Cosa significa costituirsi parte civile e come farlo

Giorgia Dumitrascu

29 Settembre 2025 - 11:29

Nell’ultimo anno i processi penali pendenti sono calati del 5,9%. Con la riforma Cartabia, costituirsi parte civile diventa la via più rapida per ottenere un risarcimento.

Cosa significa costituirsi parte civile e come farlo

Hai sentito parlare di costituzione di parte civile al telegiornale o sui giornali e ti sei chiesto a cosa serva? Serve a far valere nel processo penale i diritti della vittima, che può così chiedere giustizia economica senza aprire un secondo processo.

Che cosa significa costituirsi parte civile?

Costituirsi parte civile significa chiedere il risarcimento dei danni nel processo penale, senza avviare un procedimento civile separato. È un’ azione civile esercitata dinanzi al giudice penale, disciplinata dagli artt. 74-76 del codice di procedura penale.

“La persona danneggiata da un reato non deve aprire un secondo processo civile per ottenere un indennizzo, può presentare la sua richiesta nel penale, affiancando la pubblica accusa.”

Occorre distinguere tra persona offesa e parte civile. La persona offesa è chi subisce la lesione del bene tutelato dal reato (la vittima di una truffa). Tuttavia, diventa parte civile solo la persona offesa o i suoi eredi che, con un atto formale, entrano nel processo penale chiedendo il risarcimento o la restituzione dei beni.

Un’altra figura rilevante è il responsabile civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria artt. 83-85 c.p.p.. In pratica, il giudice penale può estendere la condanna risarcitoria non solo all’imputato, ma anche a terzi che abbiano un obbligo di garanzia, il datore di lavoro per i reati commessi dal dipendente nell’esercizio delle sue funzioni, oppure la compagnia assicurativa nei sinistri stradali. La citazione di queste parti consente alla vittima di avere più chance di ottenere un ristoro effettivo, soprattutto se l’imputato non ha mezzi economici.

In quali casi è utile costituirsi subito parte civile rispetto ad agire civilmente?

L’obiettivo della costituzione di parte civile è ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, ad esempio le spese mediche dopo un’aggressione, dei danni morali (sofferenza, pregiudizi alla vita di relazione) e le restituzioni di beni sottratti o indebitamente trattenuti.

La scelta conviene se si vuole evitare la duplicazione dei processi e sfruttare la prova già raccolta nel penale. Ad esempio, un familiare di una vittima di incidente stradale mortale che si costituisce parte civile ottiene una condanna generica al risarcimento e, spesso, una provvisionale immediatamente esecutiva.

Entro quando è possibile costituirsi parte civile?

L’art. 79 c.p.p. stabilisce che:

“La costituzione di parte civile deve avvenire entro l’inizio del dibattimento.”

In pratica, il danneggiato da reato può presentare l’atto fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 c.p.p., cioè la dichiarazione di apertura del dibattimento, oppure dall’art. 554-bis c.p.p. nei procedimenti a citazione diretta. Con la riforma Cartabia questi termini sono più rigorosi, per evitare costituzioni tardive che alterino l’equilibrio processuale.

Il discorso cambia nei riti speciali.

  • Patteggiamento: la Cassazione ha ammesso la costituzione in udienza preliminare, anche quando il processo si chiude con un accordo tra imputato e procura Cass. sent. n. 38513/2024. In questi casi il giudice non decide sulla domanda risarcitoria, ma ha l’obbligo di liquidare le spese sostenute dalla parte civile.
  • Abbreviato: la costituzione è possibile, ma chi si costituisce dopo l’ordinanza che dispone il rito accetta le regole dell’abbreviato, comprese le limitazioni sui poteri di prova.
  • Decreto penale: qui non c’è spazio per la parte civile. Se il procedimento si chiude con decreto penale di condanna, la vittima non può costituirsi e la decisione non ha effetti vincolanti in sede civile, dovrà avviare un processo civile autonomo per ottenere il risarcimento.

Quali rischi concreti corre chi si costituisce fuori termine?

Il rispetto del termine non è una formalità, la legge prevede una vera e propria decadenza. Depositare l’atto fuori tempo massimo o con errori procedurali equivale a rinunciare alla corsia preferenziale del processo penale. È come arrivare in tribunale e scoprire che la porta è già chiusa, si resta fuori, con la necessità di iniziare da capo una causa civile, sostenere nuovi costi e attendere anni.

Come fare l’atto di costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile richiede un atto scritto redatto da un avvocato, corredato da procura speciale ex art. 76 c.p.p. Nel documento devono comparire le generalità del danneggiato, l’indicazione del reato da cui nasce la pretesa, la descrizione del danno subito e la richiesta di risarcimento o restituzione.

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. sent. n. 38481/2023) hanno chiarito che:

“L’atto non può limitarsi a richiamare in blocco il capo di imputazione, deve contenere una domanda civile autonoma, con un petitum (che cosa si chiede) e una causa petendi (perché lo si chiede).”

