Fondo perduto, le associazioni tra professionisti devono restituire il contributo

Rosaria Imparato

22 Settembre 2020 - 13:40

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I contributi a fondo perduto non spettano alle associazioni tra professionisti iscritti agli Ordini, che quindi devono procedere alla restituzione del finanziamento, senza la maggiorazione delle sanzioni. I dettagli nella risposta all’interpello n. 377 che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 18 settembre 2020.

Fondo perduto, le associazioni tra professionisti devono restituire il contributo

Contributi a fondo perduto, le associazioni di professionisti iscritti agli Ordini non hanno diritto al finanziamento e quindi lo devono restituire.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva con la risposta all’interpello n. 377 del 18 settembre 2020. In pratica quindi, nonostante l’articolo 25 del decreto Rilancio abbia istituito il contributo a fondo perduto per aiutare partite IVA e società in difficoltà economica a causa della pandemia, le associazioni di professionisti iscritti agli Ordini sono esclusi da tale beneficio.

Qualora l’avessero richiesto e ricevuto, dunque, devono procedere alla restituzione del finanziamento, senza l’aggiunta di sanzioni.

Fondo perduto, le associazioni tra professionisti devono restituire il contributo

Continua l’epopea dei professionisti iscritti agli Ordini: già esclusi dalla possibilità di chiedere il contributo a fondo perduto, si chiude un’altra porta.

Con la risposta all’interpello n. 377 del 18 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche le associazioni di professionisti iscritti agli Ordini non hanno diritto al contributo a fondo perduto, e dunque devono procedere alla restituzione del finanziamento ricevuto.

Risposta all’interpello AdE n. 377 del 18 settembre 2020
Articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020. Associazione tra professionisti.

Da dove nasce l’equivoco, visto che il decreto Rilancio esclude le associazioni di professionisti? La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 ha incluso tra i beneficiari del contributo a fondo perduto:

“le associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR”

Molte associazioni hanno quindi chiesto il contributo, alla luce del chiarimento fornito dalla circolare n. 15/E. Con la risposta all’interpello in commento però l’Agenzia delle Entrate ha messo fine ai dubbi dei professionisti: le associazioni tra iscritti agli Ordini non hanno accesso al finanziamento a fondo perduto, e dunque devono provvedere alla restituzione del contributo.

Restituzione contributo a fondo perduto senza sanzioni per le associazioni di professionisti iscritti agli Ordini

Nella risposta all’interpello in commento l’Agenzia delle Entrate riprende anche lo Statuto dei diritti del contribuente, che per quanto riguarda le sanzioni prevede:

“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.”

L’Agenzia delle Entrate è dunque consapevole che la norma di riferimento dei contributi a fondo perduto è caratterizzata da notevoli incertezze, soprattutto per i professionisti agli Ordini.

Per questo motivo, nella procedura di restituzione del contributo a fondo perduto indebitamente ricevuto, le associazioni di professionisti non dovranno pagare le sanzioni (gli interessi, invece, sì).

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