Contributi a fondo perduto: incongruenza tra istruzioni Ade e DL Sostegni

Rosaria Imparato

27 Marzo 2021 - 19:43

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Contributi a fondo perduto: necessario un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate che rettifichi quanto previsto nel provvedimento dello scorso 23 marzo per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel 2019.

Contributi a fondo perduto: incongruenza tra istruzioni Ade e DL Sostegni

Contributo a fondo perduto anche senza calo di fatturato: attenzione alle istruzioni, c’è un’incongruenza tra la norma ed il provvedimento attuativo.

Il DL Sostegni, infatti, da un lato prevede che il contributo a fondo perduto possa essere chiesto anche dalle partite IVA aperte dal 1° gennaio 2019 senza il requisito del calo di fatturato del 30%.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, invece, prevedono questo requisito anche per le partite IVA aperte nel 2019 che hanno subito un calo di fatturato inferiore al 30%.

E ciò rappresenta un’evidente incongruenza.

Facciamo degli esempi pratici, in attesa che arrivi un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fondo perduto senza calo di fatturato: istruzioni sbagliate? I dubbi sulle modalità di calcolo

Il DL Sostegni ai commi 5 e 6 dell’articolo 1 prevede che:

“Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.”

Il punto 2.4 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede, invece, quanto segue:

per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche)”.

Quindi, sia il DL Sostegni che le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per fare domanda, prevedono che per le partite IVA attivate dopo il 31 dicembre 2018 possano accedere al fondo perduto senza il requisito di calo del fatturato in misura di:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per le imprese.

La differenza fondamentale qual è? È che se il contribuente ha aperto la partita IVA nel 2019 ed il suo calo di fatturato è inferiore al 30%, il calcolo si fa applicando la percentuale di contributo associato al livello di fatturato al calo della media.

Facciamo un esempio pratico.

Fondo perduto senza calo di fatturato: istruzioni sbagliate? Si attende un chiarimento delle Entrate

Facciamo un esempio pratico per capire di cosa stiamo parlando.

Una ditta individuale ha aperto la partita IVA gennaio 2019, e in tutto l’anno ha fatturato 550.000 euro, e nel 2020 ha fatturato 540.000 euro.

Il fatturato medio mensile 2019 è 50.000 euro (il mese di gennaio 2019 va escluso, quindi è 550.000/11), mentre il fatturato mensile del 2020 (540.000/12) è di 45.000 euro.

Il calo del fatturato medio mensile del 2020 rispetto al 2019 è del 10%, ma il soggetto ha comunque accesso al fondo perduto - stando a quanto previsto dall’articolo 1 del DL Sostegni - perché il requisito della riduzione del fatturato del 30% non si applica a chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Al calo medio mensile di 5.000,00 euro si dovrebbe applicare la percentuale del 40%

Il contributo a fondo perduto spettante sarebbe di quindi pari ad euro 2.000,00 (il 40% di 5.000,00), che è superiore al minimo spettante per le ditte individuali (1.000,00 euro).

Invece, a guardare le istruzioni delle Entrate e il testo del provvedimento, visto che il calo di fatturato è inferiore alla soglia del 30%, al richiedente spetterebbero 1.000,00 euro trattandosi di una persona fisica.

La differenza tra i due contributi spettanti è notevole: proprio per questo motivo si attendono dei chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

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