Contributi INPS, istruzioni e scadenza per la ripresa dei versamenti

Rosaria Imparato

21/07/2020

27/08/2020 - 12:00

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Contributi previdenziali e premi assicurativi, con il messaggio INPS n. 2871 del 20 luglio 2020 l’INPS fornisce le istruzioni e la scadenza per la ripresa dei versamenti in seguito alla sospensione dei termini.

Contributi INPS, istruzioni e scadenza per la ripresa dei versamenti

Contributi INPS, arrivano le istruzioni per la ripresa del versamento tramite il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020. I contributi infatti erano stati oggetto di una sospensione a opera del decreto Cura Italia, poi prorogata dal decreto Liquidità e anche Rilancio.

La sospensione riguardava non solo gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ma anche dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La ripresa dei versamenti ha due scadenze: il 31 luglio e il 16 settembre 2020.

La data di luglio riguarda le imprese florovivaistiche, mentre quella di settembre riguarda la più amplia platea di beneficiari di partite IVA che hanno beneficiato della sospensione dei termini.

Contributi INPS, istruzioni e scadenza per la ripresa dei versamenti

Il messaggio INPS n. 2871 del 20 luglio 2020 descrive le modalità di ripresa dei versamenti contributivi sospesi.

Come anticipato, è stato il decreto Cura Italia a sospendere il versamento dei contributi e dei premi per l’assicurazione. Il decreto Liquidità prima e il Rilancio poi si sono occupati di prorogare la misura.

La data del 31 luglio riguarda le imprese florovivaistiche. Tutte le altre partite IVA devono cerchiare in rosso sul calendario il 16 settembre, data entro la quale vanno effettuati i versamenti.

Le aziende che hanno beneficiato della suddetta sospensione possono decidere se pagare in un’unica soluzione o a rate. Nel secondo caso devono tenere in considerazione che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

Inoltre, le aziende con dipendenti beneficiarie della sospensione contributiva che non hanno trasmesso i dati Uniemens, dovranno provvedere all’adempimento entro il 16 settembre 2020 (entro il 31 luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico.

Il versamento va effettuato tramite modello F24.

Messaggio INPS n. 2871 del 20 luglio 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni contabili

Contributi INPS, artigiani e commercianti: istruzioni per l’istanza di sospensione e rateizzazione

Il decreto Liquidità, tra le varie misure, ha anche sospeso i contributi dovuti da artigiani e commercianti in scadenza al 18 maggio 2020.

I beneficiari di tale sospensione dovranno presentare istanza di sospensione, valida anche come domanda di rateizzazione, tramite la procedura disponibile sul sito dell’INPS seguendo il percorso:

  • Prestazioni e servizi;
  • Tutti i servizi;
  • Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19.

Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (ovvero la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro il 16 settembre 2020 (in un’unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare un’apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato e da utilizzare per il versamento.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell’istanza gli interessati dovranno dichiarare, utilizzando la casella indicata nell’invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, ovvero di essere in possesso dei requisiti richiesti.

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