Condono fiscale, stralcio cartelle fino a 30.000 euro di reddito: nel limite anche flat tax e cedolare secca

Anna Maria D’Andrea

24/09/2021

02/12/2022 - 15:00

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Condono fiscale, nel reddito di 30.000 euro per lo stralcio delle cartelle rientrano anche le somme tassate con cedolare secca e flat tax per i forfettari. I chiarimenti nella circolare n. 11/2021.

Condono fiscale, stralcio cartelle fino a 30.000 euro di reddito: nel limite anche flat tax e cedolare secca

Condono fiscale, per lo stralcio delle cartelle si considerano anche i redditi assoggettati a cedolare secca e alla flat tax per le partite IVA.

È la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 24 settembre 2021 a chiarire come calcolare il limite di reddito pari a 30.000 euro, soglia fissata dal decreto Sostegni per poter beneficiare dello stralcio automatico.

Per determinare il limite di reddito che stabilirà chi è dentro o fuori dallo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro si considererà il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, che tiene quindi conto anche delle somme percepite per le quali si paga la cedolare secca, così come la flat tax, l’imposta sostitutiva del 5% o 15% per i contribuenti in regime forfettario.

Per via del richiamo al reddito imponibile ai fini del condono fiscale, restano invece escluse le somme relative alla deduzione per l’abitazione principale e gli altri oneri deducibili.

Condono fiscale, stralcio cartelle fino a 30.000 euro di reddito: nel limite anche flat tax e cedolare secca

Accanto all’importo del carico e alla data di affidamento, il limite di reddito relativo al 2019 è uno dei requisiti da rispettare ai fini dello stralcio delle cartelle, il condono fiscale previsto dal decteto Sostegni che sarà completato entro il 31 ottobre 2021.

L’Agenzia delle Entrate si sofferma proprio sui requisiti per poterne beneficiare, fornendo con la circolare n. 11/E del 24 settembre 2021 i chiarimenti operativi per l’accesso alla misura.

In primis si ricorda che lo stralcio si applica ai carichi fino a 5.000 euro relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. È pari a 30.000 euro il limite reddituale previsto per le persone fisiche e per i soggetti diversi.

Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione del reddito per l’accesso al condono fiscale bisogna considerare le regole adottate per la determinazione del reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali.

Si tratta del criterio adottato per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, il quale prevede che vengano considerati nel reddito complessivo anche i redditi assoggettati a cedolare secca e all’imposta sostitutiva per i contribuenti che applicano il regime forfettario, la cosiddetta flat tax per le partite IVA.

Una regola che si applica in parte anche ai fini del condono delle cartelle esattoriali. Considerando che l’articolo 4, comma 4 del decreto legge n. 41/2021 fa riferimento al reddito imponibile, ai fini della verifica del limite di 30.000 euro, dal reddito complessivo bisognerà sottrarre la deduzione per l’abitazione principale e gli altri oneri deducibili.

Bisognerà quindi sommare non al reddito complessivo, ma al reddito imponibile, le somme assoggettate a cedolare secca o alla flat tax.

Condono fiscale, il calcolo del limite di 30.000 euro nel modello 730 e Redditi

La circolare dell’Agenzia delle Entrate va nello specifico in merito alle istruzioni per capire chi avrà accesso al condono fiscale.

Per il modello 730-3 del 2020, relativo ai redditi del 2019, così come per il modello Redditi, ai fini del calcolo del limite di 30.000 euro per lo stralcio delle cartelle si considera la somma dei seguenti redditi:

  • reddito imponibile IRPEF: Rigo 14 del modello 730-3 o rigo RN4 del modello REDDITI PF;
  • reddito assoggettato alla cedolare secca: Rigo 6 del modello 730-3 o somma dei righi RB10, col.14, RB10, col. 15 e RL10, col. 6
  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni: Rigo LM38, col. 1

Resta inteso che non spetterà al contribuente nessun adempimento. È l’Agenzia delle Entrate a controllare chi rientra o meno nel limite di reddito di cui sopra, considerando i dati delle certificazioni uniche e delle dichiarazioni dei redditi presenti nelle proprie banche dati al 14 luglio 2021.

In caso di presenza per lo stesso soggetto sia del modello 730 che del modello Redditi, si terrà conto dell’ultima dichiarazione pervenuta.

Fanno eccezione le dichiarazioni che contengono solo il frontespizio o il prospetto dei familiari a carico oppure solo i quadri RM (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva), RT (Plusvalenze di natura finanziaria), RW (Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE), RX (Risultato della dichiarazione), AC (Comunicazione dell’amministratore di condominio), RV, rigo 9 (Addizionale comunale all’IRPEF) e rigo 17 (Acconto addizionale comunale all’IRPEF).

Per quel che riguarda le verifiche sulle certificazioni uniche in relazione ai redditi dei lavoratori autonomi, l’Agenzia delle Entrate specifica che si farà riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le CU valide presentate per il soggetto percipiente. Il reddito sarà calcolato sommando gli importi riportati al punto 8.

Entro il 30 settembre, sulla base delle verifiche effettuate, sarà restituito all’Agenzia delle Entrate Riscossione l’elenco dei codici fiscali degli esclusi per superamento dei limiti di reddito, ai fini dello stralcio delle cartelle entro il 31 ottobre 2021.

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