Vigili del Fuoco: la fedina penale non esclude dai concorsi

Vittorio Proietti

17 Maggio 2017 - 15:07

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La fedina penale pulita è un requisito nei concorsi delle Forze Armate, ma è davvero un requisito obbligatorio? I Vigili del Fuoco fanno eccezione.

Vigili del Fuoco: la fedina penale non esclude dai concorsi

La fedina penale non è requisito obbligatorio per i concorsi pubblici di tutto il comparto Forze Armate, poiché non tutti i corpi riconoscono le norme sulla condotta stabilite dalla Legge 53/1989. Per i Vigili del Fuoco, ad esempio, non è considerato parametro di esclusione, almeno così sembrerebbe.

Le Forze Armate italiane impongono dei requisiti di accesso alla carriera militare e di polizia giudiziaria molto stringenti: la Legge 53/1989 associa il profilo morale e la fedina penale dei concorrenti di concorsi per le Forze di Polizia a quella del concorso dei magistrati.

Il Consiglio di Stato si è però pronunciato negativamente su una Sentenza del Tar del Lazio, relativamente al reclutamento di un allievo dei Vigili del Fuoco escluso dalla graduatoria a causa di una condanna penale per reati di tipo non colposo.

Vediamo cosa prevede la normativa sulla fedina penale come requisito per le Forze Armate e in cosa si differenziano i Vigili del Fuoco.

I concorsi pubblici nelle Forze Armate: la fedina penale pulita è un requisito

Nei concorsi pubblici per il reclutamento nelle Forze Armate la fedina penale non compromessa è un requisito sostanziale: la Legge 53/1989 all’Art. 26 definisce le qualità morali e di condotta come necessarie all’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, ma anche di altre Forze di Polizia.

Secondo la Legge 121/1981 citata dalla precedente, anche Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza sono considerate Forze di Polizia, per cui anche per i corpi elencati vige il requisito della fedina penale per l’accesso ai concorsi pubblici di reclutamento.

I bandi relativi ad ogni concorso, infatti, oltre ai requisiti fisici e attitudinali, nonché la cittadinanza italiana, non dimenticano mai di indicare di non aver riportato condanne per reati penali come delitti colposi (si prenda ad esempio il Concorso Polizia 2017).

La fedina penale nei concorsi dei Vigili del Fuoco

I concorsi pubblici per l’accesso ad Agente dei Vigili del Fuoco non presentano gli stessi requisiti degli altri corpi delle Forze Armate, in particolare dei corpi considerati Forze di Polizia.

Il Consiglio di Stato nella Sentenza 4812/2011 si è pronunciato su una procedura di esclusione di un agente con fedina penale compromessa da parte del TAR del Lazio.

L’agente escluso dalla graduatoria era stato condannato per reati penali non colposi, quindi non idoneo a prestare servizio presso le Forze Armate italiane. Il TAR del Lazio ha così predisposto la sua esclusione generando un vizio di eccesso di potere, in quanto le qualità morali necessarie al servizio non possono essere associate alle condanne penali.

Qualora la fedina penale pulita diventi motivo di esclusione dalla graduatoria anche per il reclutamento nei Vigili del Fuoco, il requisito deve essere espressamente dichiarato. Inoltre devono essere valutati gli effettivi reati commessi dal concorrente, che in questo caso portano comunque all’esclusione per motivi di qualità morali trattandosi di spaccio e traffico di stupefacenti.

La fedina penale come requisito nei concorsi delle Forze Armate rappresenta un punto oscuro della normativa e richiederebbe un intervento specifico, o comunque un aggiornamento considerando anche i cambiamenti proposti dal Ministro Pinotti.

Alleghiamo la Sentenza in calce all’articolo per completezza.

Sentenza Consiglio di Stato Fedina Penale Vigili del Fuoco
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