In vista della consultazione referendaria su alcune norme del diritto del lavoro, si propone una ricostruzione sintetica e chiara dei principali contenuti coinvolti nei quattro quesiti, con l’obiettivo di fornire informazioni accessibili anche ai non addetti ai lavori.
Il primo quesito riguarda la disciplina generale dei licenziamenti (scheda verde). Attualmente, ai rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015 si applica la legge Fornero (n. 92/2012), mentre per quelli successivi trova applicazione il decreto legislativo n. 23/2015, uno degli otto decreti attuativi del Jobs Act. In caso di approvazione referendaria, il d.lgs. 23/2015 verrebbe integralmente abrogato, rendendo applicabile a tutti la legge Fornero.
Tra le differenze principali:
– per i licenziamenti illegittimi per motivi discriminatori o manifestamente insussistenti, entrambe le normative prevedono la reintegrazione nel posto di lavoro;
– nei casi di licenziamento ritenuto ingiustificato dal giudice, entrambe prevedono un indennizzo, che va da 12 a 24 mensilità con la Fornero, e da 6 a 36 mensilità con il d.lgs. 23/2015;
– in caso di licenziamento collettivo con criteri di selezione giudicati irregolari, la Fornero prevede la reintegrazione, il decreto un indennizzo compreso tra 6 e 36 mensilità.
Il secondo quesito (scheda arancione) riguarda la disciplina dei licenziamenti nelle imprese minori, con meno di 15 dipendenti. Oggi la legge n. 604/1966, modificata dalla n. 108/1990, prevede un indennizzo tra 2,5 e 6 mensilità in caso di licenziamento ritenuto non sufficientemente motivato. L’approvazione del quesito comporterebbe la rimozione del limite massimo, lasciando al giudice la possibilità di stabilire l’indennizzo senza tetto.
Il terzo quesito (scheda grigia) interviene sulla disciplina dei contratti a termine, oggi regolata dal d.lgs. n. 81/2015. Attualmente è possibile assumere a tempo determinato, per una durata massima di 12 mesi, senza specificare una causale. Se approvato, il referendum renderebbe sempre obbligatoria l’indicazione della causale, con conseguente possibilità per il lavoratore di contestarne l’insufficienza o l’insussistenza in sede giudiziaria.
Il quarto quesito (scheda rossa) riguarda la corresponsabilità solidale nei casi di appalto. In base all’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l’impresa committente risponde in solido con l’appaltatrice per gli infortuni sul lavoro, salvo il caso in cui l’attività dell’appaltatrice sia del tutto estranea a quella del committente e presenti rischi specifici non riconducibili a quest’ultimo. L’approvazione referendaria eliminerebbe questa eccezione, estendendo la responsabilità solidale anche ai casi di rischio esclusivo dell’appaltatrice.
C’è da dire che il mercato del lavoro italiano, nei primi mesi del 2025, presenta un quadro complesso, caratterizzato da segnali di miglioramento e da criticità strutturali. A marzo 2025, il numero di occupati è pari a 24,3 milioni, con una lieve diminuzione rispetto al mese precedente (-16.000 unità), ma con un incremento di 450.000 unità rispetto a marzo 2024 (+1,9%) .
In termini di tipologia contrattuale, si osserva una crescita dell’occupazione tra i dipendenti permanenti (+4,2%) e gli autonomi (+0,9%) su base annua, mentre i dipendenti a termine registrano un calo significativo (-9,4%).
Questi dati evidenziano una tendenza verso una maggiore stabilità occupazionale, ma anche la necessità di interventi mirati per affrontare le sfide persistenti, come l’elevata disoccupazione giovanile e la precarietà del lavoro a termine. In questo contesto, le proposte referendarie in materia di lavoro devono essere valutate attentamente, considerando l’equilibrio tra la necessità di tutele per i lavoratori e la flessibilità richiesta dal mercato del lavoro.