Si possono portare i bambini in bicicletta, ma nel rispetto delle regole previste dal Codice della Strada. Ecco quali sono.
Quante volte un genitore ha scelto di fare una breve passeggiata in bicicletta e, non disponendo dell’attrezzatura necessaria, ha optato per una soluzione improvvisata, ad esempio facendo sedere il figlio o la figlia sul tubo del telaio?
Una scelta del genere, però, viola il Codice della strada e può quindi comportare una multa. Lo sa bene un padre residente a Castelfranco Veneto, sanzionato per aver accompagnato uno dei suoi tre figli al campo estivo facendolo sedere sul telaio della bicicletta.
La multa, pari a 27 euro, ha suscitato molte discussioni. L’uomo ha infatti raccontato l’accaduto sulla pagina Facebook “Sei di Castelfranco se…”, dando vita a un acceso dibattitom visto che secondo lui la Polizia locale avrebbe questioni ben più importanti di cui occuparsi rispetto a episodi che considera di scarsa rilevanza.
Probabilmente, però, dimentica che queste regole sono state introdotte proprio per tutelare l’incolumità di chi circola sulla strada, soprattutto quando sono coinvolti dei bambini. La bicicletta resta infatti un mezzo che si muove nel traffico e che richiede particolare attenzione visto che in caso di incidente, inoltre, chi la utilizza è maggiormente esposto alle conseguenze.
Gli agenti della Polizia locale, quindi, non erano lì semplicemente per il gusto di multare un cittadino, bensì per ribadire un principio importante: quando si trasporta un bambino, la sicurezza deve venire prima di tutto. Farlo sedere sul tubo della bicicletta, limitando tra l’altro i movimenti di chi guida, non rappresenta certamente una soluzione sicura.
Alla luce di questa vicenda, è quindi utile ricordare come portare i bambini in bicicletta nel rispetto delle regole e quali attrezzature siano necessarie per evitare una sanzione.
Come portare i bambini in bicicletta
Appurato che non è consentito trasportare un bambino facendolo sedere sul tubo o sul manubrio della bicicletta, vediamo quali sono le soluzioni ammesse dal Codice della strada. La norma di riferimento è l’articolo 182, secondo cui sulle biciclette costruite per una sola persona è vietato trasportare altri passeggeri.
Il trasporto di un’altra persona è invece possibile quando si utilizzano biciclette o strutture costruite appositamente per più passeggeri, si pensi al caso di tandem e risciò, mentre per una normale bicicletta l’eccezione riguarda i bambini di età non superiore agli 8 anni, che possono essere trasportati solamente da un conducente maggiorenne e a condizione che siano sistemati su un seggiolino idoneo e solidamente fissato al mezzo.
Questo può essere installato sia nella parte anteriore che in quella posteriore della bicicletta, sempre nel rispetto delle indicazioni di montaggio fornite dal produttore. Nel caso di un seggiolino anteriore, però, il bambino non può avere un peso superiore a 15 chilogrammi.
Attenzione però, perché il seggiolino deve essere omologato: deve essere dotato di un sedile con schienale, braccioli e un sistema di sicurezza che permetta di assicurare correttamente il bambino, generalmente attraverso apposite cinture o bretelle. Deve inoltre essere presente un dispositivo di protezione dei piedi, necessario per evitare che possano entrare in contatto con le ruote o con le altre parti in movimento della bicicletta.
Anche l’installazione deve rispettare precise condizioni, in quanto non può ostacolare la visuale del conducente, limitarne la libertà di movimento o rendere più difficili le manovre.
È comunque molto semplice accorgersi se un seggiolino per la bicicletta è conforme o meno alla normativa: deve essere specificato, infatti, dal produttore o da chi lo commercializza, la conformità con le caratteristiche descritte dall’articolo 225 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Superati gli 8 anni di età, invece, il bambino non può più essere trasportato sul seggiolino di una normale bicicletta. Per viaggiare insieme bisogna utilizzare un mezzo progettato e attrezzato per ospitare più persone, nel quale ciascun passeggero possa prendere posto su un sellino o su un’altra struttura realizzata appositamente per garantirne la sicurezza.
Non c’è invece l’obbligo del casco in bicicletta, neppure per i bambini, per quanto però sia comunque consigliato.
A quanto ammonta la multa
La violazione delle norme comporta, quindi, una multa e non perché la Polizia Locale non abbia di meglio da fare ma proprio perché è dal rispetto delle regole che si mette in sicurezza il proprio figlio o figlia. Nel dettaglio, chi non porta un bambino o una bambina in bici rispettando le regole previste rischia una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro, come previsto dall’articolo 182 del Codice della strada.
La multa può quindi scattare anche quando il tragitto da percorrere è molto breve o quando il genitore ritiene di riuscire a tenere il bambino in sicurezza. Ai fini della violazione, infatti, conta il modo in cui il minore viene trasportato: se la bicicletta non è attrezzata con un seggiolino idoneo oppure se vengono superati i limiti previsti dalla normativa, il comportamento può essere sanzionato. In genere con una cifra relativamente contenuta, ma che serve soprattutto a richiamare l’attenzione sui rischi legati a un trasporto non sicuro.
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