Certificazione Unica 2015 e Modello 770/2015: diventa obbligatoria la replica dei dati

Simone Casavecchia

28/01/2015

28/01/2015 - 14:17

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In base alle nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate diventa obbligatorio replicare i dati inseriti nella Certificazione Unica 2015 anche nel modello 770/2015. Ecco cosa cambia per commercialisti e sostituti d’imposta.

Certificazione Unica 2015 e Modello 770/2015: diventa obbligatoria la replica dei dati

In base alle disposizioni recentemente emanate dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla compilazione delle dichiarazioni fiscali previste per il 2015 è opportuno ricordare che i dati da inserire nella Certificazione Unica 2015 dovranno essere replicati anche nel modello 770/2015 che i sostituti d’imposta dovranno presentare entro il 31 luglio 2015, sia nella versione ordinaria che in quella semplificata.

Al già gravoso aumento di lavoro a cui sono stati costretti i commercialisti, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, in vista della prossima scadenza per l’invio della Certificazione Unica 2015, andrà presto ad aggiungersi anche la compilazione del Modello 770 che, nonostante le richieste di abolizione, resterà invariato dal punto di vista del carico di lavoro richiesto, dal momento che l’introduzione della CU2015 non va affatto a semplificare o ridurre il lavoro previsto per esso. A tal proposito è opportuno ricordare quali sono le maggiori novità previste per il 2015 nella compilazione del Modello 770.

Formati

  • Modello 770/Semplificato: deve essere presentato dai sostituti d’imposta (datori di lavoro) e dalle amministrazioni pubbliche per dichiarare i dati fiscali dei lavoratori, le certificazioni rilasciate ai dipendenti e i versamenti delle relative ritenute;
  • Modello 770/ordinario: deve essere presentato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dai soggetti che intervengono in operazioni fiscali rilevanti per dichiarare le ritenute effettuate sui dividendi, i proventi da partecipazioni, le operazioni di natura finanziaria e i redditi erogati nel corso dell’anno precedente;

Chi presenta il Modello 770
Sono tenuti a presentare il Modello 770: le società statali e le amministrazioni dello stato (sia enti pubblici che privati); le associazioni riconosciute e non riconosciute; i Trust; i condomini; le persone fisiche che esercitano arti, professioni, commercio e imprese agricole (liberi professionisti); i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.

Cosa si dichiara nel Modello 770?

  • I sostituti d’imposta sono tenuti a segnalare, nel modello 770 Ordinario: le somme o i valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale; i compensi per avviamento commerciale; i contributi a enti pubblici e privati; i riscatti da contratti di assicurazione sulla vita; i premi, le vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero; gli utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, i titoli atipici, le indennità di esproprio e i redditi diversi.
  • Nel modello 770 Semplificato i sostituti d’imposta dichiarano, invece: i redditi di lavoro dipendente e assimilati; i redditi di lavoro autonomo e redditi diversi e le somme relative a pignoramenti.

Dati da inserire e novità 2015
Il modello 770/2015 si compone di un Frontespizio e di sezioni dedicate a: Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme (Parte A); Dati fiscali (Parte B); Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi (Parte C); Dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2014, per il periodo d’imposta 2013 (Parte D).

  • Nei dati relativi ai lavoratori dipendenti, come già avviene nella Certificazione Unica 2015, dovranno essere inseriti i dati per gli acconti Irpef e le addizionali, relativi sia al lavoratore che al coniuge;
  • Dovranno essere integrati anche gli eventuali dati relaitivi alla previdenza complementare e agli oneri deducibili.
  • Viene prevista una nuova sezione, riservata a percepienti esteri, per specificare se il reddito percepito in Italia è totalmente esente da imposizione in Italia in base a specifici accordi con lo specifico Stato (che andrà indicato con un codice) per evitare doppie imposizioni riguardo alle imposte dirette.
  • Viene, invece, eliminato il campo in cui veniva, fino allo scorso anno, indicato il domicilio fiscale del lavoratore.
  • Per quanto riguarda le somme corrisposte per per l’incremento della produttività del lavoro, le somme relative, il sostituto d’imposta può decidere di:
    • non manifestare la volontà di modificare la precedente modalità di tassazione delle somme erogate. In tal caso il professionista che compila la Certificazione Unica dovrà tenere conto di questa scelta riportando anche nella CU2015 i dati relativi nelle sezioni interessate;
    • manifestare la volontà di modificare la precedente modalità di tassazione delle somme erogate. In questo caso durante la predisposizione della Certificazione Unica, il sostituto d’imposta dovrà procedere alla riliquidazione degli importi erogati.
  • Per quanto riguarda il Bonus Irpef, meglio conosciuto come Bonus Renzi, occorre indicare, in uno specifico riquadro, inserito ex novo, i dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell’imposta, al credito rimborsato, al credito eventualmente non riconosciuto e all’eventuale importo recuperato dal sostituto in quanto non spettante.

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