avranno bisogno di più tempo, tradotto: se avete un credito superiore a 5000 euro e volete utilizzarlo in compensazione, oltre a pagare un professionista per farvi apporre il visto di conformità, dovrete attendere che sia presentata la dichiarazione dei redditi;
2) in caso di scarto di un modello F24 dovuto ad errori rientranti in determinate categorie, l’Agenzia delle Entrate può irrogare una sanzione secca di 1000 euro per ciascun errore, senza peraltro la possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (istituto che consente di limitare le sanzioni in caso di più errori involontari della stessa specie);
3) i controlli sui dati delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza diventano strutturali, possono essere realizzati direttamente e in un lasso di tempo di otto anni

Vorrei che ci soffermassimo su ciascuno di questi tre provvedimenti, provando ad interpretarli ed a ragionare insieme sulla reale efficacia di queste regole rispetto alle dichiarazioni di intento del Governo Conte II.

Decreto fiscale 2020: testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 252/2019
Decreto Legge 124/2019 - «decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020» - pubblicato in Gazzetta Ufficiale: testo definitivo. Adesso ci sono 60 giorni di tempo per la conversione in legge, altrimenti le norme ivi contenute decadranno

Compensazioni fiscali 2020 più difficili e maxi sanzioni di 1000 euro sui modelli F24

Partiamo da un presupposto base: il decreto fiscale 2020 si pone come obiettivo un gettito aggiuntivo di circa 3 miliardi di euro, tutti concettualmente derivanti da minore evasione tendenziale dei contribuenti.

Di conseguenza, dobbiamo immaginare che questi soldi arrivino in gran parte dalle tre misure elencate sopra.

Partiamo dalle compensazioni. La novità consiste nell’estendere quanto oggi previsto per la dichiarazione IVA anche alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione Irap ed al modello 770.

Si tratta quindi di introdurre un doppio vincolo alla possibilità di compensazione:

1) occorre un visto di conformità apposto da un terzo soggetto, normalmente il commercialista;
2) occorre che siano decorsi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale considerata.

Ora, si immagini una persona fisica con un credito fiscale di 6.000 euro risultante dal 2019. Ella - presumibilmente - non potrà utilizzare tale credito prima dei mesi di settembre/ottobre del 2020... Perché? Perché se è vero che concettualmente la dichiarazione dei redditi si dovrebbe poter presentare da maggio/giugno, è anche indiscutibile che ci sono una serie di circostanze - ritardi nel rilascio dei software e dei moduli di controllo, modifiche normative continue, ecc. - per effetto delle quali la presentazione prima di settembre appare difficile.

E ciò cosa comporta? Ciò comporta che per utilizzare un legittimo credito di cui il contribuente ha diritto di disporre occorre attendere almeno 10 mesi, con il paradosso che, per esempio, l’acconto IMU TASI di giugno dovrà essere versato mediante esborso monetario anche nei casi in cui si avrebbe un credito da utilizzare in compensazione...

Da questo meccanismo lo Stato incamera comunque risorse monetarie che non avrebbe incassato, ma si tratta di un meccanismo finanziario artificioso...

Tale meccanismo dovremmo considerarlo come un vero deterrente all’evasione fiscale?

Decreto fiscale 2020: testo ufficiale e definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Maxi sanzioni sui modelli F24: 1000 euro per ogni scarto

Sul secondo punto di cui all’elenco sopra - le nuove maxi sanzioni da 1000 euro per ogni f24 oggetto di scarto - evito di proposito ogni considerazione di carattere tecnico ma pongo una questione quasi filosofica: quanto è importante la fiducia per il sistema imprenditoriale? Tanto, evidentemente... Anzi, si tratta di un elemento essenziale.

Senza la fiducia nel futuro gli imprenditori non investono, quindi niente aziende, produzione, posti di lavoro, redditi, ecc, ecc

E che fiducia può avere un imprenditore estero che vuole investire in Italia oppure semplicemente un giovane che vuole provare a mettersi in proprio dentro un sistema fiscale instabile come il nostro?

Un sistema fiscale che gli addetti ai lavori fanno fatica a seguire e dentro il quale il legislatore si permette di inserire maxi sanzioni che verosimilmente riguarderanno sempre e solo i piccoli contribuenti e mai le multinazionali.

Anche qui si ripropone la stessa domanda: ma queste sanzioni saranno un reale deterrente per la futura evasione fiscale oppure rischiano di tradursi come un ennesimo (e perverso in questo caso) strumento per incrementare il gettito di cassa atteso?

Decreto fiscale 2020 e controlli sulle fatture elettroniche da parte di Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate: tutto ok con il Garante della Privacy?

Terzo ed ultimo punto su cui mi piacerebbe dedicare il focus di oggi è quello relativi ai controlli sulle fatture elettroniche, cui l’articolo 14 del testo ufficiale del decreto fiscale 2020 si concentra:

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “5 -bis . I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

5 -ter Ai fini di cui al comma 5 -bis , la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.” .

La nuova norma prevede in sostanza la possibilità di utilizzo diretto dei dati dei file xml corrispondenti alle fatture elettroniche inviate e ricevute dai contribuenti, ponendo in essere tuttavia molti dubbi.

Quelli più rilevanti sono da attribuire al reale rispetto delle normative sulla privacy su cui il Garante è dovuto intervenire per ben due volte alla fine dello scorso anno.

All’alba dell’avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica, l’Autorità Garante per la tutela della privacy aveva definito come sproporzionata la conservazione integrale dei dati dei file XML trasmessi al SdI.

Pur condividendo la necessità di contrastare l’evasione fiscale, nonché l’interesse pubblico delle attività di controllo effettuate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, il provvedimento del 20 dicembre 2018 sollevava una serie di criticità in merito al panel di dati archiviati.

Il dito veniva puntato sui dati indicati nella fattura relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’operazioni (lettera g, articolo 21 del DPR IVA). Informazioni sensibili, contenenti dati dettagliati, la cui conservazione era ritenuta eccessiva.

Conservare miliardi di fatture emesse e ricevute integralmente, così come tutti gli allegati, era ritenuto quindi sproporzionato anche rispetto all’obiettivo di interesse pubblico pur legittimo, perseguito. Controlli sì, ma tutelando la privacy dei contribuenti, considerando l’elevato rischio per diritto e libertà degli interessati.

Il lungo confronto tra Garante ed Agenzia delle Entrate si era concluso con una limitazione ben precisa: la conservazione dei file delle fatture elettroniche è ora ammessa soltanto previa adesione al servizio dedicato.

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza non avranno più limiti: l’intero file XML delle fatture elettroniche, e tutti i dati in essi contenuti, potranno essere conservati per 8 anni. Compresi i dati relativi alla natura, qualità o quantità della prestazione.

Ora, come nel caso di prima delle sanzioni sugli f24, non è tanto l’aspetto tecnico che mi preme sottolineare quanto quello relativo alla fiducia complessiva del sistema delle imprese.

Era davvero necessaria una norma di questo tipo? Siamo sicuri che le norme sulla privacy siano davvero rispettate? Ma soprattutto: le numerose banche dati online già disponibili per amministrazione finanziaria, Comuni, INPS ed altri enti sono davvero insufficienti o si potrebbero già utilizzare per una reale ed efficace lotta all’evasione fiscale?

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