Cos’è la mediazione familiare e quando è obbligatoria

Giorgia Dumitrascu

23 Giugno 2025 - 11:39

Dallo scontro al confronto. Come funziona la mediazione familiare? Chi la gestisce? E quali sono costi e tempi?

Cos’è la mediazione familiare e quando è obbligatoria

Da mesi le cose non vanno. Le conversazioni con tua moglie sono diventate ostili, i silenzi sempre più lunghi. Poi, all’improvviso, non riesci più a vedere tua figlia. Nessuna spiegazione, solo un muro. Ti senti escluso, disarmato, e il tribunale sembra l’unica strada. Ma è davvero così?

La mediazione familiare nasce proprio per affrontare situazioni come questa — quando la rottura della coppia mette in crisi anche il ruolo genitoriale. È uno strumento che può ridurre il conflitto, evitare cause lunghe e costose, e soprattutto tutelare i figli da tensioni emotive che non meritano di subire.

Cos’è la mediazione familiare?

Per dare una definizione, la mediazione familiare è:

“un procedimento volontario e riservato, per aiutare le coppie in crisi - sposate o conviventi - a gestire in modo costruttivo i conflitti derivanti dalla separazione o dal divorzio, con particolare attenzione alla tutela dei figli minori e alla continuità della co-genitorialità.”

La mediazione familiare è un istituto stragiudiziale di risoluzione dei conflitti che si fonda su tre pilastri fondamentali: volontarietà, imparzialità e terzietà del mediatore. La mediazione familiare ha come obiettivo il recupero della comunicazione genitoriale interrotta o compromessa; mirando alla ristrutturazione del rapporto, con effetti psicologici e relazionali positivi, soprattutto per i figli.

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di merito:

“la mediazione familiare può costituire un passaggio di grande rilievo per garantire il superiore interesse del minore nei procedimenti di separazione e affidamento (Trib. MI, sent. n. 2545/2022).”

È proprio in questa prospettiva che la legge italiana, attraverso le disposizioni del D. lgs. n. 28/2010, valorizza la mediazione come strumento idoneo a ridurre il contenzioso e a favorire soluzioni condivise e sostenibili nel tempo.

A cosa serve la mediazione familiare?

La mediazione familiare serve a fornire uno spazio neutro e protetto in cui le coppie in fase di separazione o divorzio possono affrontare i nodi più delicati della loro crisi relazionale. È uno strumento pensato per prevenire l’aggravarsi del conflitto e, soprattutto, per salvaguardare il benessere dei figli, che spesso subiscono in silenzio le conseguenze della rottura tra i genitori.
In particolare, il principale beneficio della mediazione familiare è quello di favorire l’assunzione condivisa delle responsabilità genitoriali, anche dopo la fine della convivenza.

La co-genitorialità, concetto cardine nel diritto di famiglia, trova nella mediazione uno strumento privilegiato per essere realizzata in modo equilibrato e rispettoso dei bisogni dei minori.

In sostanza, i percorsi di mediazione possono evitare l’esasperazione giudiziaria e contenere le spese legali.

Quando è obbligatoria? Ecco cosa dice la legge

La mediazione familiare, pur essendo nella maggior parte dei casi volontaria, può essere obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Con la riforma Cartabia D.lgs. n. 149/2022, la mediazione familiare ha assunto un ruolo centrale nei procedimenti che coinvolgono figli minori, figli con disabilità o non autosufficienti. In questi casi, l’ordinamento prevede che il giudice possa disporre l’invio delle parti a un primo incontro informativo sulla mediazione, allo scopo di verificare la possibilità di gestire il conflitto in modo collaborativo, prima di intraprendere il giudizio.

Quindi, non si tratta propriamente di obbligatorietà ma di una “condizione di procedibilità” che deve essere esperita per poter proseguire la causa.

Procedura di mediazione familiare: fasi operative, durata e passaggi

Il primo passo è la presentazione di un’istanza di avvio della mediazione, che può essere depositata presso un organismo iscritto al registro del Ministero della Giustizia. L’istanza può essere unilaterale o congiunta: in entrambi i casi, l’organismo ha l’obbligo di convocare le parti per un primo incontro informativo. Questo primo incontro deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza disp. att. D.lgs. n. 149/2022.

Se le parti accettano di proseguire, si definisce un calendario di incontri che prevede sedute individuali e congiunte, secondo la valutazione del mediatore. Il numero di incontri varia in base alla complessità del caso, ma la durata massima dell’intero percorso non può superare i 90 giorni.

Alla conclusione del percorso, il mediatore redige un verbale che attesta l’esito dell’incontro: accordo raggiunto, mancato accordo o interruzione del percorso. Qualora si raggiunga un’intesa, questa può essere recepita in un accordo formale da far omologare al giudice, soprattutto se attiene a diritti indisponibili o alla regolazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli.

