Tassazione atti giudiziari: chi paga, quando e come calcolare gli importi

Veronica Caliandro

5 Agosto 2025 - 12:34

Come funziona la tassazione atti giudiziari? Ecco chi paga, quando e come calcolare i relativi importi.

Tassazione atti giudiziari: chi paga, quando e come calcolare gli importi

Nel corso di un procedimento legale può capitare di imbattersi in atti soggetti a tassazione obbligatoria. Che si tratti di una sentenza, di un decreto ingiuntivo o di un provvedimento che conclude, anche parzialmente, una causa, è importante sapere quali sono gli obblighi fiscali previsti dalla legge, chi deve pagarli, relative tempistiche e modalità.

A tal proposito è bene sapere che la normativa vigente chiarisce ogni aspetto della tassazione degli atti giudiziari, con l’obiettivo di semplificare le procedure e favorire l’uso degli strumenti digitali per il calcolo e il pagamento delle imposte. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Normativa di riferimento aggiornata al 2025

La tassazione degli atti giudiziari è regolata principalmente da due importanti testi normativi, che continuano a rappresentare il quadro di riferimento anche nel 2025.

  • D.P.R. numero 131 del 26 aprile 1986, conosciuto come Testo unico dell’imposta di registro. In particolare, gli articoli 8 e 37 stabiliscono quali atti devono essere registrati obbligatoriamente e definiscono le modalità con cui si calcola l’imposta dovuta. Questo decreto stabilisce anche le differenze tra tassazione in misura fissa e in misura proporzionale, a seconda della natura dell’atto e della materia trattata.
  • D.P.R. numero 115 del 30 maggio 2002, ovvero il Testo unico sulle spese di giustizia, che disciplina in modo dettagliato gli oneri economici legati ai procedimenti giudiziari, incluse le imposte e i contributi dovuti per la registrazione di atti e provvedimenti.

Conoscere questi riferimenti normativi è importante per chiunque, professionisti e cittadini, si trovi coinvolto in un procedimento giudiziario e debba gestire gli aspetti fiscali legati alla registrazione degli atti.

Atti giudiziari soggetti a tassazione secondo la legge

Non tutti gli atti emessi da un’autorità giudiziaria sono soggetti a tassazione. In linea generale, sono soggetti a imposta di registro solo quegli atti che definiscono anche parzialmente un giudizio o che producono effetti giuridici rilevanti dal punto di vista patrimoniale o processuale. Nel dettaglio, ecco di seguito alcuni esempi di atti che oggi sono comunemente soggetti a tassazione.

  • Sentenze civili, tributarie e penali che determinano conseguenze economiche o patrimoniali per le parti coinvolte. Ad esempio, una sentenza che condanna al pagamento di una somma di denaro o che sancisce un diritto reale su un immobile.
  • Decreti ingiuntivi esecutivi, ossia quei provvedimenti che obbligano una parte a pagare una determinata somma e che possono essere immediatamente eseguiti, in caso di mancata opposizione.
  • Provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, cioè le decisioni prese in ambito di arbitrato che, per avere efficacia legale, devono essere rese esecutive da un giudice.
  • Sentenze straniere che, una volta riconosciute come valide in Italia, producono effetti giuridici nel nostro ordinamento, come ad esempio, una sentenza di divorzio o condanna economica emessa all’estero.
  • Atti di conciliazione giudiziale, quando il giudice omologa un accordo tra le parti che risolve la controversia.
  • Transazioni stragiudiziali, ma solo se coinvolgono la Pubblica Amministrazione. In questi casi, l’imposta si applica anche al di fuori del processo, purché l’accordo abbia valore giuridico.
  • Verbali di pignoramento ed esecuzione immobiliare, se previsti dalla legge e se producono effetti patrimoniali diretti.

Questi atti, una volta formati, devono essere registrati e l’imposta di registro deve essere versata entro i termini previsti. L’importo può variare a seconda della natura dell’atto, come visto in precedenza, e conoscere in anticipo l’obbligo di tassazione consente di evitare sanzioni o ritardi nella procedura.

Chi è obbligato al pagamento?

In base alla normativa vigente l’obbligo di versare l’imposta di registro è solidale tra le parti coinvolte nel procedimento. Questo significa che entrambe le parti, come ad esempio creditore e debitore, sono responsabili del pagamento. L’Amministrazione finanziaria può quindi rivolgersi a una qualsiasi delle parti per ottenere il versamento, indipendentemente da chi abbia vinto o perso la causa.

