Cos’è la controquerela e a cosa serve?

Giorgia Dumitrascu

27 Ottobre 2025 - 13:29

Hai ricevuto una querela? Prima di reagire con una controquerela, leggi la guida legale per capire rischi, tempi e differenze con denuncia ed esposto.

Cos’è la controquerela e a cosa serve?

Ricevere una querela spaventa e la prima reazione è spesso quella di rispondere presentandone un’altra, ma la controquerela non è una vendetta, né un escamotage processuale per neutralizzare l’accusa. La questione tocca chiunque si trovi coinvolto in un procedimento penale: professionisti, imprenditori, cittadini comuni che si sentono ingiustamente accusati e cercano una via d’uscita legale.

Eppure, nella pratica il meccanismo della controquerela viene spesso frainteso. Si ritiene erroneamente che sia sufficiente dimostrare l’infondatezza dell’accusa ricevuta, quando invece bisogna provare che chi ha sporto querela ha commesso a sua volta un reato, come calunnia o diffamazione, e lo ha fatto sapendo di mentire. È il caso, ad esempio, di un uomo denunciato dall’ex moglie per lesioni mai avvenute; in questa ipotesi, può controquerelarla per calunnia, perché la denuncia falsa costituisce a sua volta un reato.

Controquerela: che cos’è e in cosa differisce dalla querela

Chi riceve una querela spesso reagisce d’istinto: “adesso lo querelo anche io!”, senza considerare che la controquerela non è un gesto speculare né uno strumento di rivalsa.

“Conviene controquerelare quando esistono elementi oggettivi che dimostrano il dolo dell’accusatore, cioè la consapevolezza di aver formulato un’accusa falsa o diffamatoria.”

In sostanza, la controquerela è una querela proposta dal querelato contro il querelante che quindi segue integralmente la disciplina generale della querela ordinaria. Non si tratta di un istituto autonomo ma dello stesso diritto di querela riconosciuto dall’art. 120 c.p.:

“Salvo che la legge disponga altrimenti, nessuno può essere punito per un reato commesso a danno di una persona determinata se non su querela della persona offesa o del suo rappresentante legale.”

La sola differenza con la querela sta nel presupposto, cioè, che si procede a controquerela quando si ritiene che la querela ricevuta sia infondata o lesiva della propria reputazione. Ma non basta che la prima querela sia “debole”, occorre verificare se sussistono gli elementi del reato che si intende contestare, con gli stessi oneri probatori di una querela.

Rischi legali della controquerela

Sul piano processuale, la controquerela non incide sul procedimento originario. In sostanza, chi la presenta non ottiene la sospensione né l’annullamento della prima querela, ma istituisce un nuovo procedimento che viaggia in parallelo, con il proprio Pubblico Ministero, i propri tempi e i propri esiti.

Con il rischio di alimentare due procedimenti destinati all’archiviazione, con spese duplicate e la possibilità di vedersi contestare l’uso strumentale dell’azione penale. Infatti, in giurisprudenza è consolidato che l’esercizio del diritto di querela e, più in generale, l’uso degli strumenti processuali non può degenerare in condotte vessatorie o seriali.

Quando la controquerela diventa calunnia

Ciò accade se chi è stato querelato sceglie di reagire presentando accuse costruite o distorte, nel tentativo di screditare l’autore della prima querela o capovolgere la propria posizione nel procedimento.

«La calunnia si configura se qualcuno attribuisce a un’altra persona un reato pur sapendo che è innocente.»

Questo significa che il fulcro non risiede tanto nell’inesistenza oggettiva del fatto, ma nella consapevolezza soggettiva di accusare un innocente. In altre parole, la calunnia non richiede che il reato non sia mai avvenuto in assoluto, ma basta che la persona accusata non lo abbia commesso e che chi sporge querela lo sappia.

Pertanto, se chi propone la controquerela crede in buona fede che l’altro abbia commesso un reato, ma si sbaglia sui fatti, non si configura calunnia perché manca la consapevolezza della falsità dell’accusa.

