Cosa fare se la ditta edile non completa i lavori?

Ilena D’Errico

12 Marzo 2023 - 22:24

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La ditta edile abbandona i lavori senza completarli: ecco cosa può fare il committente per difendersi e tutelarsi.

Cosa fare se la ditta edile non completa i lavori?

Per l’esecuzione di lavori, specie se piuttosto imponenti, incaricare una ditta edile sembra la soluzione più efficace in termini di qualità e tempistiche dello svolgimento. Cosa succede, però, se la ditta non completa i lavori? Ovviamente la legge prevede dei mezzi di tutela per il committente, che vanno dall’intimazione ad adempiere al risarcimento del danno per l’inadempimento.

Quando ci si può difendere se la ditta edile non completa i lavori

Se la ditta edile interrompe i lavori o non li termina entro il periodo previsto è necessario adire le vie legali, promuovendo una causa civile necessaria a quantificare l’inadempimento e predisporre, poi, le risoluzioni. A tal fine, il contratto sottoscritto dalle parti è senza dubbio una prova definitiva dell’obbligo in capo alla ditta, ma non è indispensabile. In particolare, è sufficiente qualsiasi prova documentale, ad esempio il preventivo dell’appaltatore, purché provi che i lavori sono stati affidati in un unico momento, e non in tempi diversi.

La dimostrazione che la commissione alla ditta edile comprendesse anche i lavori non eseguiti è indispensabile per determinare l’inadempimento, basato quindi sulla differenza fra le opere previste e quelle mancanti. Nel dettaglio, presupponendo la natura indivisibile della prestazione si configura un inadempimento totale anche nel caso di inadempimento parziale. In altre parole, se la ditta ha già eseguito alcuni lavori ma li abbandona senza completarli, è imputabile per l’inadempimento totale, in quanto la commissione prevedeva la realizzazione unitaria del progetto.

Come provare la commissione dei lavori quando non c’è un contratto

L’esistenza di un contratto scritto non è essenziale, in quanto si presuppone che la commissione dei lavori abbia di per sé generato un rapporto di fiducia fra le parti. Il committente si aspetta l’esecuzione corretta delle opere nei tempi previsti, mentre la ditta edile esige ovviamente il pagamento del corrispettivo dovuto.

In questo modo, si realizza comunque un contratto, che non è scritto bensì di tipo verbale. Per quanto riguarda il contratto d’appalto, infatti, la legge ammette la forma libera (tranne alcune eccezioni per la costruzione di navi e aeromobili). Gli elementi portanti del contratto rimangono gli stessi e vertono sui rispettivi obblighi delle parti. Obblighi di tipo funzionale, che non possono venire a mancare senza pregiudicare il contratto stesso. Nella pratica, questo significa che se il committente non paga o la ditta non esegue i lavori, la parte lesa ha il diritto di tutelarsi.

Allo stesso tempo, è molto importante anche valutare la gravità dell’inadempimento, altrimenti anche un banale ritardo potrebbe determinare l’immediata risoluzione del contratto. L’articolo 1455 del Codice civile ammette la risoluzione del contratto per inadempimenti non di scarsa importanza per l’interesse di una parte. Nel caso specifico, questo accade quando la ditta edile abbandona i lavori e le opere non realizzate sono superiori a quelle già prodotte. In questo senso, rileva nuovamente l’unicità della prestazione, importante per determinare proprio l’inadempimento.

Come difendersi dall’inadempimento della ditta edile

Sempre il citato articolo 1455 del Codice civile prevede l’intimazione e la diffida ad adempiere. Il committente ha quindi la facoltà di intimare in forma scritta il completamento dei lavori alla ditta. L’intimazione deve anche contenere il termine (non inferiore a 15 giorni) oltre il quale il contratto si considera risoluto. Altrimenti, anche la risoluzione giudiziale è utile per determinare lo scioglimento del contratto e quindi dispensare il committente dall’obbligo di pagamento.

Il rimedio principale è quindi rappresentato dalla risoluzione del contratto, grazie alla quale il committente può non pagare la parte rimanente non eseguita (o ricevere in restituzione quanto già corrisposto relativamente all’inadempimento). Oltretutto, la giurisprudenza ammette anche la richiesta di risarcimento danni per l’inadempimento, oltre che per vizi e difformità nelle prestazioni.

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