Eredi legittimi ed eredi legittimari: differenze e caratteristiche. Cosa c’è da sapere sulle quote spettanti e sul testamento?
Quando si parla di testamento e di eredità del defunto, spesso ci si imbatte in nozioni giuridiche cruciali per capire cosa impone la legge. Come, per esempio, i significati di eredi legittimi ed eredi legittimari.
Si tratta di due categorie distinte, anche se in alcuni casi possono coincidere. Se i primi (legittimi) ereditano solo se non c’è testamento, gli altri (legittimari) hanno sempre diritto a una parte, anche contro il testamento.
Conoscere nel dettaglio le peculiarità di ogni specifico erede è quindi fondamentale sia per la stesura di un testamento, sia per la legittima richiesta di ciò che spetta per legge alla morte del parente in questione.
Di seguito una guida chiara su chi sono gli eredi legittimi e gli eredi legittimari, con differenze e caratteristiche stabilite dalla legge.
Chi sono gli eredi legittimi?
Gli eredi legittimi sono coloro che succedono al defunto in mancanza di testamento. La successione avviene secondo le regole della successione legittima previste dal Codice Civile.
Questo è l’ordine degli eredi legittimi (in assenza di testamento):
- Coniuge e figli (in parti uguali)
- In assenza di figli: coniuge e ascendenti (genitori) o fratelli/sorelle
- In assenza di coniuge, figli, ascendenti e fratelli/sorelle: parenti fino al 6° grado
- In assenza di parenti: lo Stato
In sintesi, essi ereditano solo se non c’è testamento.
Chi sono gli eredi legittimari?
Gli eredi legittimari sono coloro che hanno diritto per legge a una quota minima dell’eredità, anche se il defunto ha fatto testamento. Si parla quindi di successione necessaria.
I legittimari sono solo:
- il coniuge
- i figli (naturali o adottivi)
- gli ascendenti (solo se mancano i figli)
Questi eredi hanno sempre diritto all’eredità, succedono al testatore secondo le quote stabilite per legge, quindi anche contro la volontà del de cuius, quando con il testamento o con donazioni in vita quest’ultimo abbia leso la cd. quota di legittima a essi riservata.
Gli eredi legittimari, lesi dalle disposizioni testamentarie, possono agire in giudizio per chiedere la riduzione della parte lasciata all’erede testamentario oltre la quota disponibile.
Differenza tra eredi legittimari ed eredi legittimi
La differenza tra la qualifica giuridica di erede legittimo e legittimario è sottile, ma di rilevanza fondamentale:
- gli eredi legittimi succedono al defunto in mancanza di testamento, magari perché annullato anche in parte, o invalido, o parziale;
- i legittimari hanno sempre diritto all’eredità, succedono al testatore secondo le quote stabilite per legge, quindi anche contro la volontà del de cuius, quando con il testamento o con donazioni in vita quest’ultimo abbia leso la cd. quota di legittima a essi riservata.
Gli eredi legittimari, lesi dalle disposizioni testamentarie, possono agire in giudizio per chiedere la riduzione della parte lasciata all’erede testamentario oltre la quota disponibile.
Qualora infatti gli eredi legittimari non venissero citati all’interno del testamento, essi dovrebbero appellarsi a una sentenza di accoglimento della domanda di riduzione.
Tale domanda potrebbe non essere accolta nel caso in cui l’ereditario abbia già percepito in passato donazioni pari o superiori alla sua quota di successione.
Quota di legittima: come si calcola?
Come detto i legittimari non possono essere privati della quota attribuita loro per legge, a prescindere dalla volontà del testatore. Questa quota è definita “di riserva” o “legittima”.
Infatti, per definizione l’eredità si distingue in due parti: la quota disponibile, della quale la persona può decidere eredi e condizioni nel testamento, e la quota di legittima, riconosciuta per legge ai discendenti e al coniuge del defunto.
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Come viene quindi calcolata la quota di legittima? Partendo da tutti i beni raccolti al momento dell’ apertura della successione e detratti i debiti ereditari, si somma a questo valore quello delle donazioni dirette e indirette fatte in vita dal defunto.
Schematicamente, per il calcolo della legittima occorre:
- formare anzitutto la cosiddetta “massa fittizia” e cioè sommare il valore dei beni relitti e di quelli donati;
- stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei “legittimari”;
- verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta e, in caso negativo, far luogo agli opportuni rimedi.
Per capire meglio a quanto ammonta la quota di legittima, di seguito riportiamo una tabella su come varia la percentuale della quota disponibile per il testamentario a seconda dei casi.
| Coniuge| Figli | Quota legittima| Quota disponibile| Diritto Abitazione|
|Sì| No| 50%| 50%| Al coniuge superstite|
|Sì| Sì, ma uno solo| 33% al coniuge e 33% al figlio| 33%| Al coniuge superstite|
|Sì| Sì, più di uno| 25% al coniuge, 50% ai figli (da dividere in parti uguali)| 25%| Al coniuge superstite|
|No| Sì, ma uno solo| 50%| 50%| |
|No| Sì, ma più d’uno| 66,66% (da dividere in parti uguali)| 33,33%| |
|No| No| ---| 100% (solo se mancano gli ascendenti)| |
Qualora infatti gli eredi legittimari non venissero citati all’interno del testamento, essi dovrebbero appellarsi a una sentenza di accoglimento della domanda di riduzione.
Tale domanda potrebbe non essere accolta nel caso in cui l’ereditario abbia già percepito in passato donazioni pari o superiori alla sua quota di successione.
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