Deduzioni IRES: le spese per il lavoro dipendente

Simone Casavecchia

8 Agosto 2014 - 10:27

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Tra le spese deducibili dai redditi delle imprese che costituiscono la base imponibile per l’IRES hanno un particolare peso quelle per il lavoro dipendente.

Deduzioni IRES: le spese per il lavoro dipendente

Tra le differenti spese sostenute da un’impresa un capitolo di primaria importanza è costituito dalle spese per il lavoro dipendente che possono essere dedotte dai redditi che andranno a costituire la base imponibile dell’IRES. Non si tratta quindi di un beneficio ad importo fisso ma di un beneficio che cresce proporzionalmente alle spese dedotte. Prima di analizzare quali sono le tipologie di spese che possono essere dedotte e quali no, occorre fare almeno due necessarie premesse di carattere generale:

  • le spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente, sono deducibili, salvo differente indicazione, secondo il criterio di competenza, in base al quale i costi e i ricavi sono registrati nel periodo di competenza (di attribuzione), a prescindere dal fatto che essi siano stati effettivamente sostenuti o incassati;
  • Sono deducibili dal reddito d’impresa le spese sostenute per i dipendenti, sia in denaro che in natura, anche a titolo di liberalità;

Spese per il lavoro dipendente non deducibili
Tra le spese per il lavoro dipendente non sono considerati deducibili ai fini del reddito IRES:

  • I compensi per il lavoro dipendente percepiti dai coniugi, dai figli in affidamento o affiliati minorenni o inabili al lavoro in modo permanente. In questo caso i compensi che non possono essere dedotti dal reddito d’impresa non concorrono neanche a formare il reddito di chi li percepisce;
  • I compensi per lavoro d’opera percepiti dai soci, dall’imprenditore individuale e dal suo coniuge, come anche dai figli minorenni affidati o affiliati o invalidi al lavoro in modo permanente, dagli ascendenti dell’imprenditore e, comunque dai partecipanti all’impresa familiare. Anche in questo caso i compensi che non possono essere dedotti dal reddito d’impresa non concorrono neanche a formare il reddito di chi li percepisce. In quest’ultimo caso sono però da considerare deducibili sia le quote di utili imputati ai familiari che partecipano all’impresa familiare sia il compenso al coniuge che svolge la propria opera nell’ambito dell’attività professionale (dell’altro coniuge);

Spese per il lavoro dipendente deducibili
Tra le spese per il lavoro dipendente considerate deducibili ai fini del reddito IRES:
I compensi per il lavoro dipendente percepiti da persone differenti dai coniugi, dai figli in affidamento o affiliati minorenni o inabili al lavoro in modo permanente (secondo il criterio di competenza);

  • I compensi per gli amministratori che, tuttavia, deve essere precedentemente stabilito in forma previsionale dalla statuto o fissato con una delibera dell’Assemblea e/o del Consiglio d’Amministrazione o, ancora da un provvedimento del giudice. In questo caso il criterio di deducibilità è quello di cassa, in basa al quale i costi e i ricavi vengono registrati quando sono stati effettivamente sostenuti o incassati e il compenso diviene un reddito del percipiente nell’esercizio in cui viene incassato.
  • I compensi dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, se non corrisposti per i casi di esclusione elencati sopra. In questo caso il criterio di deducibilità è quello di competenza e il compenso diviene, comunque, un reddito del percipiente nell’esercizio in cui viene incassato.
  • Le partecipazioni agli utili dell’impresa, assegnati all’Amministratore, ai soci promotori e fondatori. che, tuttavia, deve essere precedentemente stabiliti, in forma previsionale dalla statuto o fissati con una delibera dell’Assemblea e/o del Consiglio d’Amministrazione o, ancora da un provvedimento del giudice. In questo caso il criterio di deducibilità è quello di cassa;
  • Le partecipazioni agli utili di altri soggetti aziendali come i dipendenti o gli associati. In questo caso il criterio di deducibilità è quello di competenza. Anche i compensi previsti per le associazioni in partecipazione, purché diverse dalla prestazione di sole opere o servizi, sono soggetti a deduzione, sebbene siano sottoposti anche a specifiche regole.

Per maggiori informazioni sui redditi d’impresa e sulla relativa tassazione possono essere consultati anche gli articoli relativi al trattamento fiscale dei dividendi e ai dividendi che non sono oggetto di tassazione.

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