Il congedo parentale può essere frazionato a ore. Ecco quando se ne può fruire, per quante ore ogni giorno e come cambia la retribuzione.
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Il congedo parentale può essere fruito anche ad ore, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
Saper comprendere come funziona il congedo parentale a ore è molto importante vista l’utilità di questo strumento nel bilanciare gli impegni professionali e familiari. Una possibilità riconosciuta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24 dicembre 2012), con la quale è stata resa maggiormente flessibile la fruizione del congedo parentale dando la possibilità di fruirne anche ad ore, e poi rafforzata dal Jobs Act (Dlgs n. 80/2015), che ha introdotto un criterio valido anche quando il contratto collettivo non disciplina la materia.
In questo modo, ai lavoratori dipendenti viene permesso di astenersi dal lavoro per prendersi cura dei figli solo per il tempo strettamente necessario. E dal 1° gennaio 2026, per effetto della legge di Bilancio 2026, il congedo si può utilizzare fino ai 14 anni del figlio, non più fino ai 12. Se quindi non c’è bisogno di prendere un’intera giornata di permesso, si può frazionare a ore il congedo parentale con un duplice vantaggio: da una parte si conservano i giorni per quando ce n’è davvero bisogno e dall’altra si evita che lo stipendio subisca troppo le conseguenze del taglio previsto dalla misura. Nel periodo in cui si gode del congedo parentale spetta infatti una retribuzione parziale, generalmente del 30%, che sale all’80% per un massimo di tre mesi grazie alle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025.
Ecco perché, se c’è la possibilità di godere solo parzialmente del congedo parentale, è importante coglierla.
Esistono però dei limiti di ore richiedibili giornalmente, il cui superamento comporta la fruizione del congedo per l’intera giornata lavorativa. La disciplina dettagliata su quante ore di congedo parentale si possono prendere ogni giorno è stabilita dalla contrattazione collettiva (Ccnl) di riferimento e, in sua assenza, dalla legge. La richiesta deve poi essere motivata dalla necessità di prendersi cura del figlio: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 509 dell’11 gennaio 2018 e con un orientamento confermato anche nel 2025, ha chiarito che utilizzare il congedo per attività estranee alla cura del bambino può giustificare il licenziamento per giusta causa.
A tal proposito, in questa guida approfondiremo le modalità di fruizione del congedo parentale a ore, utilizzando come riferimenti normativi principali l’articolo 32 del Dlgs n. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità), la circolare Inps n. 152/2015 e il messaggio Inps n. 6704/2015, che chiarisce la compatibilità con altri permessi, oltre alla circolare Inps n. 95/2025, che ha aggiornato le percentuali di indennità, e al messaggio Inps n. 251/2026, dedicato all’estensione a 14 anni.
Congedo parentale a ore, chi può farne richiesta
Possono usufruire di questa sorta di permessi a ore tutti coloro che hanno diritto al congedo parentale come lavoratori dipendenti. Il congedo spetta ai genitori naturali, adottivi o affidatari in costanza di rapporto di lavoro. Il diritto al congedo parentale a ore, quindi, si acquisisce già nel momento della nascita del figlio o del suo ingresso in famiglia: la madre può utilizzarlo dalla fine del congedo di maternità, il padre dalla data di nascita.
Dal 1° gennaio 2026 l’arco temporale di fruizione è il seguente:
- figli naturali: entro i primi 14 anni di vita del bambino;
- adozione o affidamento: entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma non oltre il compimento della maggiore età.
Per i periodi di congedo fruiti fino al 31 dicembre 2025 resta valido il vecchio limite dei 12 anni. L’estensione riguarda solo i lavoratori dipendenti: per gli iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi restano in vigore i limiti temporali precedenti. L’Inps ha aggiornato la procedura telematica di domanda l’8 gennaio 2026.
Durata complessiva del congedo parentale
La durata complessiva del congedo parentale è stata modificata dal Dlgs n. 105/2022, con il quale è stata recepita la direttiva Ue 2019/1158, che ha rafforzato le tutele per i lavoratori che devono conciliare i tempi della vita lavorativa con quelli dedicati alla famiglia. La legge di Bilancio 2026 ha allungato la finestra temporale per usarlo, ma non ha aumentato i mesi disponibili.