Tuttavia, nella prassi quotidiana, soprattutto per motivi organizzativi e per evitare ritardi nella registrazione, è spesso la parte vincitrice o l’avvocato che si occupa direttamente del pagamento. In molti casi ciò consente di velocizzare le procedure e procedere con l’eventuale esecuzione dell’atto o l’incasso di una somma.

Quando si paga?

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 20 giorni da quando l’atto diventa registrabile, ovvero da quando produce effetti giuridici tali da richiedere, secondo la legge, l’assolvimento dell’imposta. Ecco di seguito i casi più comuni:

  • per le sentenze, il termine decorre dal giorno in cui diventano definitive, cioè quando passano in giudicato e non sono più impugnabili;
  • per i decreti ingiuntivi, si conta dalla data della notifica al debitore, anche se impugnati;
  • per gli atti di conciliazione giudiziale o transazioni omologate, il termine inizia dal giorno della loro sottoscrizione o approvazione da parte del giudice.

Trascorso il termine di 20 giorni senza effettuare il versamento, si entra in regime di irregolarità fiscale. Questo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi di mora, che aumentano progressivamente in base al ritardo. Per questo motivo è sempre consigliabile monitorare attentamente le scadenze e procedere con il pagamento quanto prima, anche delegando l’adempimento al proprio legale o consulente fiscale.

Come calcolare gli importi della tassazione degli atti giudiziari

Il calcolo dell’imposta di registro varia in base alla natura dell’atto e può essere:

  • in misura fissa, ad esempio per le sentenze che non comportano trasferimenti patrimoniali o valori economici specifici. L’importo fisso attualmente è di 200€;
  • in misura proporzionale, quando l’atto ha un contenuto patrimoniale. In questi casi l’imposta si calcola applicando una percentuale al valore economico indicato nell’atto, come ad esempio una somma oggetto di condanna, un credito riconosciuto o un valore immobiliare.

Le aliquote proporzionali possono variare, ma in genere si aggirano intorno al 3% per le cause civili con condanna al pagamento di somme di denaro. Tuttavia, la normativa può prevedere aliquote differenti in base alla tipologia di atto e alla materia trattata, quali ad esempio successioni, locazioni e trasferimenti immobiliari.

Strumenti per il calcolo automatico della tassazione

L’Agenzia delle Entrate offre un servizio online aggiornato per effettuare il calcolo dell’imposta sugli atti giudiziari. Il servizio è accessibile dal portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il seguente percorso:

Cosa devi fare → Calcolare → Tassazione per la registrazione degli atti giudiziari → Accedi al servizio

L’utente, solitamente un professionista legale o una delle parti in causa, dovrà compilare una serie di campi, tra cui: codice ufficio finanziario individuabile tramite il codice catastale del comune, ma anche ente emittente, codice tributo di riferimento, anno, numero e natura del provvedimento.

Una volta completato l’inserimento dei dati, il sistema restituisce:

  • importo da versare;
  • causale corretta da utilizzare;
  • codice tributo e codice ufficio da indicare nel modello di pagamento;
  • istruzioni dettagliate per procedere al pagamento.

Se i dati non sono corretti, il sistema segnala l’errore e richiede la revisione dell’inserimento.

Come pagare

Oggi è possibile pagare l’imposta di registro relativa agli atti giudiziari tramite diverse modalità, tutte pensate per semplificare le procedure e favorire l’uso del digitale.

  • Modello F23, tradizionale e digitale. Il modello F23 può essere compilato e pagato online, tramite home banking o il portale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile recarsi presso sportelli bancari, uffici postali e agenti della riscossione. Il modello deve essere compilato indicando i dati restituiti dal servizio dell’Agenzia delle Entrate, ovvero codice ufficio, codice tributo, importo, causale e dati anagrafici del soggetto che effettua il pagamento.
  • PagoPA. La piattaforma PagoPA è utilizzata per molti tributi, inclusi quelli legati alla giustizia. Se l’atto è registrato o gestito da enti integrati con PagoPA, come tribunali o agenzie statali, è possibile pagare l’imposta tramite App IO, portali bancari abilitati, uffici postali, tabaccherie e altri esercizi autorizzati.

La tassazione degli atti giudiziari, quindi, continua a seguire principi chiari e consolidati, ma si avvale di strumenti tecnologici sempre più efficienti per semplificare il calcolo, ridurre gli errori e velocizzare i pagamenti. Onde evitare spiacevoli sorprese è fondamentale conoscere la normativa vigente, identificare correttamente la tipologia di atto, calcolare con precisione l’imposta dovuta e utilizzare i canali ufficiali per il relativo pagamento. Si invita comunque a consultare un professionista del settore per avere delucidazioni in merito al proprio caso specifico.

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