Ho ricevuto una contestazione delle Liquidazioni periodiche Iva, casa devo fare? Ecco in quali casi l’Agenzia delle Entrate scrive per errori nelle LIPE e come difendersi.
Cosa succede quando l’Agenzia delle Entrate provvede a una contestazione per errori nelle Liquidazioni periodiche Iva? Entro il 30 settembre 2025 i titolari di partita Iva, esclusi i forfettari, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le Liquidazioni periodiche Iva relative al secondo trimestre 2025.
In seguito ai controlli dell’Agenzia delle Entrate possono emergere anomalie, in questo caso prende il via la procedura di contestazione delle Liquidazioni periodiche Iva.
Le comunicazioni LIPE 2025 riassumono le operazioni attive e passive poste in essere nel trimestre di riferimento, oltre ai dati relativi alle situazioni di debito e/o credito IVA.
Devono quindi essere indicati i dati inerenti la fatturazione effettuata, ma in quali casi è possibile la contestazione delle liquidazioni periodiche Iva e come comportarsi?
In quali casi ci sono contestazioni delle Liquidazioni periodiche Iva?
Le comunicazioni LIPE sono un adempimento contabile che consente di verificare le operazioni compiute dai titolari di partita IVA. In ogni singola comunicazione devono essere riassunte le operazioni che hanno dato luogo a IVA a credito e a debito. La trasmissione avviene entro la fine del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. La prossima scadenza è il 30 settembre 2025.
L’Agenzia delle Entrate contesta le Liquidazioni periodiche Iva nel caso in cui ci sia incongruenza tra la fatturazione e le LIPE e nel caso in cui ci siano incongruenze tra i dati della dichiarazione Iva e le Liquidazioni periodiche stesse. Nel dettaglio:
- incongruenze tra le LIPE inviate e la dichiarazione annuale IVA;
- importi versati risultano inferiori a quelli dichiarati;
- errori di calcolo, nelle compensazioni o nei crediti riportati;
- assenza di documentazione per detrazioni o crediti utilizzati;
- dati trasmessi telematicamente risultano incompleti o inesatti.
Cosa fare se si riceva una contestazione liquidazioni periodiche Iva?
Nella contestazione dell’Agenzia delle Entrate inerente la LIPE, oltre a essere indicato l’errore che ha portato alla contestazione, sono indicate le somme da versare e corrispondono alla minore imposta versata, a cui si aggiungono sanzioni e interessi.
In seguito alla contestazione è possibile anche l’iscrizione a ruolo delle somme e, infine, il recupero coattivo.
Come sono contestati gli errori nelle comunicazioni LIPE? Con l’entrata in vigore delle nuove norme, il contribuente riceve in prima battuta lo schema di atto cioè la bozza dell’atto che il Fisco intende adottare, lo stesso ha l’obiettivo di instaurare un dialogo con il contribuente ed evitare il contenzioso.
Tutte le possibili soluzioni alla contestazione delle LIPE 2025
La schema di atto è disciplinato dall’articolo 6-bis del nuovo Statuto dei diritti del contribuente.
Se il contribuente si rende conto di non poter presentare deduzioni in proprio favore, può aderire allo schema di atto e di conseguenza avere una riduzione delle sanzioni. In questo caso entro 30 giorni dalla notifica si presenta un’istanza di adesione.
I vantaggi dell’istanza di adesione sono legati alla riduzione delle sanzioni, fino a 1/3 del minimo previsto dalla legge per la violazione/i contestata. In questa fase è inoltre ancora possibile il ravvedimento operoso con una liquidazione integrativa.
Il contribuente può versare il dovuto, oppure può instaurare un dialogo e trasmettere all’Agenzia delle Entrate la documentazione giustificativa delle proprie Liquidazioni periodiche Iva.
Lo schema di atto non è impugnabile.
Nel caso in cui il contribuente non abbia nessuno dei due comportamenti, l’Agenzia delle Entrate provvede all’inoltro dell’avviso di accertamento vero e proprio.
Se il contribuente, invece, trasmette la documentazione, l’Agenzia può accoglierla e quindi la procedura si estingue, può accogliere parzialmente e in questo caso l’avviso di accertamento avrà a oggetto solo le somme che restano contestate.
L’Agenzia può, infine, non ritenere idonea la documentazione e quindi procedere all’avviso di accertamento. In questo caso deve motivare in modo adeguato il mancato accoglimento dei rilievi del contribuente.
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