Il calcolo del valore della produzione netta ovvero della base imponibile IRAP delle società e degli enti soggetti a IRES, con le relative specifiche.
Segui Money.it su Google Aggiungici alle fonti preferite per vedere più spesso le nostre notizie nei risultati di ricerca.
Ferma restando che l’imposta regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è applicata a tutte quelle tipologie societarie e a tutte quelle imprese, siano anche individuali, che esercitano abitualmente un’attività diretta alla produzione o alla scambio di beni o, ancora, alla prestazione di servizi e che si assume la validità dei principi generali e delle aliquote ordinarie per l’IRAP, differenti tipologie societarie godono di una differente regolamentazione e di specifici criteri per la determinazione del valore della produzione netta che va a costituire la base imponibile su cui viene applicata l’aliquota IRAP; in questo articolo è illustrato il caso delle società e degli enti che sono soggetti al pagamento dell’IRES (ad esclusione sia delle società di persone e delle imprese individuali sia delle attività bancarie e assicurative).
Per quanto riguarda questa tipologia societaria, occorre ricordare che il valore della produzione netta, ovvero la base imponibile IRAP, è determinata dalla differenza tra il valore e i costi di produzione (in base alle definizioni esplicitate nell’art. 2425 c.c.), in base a quanto risulta dal conto economico di esercizio, tenendo presente che sono esclusi dai costi di produzione le seguenti voci:
- Costi per il personale;
- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- Accantonamenti per rischi;
- Altri accantonamenti;
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzioni corrispondenti a quelle elencate sopra.
Componenti negativi non deducibili
Non possono essere dedotti dal valore della produzione netta i seguenti componenti negativi:
- Spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse da quelle citate nel punto B9 dell’art. 2425 c.c.
- Compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitati abitualmente e compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere;
- costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
- utili spettanti agli associati in partecipazione di solo lavoro;
- indennità e rimborsi kilometrici;
- quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- perdite sui crediti;
- IMU;
Contributi
I contributi erogati in base a norme di legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile Irap. Sono esclusi tuttavia, quelli legati a costi indeducibili e quelli per i quali l’esclusione è prevista da leggi istitutive e disposizioni di carattere speciale. Alla formazione della base imponibile IRAP concorrono anche, come deduzioni per incremento occupazionale, i contributi percepiti dal datore di lavoro in relazione ai nuovi dipendenti assunti.
Plusvalenze e ammortamenti
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali all’attività dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso a determinare il valore della produzione.
Possono essere ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento, in misura non superiore a 1/8 del costo, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
Per i più recenti aggiornamenti sulla normativa riguardante l’IRAP è anche possibile consultare gli articoli riguardanti l’acconto IRAP 2014 e il Modello IRAP 2014.
Commenti
0Nessun commento: scrivi tu il primo.