L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi all’accesso al procedimento di voluntary disclosure utile a dichiarare al fisco i capitali illecitamente detenuti all’estero, usufruendo di importanti benefici fiscali: ecco quali sono le sanzioni previste per il contribuente che decide di aderire.
Con la Circolare 10/E dello scorso 13 Marzo l’Agenzia delle Entrate ha fornito preziosi chiarimenti riguardo all’accesso alla procedura di Voluntary Disclosure, con la quale, i contribuenti che negli scorsi anni hanno illecitamente detenuto i propri capitali nelle banche estere, potranno decidere di dichiararli al fisco, usufruendo di consistenti agevolazioni fiscali, dal momento che la misura provvede sanzioni ridotte.
In questo articolo ci occupiamo appunto di quelle che sono le sanzioni previste per il contribuente che l’accesso alla procedura di voluntary disclosure implica.
E’ opportuno premettere che l’accesso alla procedura di voluntary disclosure avviene su base volontaria e che la norma (L. 186/2014) che la disciplina ha esplicitamente previsto, a fronte del pagamento in misura piena delle imposte dovute per i capitali non dichiarati anche delle sanzioni ridotte in materia di monitoraggio fiscale (dichiarazione omessa o infedele) dei redditi imponibili.
Sanzioni minime in materia di monitoraggio fiscale
Si tratta delle sanzioni previste per la mancata dichiarazione (o per la dichiarazione infedele) di beni e redditi per cui la legge italiana prevede l’obbligo di dichiarazione.
Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni avvenute attraverso la detenzione di investimenti all’estero o per l’intrattenimento di attività finanziarie viene fissata al:
- 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l’Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni fiscali (come ad esempio, la Svizzera);
- 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati anche nel caso in cui i capitali non dichiarati fossero detenuti in Paesi che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, prevedevano già accordi fiscali per lo uno scambio di informazioni bancarie, conformemente allo standard OCSE 2005;
- 6% dell’ammontare degli importi non dichiarati in caso di Paesi black list che non hanno ancora concluso con l’Italia alcun accordo fiscale.
| Luogo di detenzione | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | anni precedenti |
| Paese non black list | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | - | - |
| Paese black list con accordo | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | - | - |
| Paese black list | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% |
Per comprendere tale prospetto occorre tener presente che la procedura di voluntary disclosure si applica agli ultimi 5 periodi di imposta e che, per quanto riguarda i Paesi black list, per il periodo d’imposta 2008 si applica la sanzione del 6% se la dichiarazione dei redditi è stata presentata successivamente al 4 agosto 2009; in caso di presentazione della dichiarazione entro tale data, invece, si applica la sanzione del 5%.
Sanzioni ridotte per monitoraggio rafforzato
Riguardo alle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale, occorre segnalare che, proprio con il decreto sulla Voluntary Disclosure, il legislatore ha previsto delle sanzioni ridotte del 50%, rispetto ai minimi descritti nel paragrafo precedente, nel caso in cui il contribuente che, si è sottratto agli obblighi previsti, presti, in occasione della procedura di accesso, una collaborazione piena, attiva e spontanea con il Fisco.
Questa circostanza, ricorre quando:
- i capitali detenuti all’estero vengono trasferiti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo OCSE sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia;
- le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
- l’autore della violazione rilascia all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività erano detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (cosiddetta waiver), controfirmata dall’istituto di credito, alla richiesta di collaborazione volontaria.
In questi casi, non solo si dichiarano al Fisco capitali precedentemente nascosti ma gli si consente anche di controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, consentendo, quindi, il cosiddetto monitoraggio rafforzato.
La possibilità di fruire della riduzioni delle sanzioni al 50% del minimo edittale (indicato sopra) si concretizza quando avviene il rimpatrio fisico o quando, in alternativa, sia intervenuto o interverrà l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti.
In questo caso il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Il contribuente sarà tenuto a informare l’Agenzia delle Entrate di tale trasferimento.
La riduzione in misura pari alla metà del minimo edittale si applica anche nel caso in cui l’autore della violazione, al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura, non sia più in possesso degli investimenti o delle attività finanziarie precedentemente detenute irregolarmente in paesi black list, avendole donate o avendole prelevate per spenderle.
In questo caso il contribuente dovrà comunque permettere al Fisco di verificare l’effettivo azzeramento degli investimenti o delle attività finanziarie precedentemente detenute, fornendo adeguata documentazione al riguardo.
In caso di collaborazione volontaria, con monitoraggio rafforzato si applicano, quindi, le seguenti sanzioni:
| Luogo di detenzione | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | anni precedenti |
| Paese non black list | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | - | - |
| Paese black list con accordo | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | - | - |
| Paese black list | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2,5% |
Anche in questo caso, per il periodo d’imposta 2008 si applica la sanzione del 3% se la dichiarazione dei redditi è stata presentata successivamente al 4 agosto 2009; in caso di presentazione della dichiarazione entro tale data, invece, si applica la sanzione del 2,5%.
In termini generali il beneficio delle sanzioni ridotte è riconosciuto esclusivamente a coloro che presentano l’istanza dunque, in presenza di più soggetti, dei quali solo alcuni abbiano aderito alla procedura di collaborazione volontaria, la sanzione sarà calcolata pro-quota (determinata tenendo conto di tutti coloro che ne avevano la disponibilità) solo nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla procedura.
È, ad esempio, il caso di contribuenti che abbiano deleghe di firma ad operare su un conto; anche in tale ipotesi il delegato ed il delegante saranno sanzionati ciascuno per quote uguali, facendo salva la possibilità di dimostrare un diversa ripartizione.
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