Quando la controquerela integra diffamazione

Diverso è il caso in cui la controquerela non presenta accuse inventate, ma offese personali, insinuazioni o giudizi denigratori. In tal caso, si è davanti a una diffamazione perché si colpisce la reputazione dell’altro anziché denunciare un fatto penalmente rilevante. A chiarirlo è la Cassazione:

“L’esercizio del diritto di querela non scrimina l’uso di espressioni gratuitamente offensive e non necessarie alla descrizione dei fatti” (Cass. pen., sez. V, n. 1874/2022).

Pertanto, perché si configuri diffamazione, l’atto deve contenere frasi o giudizi idonei a ledere l’onore o la reputazione dell’altra parte. Tali espressioni, inoltre, non devono essere funzionali alla difesa o necessarie alla descrizione dei fatti, ma avere il solo scopo di screditare o denigrare la persona accusata.

Quando la controquerela costituisce simulazione di reato

La simulazione di reato si verifica quando attraverso dichiarazioni o prove alterate, si induce l’autorità giudiziaria a credere che sia stato commesso un reato inesistente. Può accadere anche con fatti esagerati o presentati in modo fuorviante, come referti non pertinenti, messaggi manipolati o omissioni di parti rilevanti. In questi casi oltre all’archiviazione della controquerela si rischia l’apertura di un nuovo fascicolo a carico di chi l’ha presentata.

Infatti, il P.M. può disporre d’ufficio l’iscrizione di un nuovo procedimento penale a carico di chi ha presentato l’atto. Così, la controquerela archiviata per mancanza di riscontri può trasformarsi automaticamente in una “notitia criminis” contro chi l’ha sottoscritta, con l’iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato art. 335 c.p.p..

Entro quando presentare la controquerela

Il termine ordinario per proporre controquerela è di tre mesi dalla notizia del fatto art. 124 c.p.. La “notizia del fatto” coincide con il momento in cui l’interessato viene a conoscenza della querela presentata contro di lui, non con la data del deposito presso la Procura. Ciò significa che il computo del tempo inizia quando si riceve una comunicazione ufficiale che attesti l’esistenza della querela.

“Scaduto il termine per presentare una controquerela, l’atto diventa inammissibile, poiché il Pubblico Ministero è tenuto a chiedere l’archiviazione per tardività.”

Nonostante ciò, prima di depositare l’atto, è opportuno valutare se convenga attendere l’evoluzione del procedimento principale, in modo da avere accesso agli atti e calibrare la controquerela sulla base delle accuse effettivamente mosse. La linea di equilibrio sta nella capacità di coordinare i tempi difensivi e procedurali per costruire un atto solido, incrociando verbali, atti e documenti del primo procedimento.

Controdenuncia e controquerela: differenze e conseguenze pratiche

Il termine «controdenuncia» è una formula giornalistica priva di fondamento normativo o procedurale, usata nel linguaggio comune per indicare quella che, in realtà, è semplicemente una denuncia ordinaria. La denuncia, a differenza della controquerela, non attiva un procedimento penale su richiesta della persona offesa, ma informa l’autorità che, se ritiene la notizia fondata, iscrive il fatto nel registro delle notizie di reato e procede d’ufficio.

Quindi, serve solo per i reati perseguibili d’ufficio, come omicidio, furto, truffa o lesioni gravi.
Infine, l’esposto, altra parola spesso abusata, non è né una querela né una denuncia.

È una segnalazione all’autorità per chiedere un intervento o una valutazione su un comportamento altrui. Può avere valore informativo o preventivo, ma non dà luogo a un procedimento penale autonomo, salvo che emergano reati perseguibili d’ufficio.

È uno strumento utile, ma solo quando serve a far accertare una situazione, non a difendersi da un’accusa. Sul piano pratico, denuncia, querela ed esposto non hanno lo stesso peso probatorio. Una denuncia o una querela entrano nel fascicolo processuale e possono essere acquisite come prove documentali, mentre l’esposto resta un atto di impulso informativo, utile a segnalare, ma privo di valore probatorio autonomo, se non per la sua data certa.

Argomenti

# Legge
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