In alcuni casi il datore di lavoro può richiamarti dalle ferie e devi rientrare. Ecco quando è legale.
Le ferie sono un diritto imprescindibile e irrinunciabile di ogni lavoratore. Prima ancora che nei contratti e nel diritto del lavoro, questo diritto viene sancito e tutelato dalla Costituzione. Il terzo comma dell’articolo 36 della Costituzione italiana prevede infatti che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Ne consegue che anche eventuali accordi che prevedano la rinuncia volontaria alla fruizione delle ferie non sono validi, una disposizione necessaria a tutelare il dipendente, che è contrattualmente più debole. Sapendo questo e parlando spesso del cosiddetto diritto alla disconnessione è normale pensare che il datore non abbia alcun diritto di richiamare il lavoratore in ferie. Prima di affrettarsi a negare il ritorno al lavoro, però, sarebbe bene valutare il caso specifico perché si potrebbe rischiare perfino il licenziamento. Per quanto relativo a circostanze eccezionali e severamente regolate, infatti, il richiamo in servizio del dipendente in ferie è possibile e in tali casi vincolante. Scopriamo quando e come difendersi.
Il datore di lavoro può richiamare dalle ferie?
Come anticipato, in alcuni casi il datore di lavoro può richiamare dalle ferie il dipendente e quest’ultimo è tenuto a rientrare in servizio, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari, fino alla perdita del posto di lavoro. Ovviamente, questo non significa che l’azienda possa arbitrariamente imporre ai lavoratori di lasciare la vacanza e rimettersi all’opera, perché una simile previsione contrasterebbe con le previsioni costituzionali e comporterebbe enormi disagi per il personale. Tutto ruota intorno all’obbligo di reperibilità eventualmente previsto dal contratto collettivo di riferimento, ma anche da accordi previsti nel contratto individuale.
La reperibilità durante le ferie è legittima se tiene conto delle esigenze di riposo e di vita privata del lavoratore, prevedendo limiti temporali netti e un’indennità aggiuntiva al pagamento delle ore di lavoro. Il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a sfruttare la reperibilità per esigenze reali, rispettando i doveri di correttezza e buona fede e non arrecando disagi eccessivi al dipendente, ad esempio prevedendo un sistema di rotazione dei lavoratori reperibili. Dovranno inoltre essere specificati i doveri del dipendente, non pretendendo tempi irrealizzabili o altre condizioni troppo onerose, e le modalità di contatto. Se è previsto un obbligo di reperibilità e il datore di lavoro contatta il dipendente con i mezzi previsti il rientro in azienda è dovuto come indicato dalla contrattazione, pena un’assenza ingiustificata che espone a provvedimenti disciplinari. Il contratto dovrebbe inoltre prevedere le regole per il rimborso dei costi sostenuti per il rientro.
Il lavoratore dovrà inoltre poter recuperare le ferie non godute il prima possibile, concordando la data con l’azienda, almeno delle 2 settimane obbligatorie entro l’anno (o disposizioni più favorevole individuate dai contratti). Altrimenti, il dipendente avrà diritto a un risarcimento del danno patito (oltre alle sanzioni economiche a cui si espone l’azienda). Il dipendente ha in ogni caso diritto a contestare, rivolgendosi a un avvocato per la causa, l’uso illegittimo della reperibilità da parte del datore. Naturalmente, il lavoratore tenuto alla reperibilità può sottrarsi dal rientro o tardarlo soltanto dimostrando circostanze eccezionali e fortuite a cui non ha potuto sottrarsi con l’ordinaria diligenza richiesta.
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Richiamo dalle ferie senza reperibilità?
In assenza di uno specifico obbligo di reperibilità il lavoratore può essere richiamato dalle ferie soltanto in presenza di esigenze urgenti, straordinarie e non prorogabili a seconda del ruolo e delle competenze del dipendente stesso. La regola di massima è che se esiste un’alternativa o è possibile attendere senza conseguenze disastrose allora l’azienda non ha alcun diritto di chiedere il rientro in servizio. Va inoltre detto che non essendo disciplinata la reperibilità sarebbe facile per il dipendente contestare di non aver neanche ricevuto la comunicazione e godersi le vacanze in maniera spensierata. Se però l’azienda può provare il contrario (ammesso che il motivo fosse legittimo) potrebbe contestare la buona fede e la fiducia nel rapporto con il dipendente, ma si tratta di circostanze eccezionali. Tendenzialmente, il dipendente è più che legittimato a rifiutare il rientro.