Per effetto delle regole in vigore:
- ciascun genitore può astenersi per un massimo di 6 mesi, continuativi o frazionati;
- il padre arriva a 7 mesi se si astiene per almeno 3 mesi;
- la coppia di genitori non può superare il limite complessivo di 10 mesi, che diventano 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi;
- al genitore solo spettano 11 mesi.
Ovviamente, in tale computo sono compresi sia i mesi che i giorni e le ore di permesso.
È bene specificare che, a differenza dei permessi per allattamento, il congedo parentale può essere fruito anche contemporaneamente dai genitori.
Ore di permesso, la differenza con i riposi per allattamento
Abbiamo appena accennato ai permessi per allattamento: questi non vanno confusi con il congedo parentale a ore poiché si tratta di due strumenti differenti.
Questi permessi sono riconosciuti solamente per il 1° anno di età del figlio, per 1 o 2 ore al giorno a seconda dell’orario d’impiego.
Il congedo parentale a ore, invece, si inserisce nel monte complessivo del congedo parentale: le ore utilizzate vengono sottratte dai 10 mesi complessivi (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi o nel caso del genitore solo).
Quante ore di congedo parentale si possono prendere al giorno?
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo, i criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero bisogna fare riferimento al proprio Ccnl, anche di secondo livello. La legge di stabilità 2013, che ha introdotto la fruizione oraria del congedo parentale, ha infatti rinviato la disciplina di questi temi alla contrattazione collettiva, che può prevedere anche fruizioni inferiori alla mezza giornata.
Qualora nel contratto collettivo non ci siano indicazioni sulle modalità di fruizione del congedo parentale a ore, si applica la regola generale introdotta dal Dlgs n. 80/2015 (articolo 32, comma 1-ter, del Testo unico), secondo la quale la durata del permesso è pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello in cui inizia il congedo.
L’Inps, con la circolare n. 230/2016, ha precisato che la fruizione deve essere «pari alla metà» dell’orario medio e non «fino alla metà». Ad esempio, chi lavora 8 ore al giorno con il criterio generale prende esattamente 4 ore di congedo: non 2, non 3. Se ha bisogno di assentarsi per 5 ore dovrà invece richiedere un’intera giornata di congedo. Per i lavoratori part-time l’orario medio giornaliero e l’indennità vanno riproporzionati in base alla percentuale di part-time.
Ai fini del conteggio, ogni mezza giornata consuma metà di un giorno di congedo: due fruizioni orarie da 4 ore equivalgono quindi a una giornata intera scalata dal monte spettante.
Congedo parentale a ore, quanto spetta in busta paga
Nelle ore o nei giorni in cui si usufruisce del congedo parentale ai dipendenti viene riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulla retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo, entro i 14 anni di età del figlio (o dall’ingresso in famiglia), ma entro certi limiti.
Il Dlgs n. 105/2022 ha portato da 6 a 9 i mesi di congedo parentale coperti da indennità, mantenendo però i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori. Ne risulta che, come generale articolazione, sono previsti:
- 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3);
- ulteriori 3 mesi, trasferibili tra i genitori e fruibili in alternativa tra loro;
- 9 mesi indennizzati per il genitore solo.
I mesi oltre il nono, fino al limite di 10 o 11, sono indennizzati al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione; in caso contrario non sono retribuiti.
Le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 hanno poi introdotto una maggiorazione all’80% che vale anche quando il congedo è fruito a ore. Si tratta di mesi interni ai 9 indennizzati, non aggiuntivi. Il numero di mesi all’80% dipende dall’anno di nascita (o di ingresso in famiglia) del figlio e dalla data in cui almeno un genitore lavoratore dipendente ha concluso il congedo di maternità o paternità, come ricostruito dall’Inps nella circolare n. 95/2025:
- figli nati prima del 1° gennaio 2023: spetta 1 mese indennizzato all’80% se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022;
- figli nati nel 2023: spetta 1 mese all’80%, che diventano 2 se il congedo di maternità o paternità si è concluso dopo il 31 dicembre 2023;
- figli nati nel 2024: spettano 2 mesi all’80%, che diventano 3 se il congedo di maternità o paternità si è concluso dopo il 31 dicembre 2024;
- figli nati dal 1° gennaio 2025: spettano 3 mesi all’80%, senza ulteriori condizioni sulla data di conclusione del congedo obbligatorio.