Quanto alle modalità, la costituzione può avvenire in udienza con deposito al giudice oppure, nei giorni precedenti, presso la cancelleria del tribunale. In alcuni casi è necessaria anche la notifica alle altre parti, specie se la costituzione avviene prima dell’udienza.

Quali sono gli errori formali che fanno respingere la costituzione di parte civile?

Gli errori più gravi sono la mancanza della procura speciale, la genericità della domanda (limitarsi a “mi costituisco per tutti i danni derivanti dal reato” senza specificazioni), il deposito oltre i termini fissati dalla legge e la confusione tra persona offesa e parte civile. Un atto incompleto viene dichiarato inammissibile e chi lo presenta resta escluso dal processo, perdendo il diritto di ottenere una condanna risarcitoria in sede penale.

Inoltre, la legge prevede che la costituzione possa essere oggetto di esclusione o di revoca. L’art. 80 c.p.p. consente al giudice di escludere la parte civile se l’atto è viziato o se non vi sono i presupposti per la legittimazione. L’art. 82 c.p.p. regola la revoca, che può essere espressa dal danneggiato stesso o tacita, ad esempio se la parte civile promuove un giudizio civile parallelo sullo stesso fatto.

Quali diritti ottiene la parte civile nel processo?

La costituzione di parte civile dà alla vittima un vero ruolo processuale, diventando soggetto attivo nel procedimento.
Il codice di rito riconosce alla parte civile il diritto di depositare memorie e documenti, formulare richieste istruttorie, chiedere l’ammissione di prove e l’esame dei testimoni.

Un aspetto di grande rilevanza è il risarcimento provvisorio. L’art. 539 c.p.p. prevede che:

“Già in sentenza di condanna, il giudice possa disporre una provvisionale, ossia una somma immediatamente esecutiva in favore della parte civile.”

È un acconto sul danno complessivo che verrà liquidato in separata sede, ma ha il vantaggio di essere esigibile subito. Il meccanismo è rafforzato dall’art. 540 c.p.p., che consente al giudice di concedere l’esecuzione provvisoria della condanna civile, in pratica, la parte civile può avviare un pignoramento o un’esecuzione forzata anche se la sentenza non è ancora definitiva.

Un altro diritto riconosciuto alla parte civile è quello di impugnare la sentenza per soli interessi civili. L’art. 573, comma 1-bis c.p.p., introdotto con la riforma Cartabia, stabilisce che la parte civile può proporre appello o ricorso in Cassazione limitatamente al risarcimento, senza incidere sulla responsabilità penale dell’imputato. Questo evita che la vittima resti legata alle scelte del P.M. e consente di difendere la propria pretesa economica in autonomia.

Quanto costa costituirsi parte civile (e cos’è il gratuito patrocinio)

Costituirsi parte civile non ha un costo fisso uguale per tutti, perché dipende dal tipo di reato e dalla complessità del procedimento. In generale, le spese principali sono due: la parcella dell’avvocato, che segue i parametri forensi e può variare da poche centinaia a diverse migliaia di euro in base al numero di udienze e all’impegno difensivo, e gli oneri processuali accessori (copie, notifiche, marche da bollo). Non è invece previsto il contributo unificato tipico dei giudizi civili, la costituzione in penale è esente.

Un capitolo importante è quello del gratuito patrocinio a spese dello Stato. L’art. 76 del DPR 115/2002 consente alla vittima di accedervi se il reddito familiare non supera i limiti di legge, oggi circa 12.838 euro annui, soglia che viene aggiornata periodicamente. Ma c’è di più, il comma 4-ter riconosce il gratuito patrocinio indipendentemente dal reddito alle vittime di determinati reati, come maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking, mutilazioni genitali femminili. In questi casi lo Stato copre per intero le spese legali, proprio per garantire un accesso effettivo alla giustizia.

Quando conviene costituirsi parte civile?

Il bilancio costi/benefici non è sempre scontato. Costituirsi parte civile consente di sfruttare la corsia veloce del processo penale, ma comporta anche dei rischi, se l’imputato è nullatenente, una condanna al risarcimento può restare ineseguita e le spese legali diventare un peso.

Gli esempi chiariscono meglio:

  • incidente stradale grave: i familiari della vittima si costituiscono parte civile contro l’autore del reato e citano come responsabile civile la compagnia assicurativa. Così ottengono una provvisionale immediata e hanno maggiori garanzie di effettiva liquidazione;
  • truffa a un consumatore: la parte civile può chiedere il risarcimento non solo del danno patrimoniale, ma anche di quello morale (stress, perdita di fiducia). Qui il costo dell’avvocato è bilanciato dalla rapidità della condanna e dalla possibilità di ottenere un acconto;
  • patteggiamento: la Cassazione ha chiarito che la parte civile può costituirsi anche in udienza preliminare nei procedimenti destinati al patteggiamento (Cass. sent. 38513/2024). Pur non potendo ottenere una sentenza sul merito della domanda risarcitoria, ha comunque diritto alla liquidazione delle spese legali. È un vantaggio concreto, perché evita che il danneggiato resti privo di tutela economica.

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