Se la mediazione familiare si svolge parallelamente a un procedimento giudiziario, il giudice può sospendere l’udienza per consentire lo svolgimento della procedura stragiudiziale e può valutare il comportamento delle parti nel decidere sulle spese e sulle condizioni dell’affidamento.

Costi della mediazione familiare: cifre 2025 e agevolazioni

Sul piano economico, nel 2025 le tariffe medie dei mediatori familiari oscillano tra i 40 e i 100 euro a seduta, a seconda del territorio, del numero dei partecipanti e dell’organismo prescelto. Ogni incontro dura in media dai 60 ai 90 minuti e, salvo eccezioni, non si superano le 10 sedute complessive. Va sottolineato che la mediazione familiare non è soggetta al pagamento del contributo unificato, in quanto non si tratta di un procedimento giudiziario.

Esistono inoltre numerose forme di mediazione familiare gratuita o a costo ridotto. In molte città, i centri comunali per la famiglia e alcuni enti del terzo settore offrono mediazione gratuita a determinate fasce di popolazione, in particolare nei casi di bassa capacità reddituale. È previsto anche l’accesso alla mediazione con patrocinio a spese dello Stato, purché siano rispettati i requisiti economici previsti dal D.P.R. n. 115/2002 - reddito imponibile IRPEF non superiore a € 12.838,01. In questo caso, le spese sono integralmente a carico dell’erario, purché la mediazione sia svolta da organismi accreditati e con l’assistenza di un avvocato abilitato al gratuito patrocinio.

Per quanto riguarda gli oneri aggiuntivi, non vi sono costi fissi obbligatori né bolli da corrispondere, salvo il caso in cui l’accordo raggiunto venga successivamente recepito in una scrittura da omologare in tribunale.

Il mediatore familiare: ruolo, competenze e certificazioni

Il mediatore familiare è un professionista formato per accompagnare le coppie in crisi nel percorso di mediazione. Non è un giudice né un consulente legale.

“Il suo ruolo è quello di garantire uno spazio neutrale di confronto, aiutando le parti a ristrutturare la comunicazione interrotta, soprattutto nei casi in cui sono coinvolti figli minori.”

È una figura che, pur non essendo regolata da un albo professionale, deve possedere una formazione in ambito giuridico, psicologico e relazionale, oltre ad aver completato un percorso formativo riconosciuto, conforme agli standard nazionali o internazionali.

Per diventare mediatore familiare, occorre seguire un corso specialistico di almeno 240 ore, comprensivo di teoria e tirocini. Inoltre, il professionista deve mantenere aggiornate le proprie competenze attraverso la formazione continua.

Nel concreto, il mediatore familiare è imparziale non impone decisioni, non formula giudizi, né assume il ruolo di arbitro. Tale approccio si fonda su principi di riservatezza, equidistanza e volontarietà, che sono essenziali per il buon esito della mediazione. L’autorevolezza del mediatore si misura anche nella capacità di comprendere la dinamica emotiva e giuridica del conflitto, senza farsi coinvolgere né prendere posizione.

Mediazione, negoziazione assistita o contenzioso: quale percorso scegliere?

La negoziazione assistita, disciplinata dal D. l. n. 132/2014, è invece un accordo raggiunto dalle parti con l’assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati. È uno strumento giuridico vincolante, idoneo a produrre effetti analoghi a quelli di una sentenza, purché l’accordo venga trasmesso al P.M. per il nulla osta o l’autorizzazione. A differenza della mediazione, non richiede la presenza di un terzo neutrale, ma presuppone che le parti siano già pronte a raggiungere un’intesa, e consente di definire formalmente anche aspetti patrimoniali, affidamento, mantenimento e uso della casa familiare.

Infine, il contenzioso è la strada giudiziale tradizionale. La decisione viene rimessa al giudice, che valuta le prove, ascolta i minori ove previsto, e stabilisce le condizioni della separazione o del divorzio. Si tratta di un procedimento più lungo, costoso e imprevedibile, spesso gravoso emotivamente per le parti e per i figli coinvolti.

Nel decidere quale percorso scegliere tra mediazione, negoziazione assistita o causa, occorre valutare non solo il livello di conflittualità, ma anche la disponibilità delle parti a collaborare e la presenza di figli minori. In linea generale, la mediazione è preferibile quando vi è ancora spazio per un dialogo costruttivo; la negoziazione assistita quando vi è già un’intesa di massima che necessita di formalizzazione; il contenzioso quando ogni altra opzione è fallita o inapplicabile.

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