Collaborazione Volontaria Nazionale: ambiti di applicazione, contribuenti interessati e cause di inammissibilità

Simone Casavecchia

16 Marzo 2015 - 10:33

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la procedura di Collaborazione Vontaria può essere utilizzata anche dai contribuenti che intendono far emergere illeciti in ambito nazionale: ecco quali sono le maggiori novità.

Collaborazione Volontaria Nazionale: ambiti di applicazione, contribuenti interessati e cause di inammissibilità

La Circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata online lo scorso Venerdì 13 Marzo, ha fornito le prime, indispensabili, indicazioni circa le modalità operative di applicazione della procedura di Collaborazione Volontaria (conosciuta anche come Voluntary Disclosure), disciplinata dalla L. 186/2014, relativa all’emersione dei capitali illecitamente detenuti all’estero e alla lotta all’evasione fiscale.

Oltre agli adempimenti che il contribuente è tenuto ad osservare, per avviare la procedura di collaborazione volontaria e alle sanzioni agevolate, previste per chi decidere di accedere alla voluntary disclosure, occorre tener presente anche le specifiche relative alla collaborazione volontaria nazionale.

Collaborazione Volontaria Nazionale: che cos’è
In base al dettato della Legge 184/2014 la procedura di collaborazione volontaria si applica non solo al fine di dichiarare i capitali illecitamente detenuti all’estero (collaborazione volontaria internazionale) ma anche a contribuenti, differenti da quelli che detengono capitali all’estero, che sono comunque assoggettati al controllo fiscale.
Aderendo alla procedura di collaborazione volontaria nazionale tali contribuenti possono portare a conoscenza del fisco le violazioni commesse, fino al 30 Settembre 2014, relativamente alle dichiarazioni riguardanti:

  • le imposte sui redditi e le relative addizionali;
  • le imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta;

Per chi aderisce alla procedura di collaborazione volontaria nazionale sono previste le stesse disposizioni previste per la collaborazione volontaria internazionale, soprattutto relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza, ai termini per la presentazione della domanda e alle cause di inammissibilità.

In definitiva, con l’estensione della procedura di collaborazione volontaria viene riconosciuta la possibilità a chi ha commesso violazioni, negli ambiti indicati sopra, di regolarizzare la propria posizione fiscale, indipendentemente dalla circostanza che questa riguardi anche consistenze illecitamente detenute all’estero, fermo restando il pagamento delle imposte dovute, in misura piena e delle sanzioni, in misura ridotta.

Contribuenti interessati
La platea di soggetti che può avvalersi della collaborazione volontaria nazionale risulta più ampia rispetto a quella che può accedere alla collaborazione volontaria internazionale dal momento che, alla collaborazione volontaria nazionale possono accedere non solo i contribuenti che detenevano illecitamente anche capitali all’estero ma anche quei contribuenti diversi (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate) che sono comunque tenuti agli obblighi dichiarativi in ambito nazionale.

Casi di applicazione e compilazione della domanda
Al contribuente che accede alla procedura di collaborazione volontaria nazionale spetta l’obbligo di fornire spontaneamente all’Agenzia delle Entrate i documenti e le informazioni necessari alla determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte suddette, delle ritenute nonché dei contributi previdenziali scaturenti dai suddetti maggiori imponibili, a loro volta oggetto degli obblighi dichiarativi violati.
Nel caso in cui il contribuente decida di usufruire della procedura di collaborazione volontaria per tutte le annualità prevista dalla Legge ma abbia commesso violazioni relative agli obblighi dichiarativi, solo in alcuni dei periodi d’imposta a cui si riferisce la procedura di emersione e vi siano comunque dei capitali illecitamente detenuti all’estero che vengono fatti emergere, si barra, nell’istanza si barra solo la casella “Internazionale (comma 1)”.
Per eventuali maggiori imponibili, non connessi in alcun modo ad attività estere, non dichiarati in periodi d’imposta differenti da quelli in cui sono stati commessi illeciti fiscali all’estero si utilizza la procedura di collaborazione nazionale e si la casella “Nazionale (comma 2)”, utilizzando quest’ultima procedura solo in riferimento ai periodi d’imposta non interessati dalla procedura di collaborazione internazionale.
Alla procedura di collaborazione nazionale possono accedere anche i contribuenti, non residenti nel territorio dello Stato.

Cause di inammissibilità
Non sono ammessi alla procedura di collaborazione volontaria e alle agevolazioni fiscali relative (sanzioni ridotte) quei contribuenti, autori della violazione, che abbiano avuto conoscenza formale:

  • dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
  • dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento;
  • della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.

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