I restanti mesi, fino ad arrivare a 9, sono indennizzati al 30%. I mesi maggiorati spettano alla coppia: possono essere ripartiti tra i genitori o utilizzati da uno solo di essi.
Queste percentuali maggiorate si applicano tanto al congedo fruito a giorni quanto a quello fruito a ore, ma solo ai lavoratori dipendenti: autonomi e iscritti alla Gestione separata ne restano esclusi. Inoltre, la maggiorazione spetta solo quando il congedo viene goduto entro i 6 anni di età del figlio (o dall’ingresso in famiglia). L’estensione a 14 anni, quindi, riguarda i mesi indennizzati al 30%.
Un esempio aiuta a capire l’effetto in busta paga. Con una retribuzione media giornaliera di 80 euro lordi, una giornata di congedo indennizzata al 30% vale 24 euro; con il criterio generale, una fruizione oraria pari a mezza giornata ne vale la metà, cioè 12 euro, mentre le altre 4 ore lavorate restano retribuite normalmente. Con l’indennità all’80% la stessa mezza giornata vale 32 euro.
Come fare la richiesta
La richiesta passa per due canali: il datore di lavoro e l’Inps. Al datore di lavoro va comunicata con un preavviso di almeno 2 giorni per la fruizione oraria (5 giorni per quella giornaliera o mensile), salvi i termini diversi previsti dal Ccnl e i casi di oggettiva impossibilità.
All’Inps la domanda si presenta tramite l’apposita procedura telematica «Domande di maternità e paternità», disponibile sul suo sito web con accesso tramite SPID, CIE o CNS. Chi non vuole utilizzare la modalità telematica può farne richiesta contattando il Contact center Inps al numero verde 803 164, gratuito da rete fissa, oppure allo 06 164 164 da cellulare (a pagamento in base alla tariffa del proprio gestore), o ancora attraverso i servizi telematici dei patronati.
La domanda va inviata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto: se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Nella domanda il genitore deve dichiarare se intende usufruire del congedo parentale a ore applicando quanto indicato nel Ccnl di riferimento oppure il criterio generale (ore di permesso pari alla metà dell’orario medio giornaliero), e in quali giornate intende ricorrere al permesso.
Sempre nella domanda va indicato se si intende godere dell’indennità al 30% oppure di quella maggiorata all’80%.
Compatibilità tra congedo parentale ad ore e altri permessi
Quando si applica il criterio generale, la legge esclude la cumulabilità del congedo orario con altri permessi o riposi disciplinati dal Testo unico maternità e paternità. Nel messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015 l’Inps ha poi chiarito nel dettaglio quali sono i permessi compatibili con il congedo parentale a ore e quali no. Come spiegato anche nella guida alla cumulabilità del congedo parentale con altri permessi, la contrattazione collettiva può comunque fissare criteri di cumulabilità differenti.
Tra i permessi compatibili non figura il riposo per allattamento, alternativo al congedo parentale orario anche quando è richiesto per un figlio diverso: a seconda della convenienza, quindi, il lavoratore deve scegliere se nella stessa giornata richiedere l’uno o l’altro strumento.
Il congedo ad ore non è cumulabile neppure con i riposi orari giornalieri riconosciuti ai genitori di figli con disabilità grave fino a 3 anni in alternativa al prolungamento del congedo parentale (articoli 33, comma 2, e 42, comma 1, del Testo unico), anche se richiesti per bambini differenti.
Ai genitori, inoltre, non viene data la possibilità di beneficiare nella stessa giornata di due congedi parentali ad ore per figli diversi.
C’è invece compatibilità tra congedo parentale ad ore e permessi 104. Nella stessa giornata si possono richiedere una o più ore di congedo parentale e beneficiare nel contempo dei permessi orari per l’assistenza a un familiare con disabilità grave, anche se minore (articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992), oppure delle una o due ore di permesso giornaliere (in base all’orario di lavoro) riconosciute dalla 104 al lavoratore disabile per sé stesso (articolo 33, comma 6).
Articolo revisionato da Emanuele Di Baldo il
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